Il documento informatico, inteso come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici, è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi della legge 59/97 e del d.p.r. 10 novembre 1997.
In base a questa considerazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza 6 settembre 2001, n. 11445, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente della società Autostrade S.p.a., comminato sulla base delle risultanze elettroniche fornite dal sistema informatico dell’azienda.
Nel caso all’esame della Corte, il dipendente – esattore presso un casello autostradale – era stato licenziato al termine di un procedimento disciplinare, per aver riscosso pedaggi autostradali utilizzando biglietti premagnetizzati falsi, dopo averli sottratti ad altre stazioni autostradali.
La società Autostrade, nel corso del successivo giudizio, aveva prodotto i dati elaborati dal proprio sistema informatico centralizzato, dotato di sistemi autodiagnostici in tempo reale.
Secondo i giudici della Suprema Corte, i documenti informatici privi della firma digitale hanno il valore probatorio previsto dall’art. 2712 cod. civ. per le riproduzioni meccaniche: tali riproduzioni – fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose – “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
In caso di disconoscimento, tuttavia, la loro utilizzazione in giudizio, non è esclusa – come avviene, invece, nel caso di disconoscimento di un documento informatico sottoscritto con firma digitale, che è assimilabile a una scrittura privata – ma spetterà al giudice la loro libera valutazione, anche ricorrendo ad altri mezzi di prova.