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Google-Vividown: la parola alla difesa

27 Dicembre 2012

Google-Vividown: la parola alla difesa

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Doppia assoluzione con formula piena: il distributore di contenuti non ha da supplire alle mancanze di chi li crea.

Dopo due anni dalla condanna in primo grado siamo arrivati, in appello, ad una assoluzione a formula piena. Parliamo del processo che ha visto coinvolti i responsabili di Google Video Italia partito nel 2006 a causa di un video caricato da un gruppo di studenti torinesi, all’epoca dei fatti minorenni, in cui questi dileggiavano un compagno di scuola affetto da disabilità e di cui abbiamo scritto all’epoca dei fatti.

In primo grado il processo si è svolto intorno a due capi di imputazione: violazione della legge in materia di privacy e concorso omissivo nel reato di diffamazione.

Per quanto riguarda il capo d’imputazione relativo alla diffamazione ciascun imputato ha ricevuto assoluzione con formula piena e le due parti civili costituite, ossia il Difensore Civico del Comune di Milano e l’associazione Vividown, non hanno ottenuto risarcimenti poiché la loro posizione era legata solo al reato di diffamazione contestato agli imputati.

Riguardo, invece, la violazione della normativa in materia di privacy, le motivazioni della sentenza di primo grado sono state ferme nel sostenere che non esiste un obbligo generalizzato di controllo da parte del provider dei contenuti degli utenti.

Il problema del caso di specie, invece, riguardava la completezza dell’informativa privacy. La sentenza non si è spinta a dire quali requisiti fossero esplicitamente carenti, ma si è limitata a constatare che era insufficiente nei contenuti e la sua presenza non era stata adeguatamente evidenziata poiché inserita all’interno delle condizioni di servizio quasi a voler creare, nelle parole in motivazione, un alibi precostituito per il provider.

Due anni fa avevamo commentato la sentenza rilevando un contrasto fra i capi di imputazione e gli articoli invocati per comminare la pena.

Lasciamo ora la parola all’avvocato Giuseppe Vaciago che ha fatto parte della difesa dei dirigenti di Google dall’inizio del procedimento e che avevamo già intervistato al termine del primo grado del processo. Le domande sono in grassetto.

Quali sono stati i capi di imputazione impugnati?

La difesa ha impugnato il capo di imputazione relativo alla violazione della privacy, mentre l’accusa ha impugnato il capo di imputazione relativo al concorso omissivo nella diffamazione. Tuttavia l’associazione Vividown ha ritirato la querela prima dell’inizio del processo di appello, rendendo sicuramente meno rilevante l’appello proposto dall’accusa.

Quale è stata la formula di assoluzione rispetto ai capi di imputazione?

La Corte di Appello ha confermato l’assoluzione sul capo di imputazione relativo alla diffamazione, mentre ha assolto i dirigenti di Google perché il fatto non sussiste in relazione alla violazione della privacy. In sostanza, il verdetto della Corte è stato di assoluzione con formula piena su entrambe le contestazioni.

Quale è stata la reazione da parte dei dirigenti di Google coinvolti nel processo?

Il comunicato diffuso da Google Italy dopo il verdetto interpreta in modo efficace il pensiero dei dirigenti coinvolti:

Siamo molto felici che la decisione di primo grado non sia stata confermata e che la corte d’appello abbia riconosciuto l’innocenza dei nostri colleghi. Anche in questo frangente, il nostro pensiero va al ragazzo e alla sua famiglia, che in questi anni hanno dovuto sopportare momenti difficili.

C’è stato un contatto da parte di Google con la famiglia del disabile colpito?

La famiglia del disabile aveva già rimesso la querela prima dell’inizio del processo di primo grado. Sia la società che il collegio difensivo hanno sempre avuto grande sensibilità verso il ragazzo e verso l’Associazione Vividown con la quale sono state intraprese iniziative per favorire in ogni modo la tutela dei diversamente abili.

Esiste, in merito a come si è svolta l’intera vicenda, un rischio concreto per i provider rispetto al contenuto inserito dagli utenti sui propri servizi?

L’assoluzione in secondo grado dimostra che un rischio concreto per i provider può esservi solo nel caso in cui, a seguito di una segnalazione qualificata, i contenuti illeciti non vengano rimossi. Esattamente come previsto dall’attuale direttiva europea sul commercio elettronico e dalla successiva normativa italiana di recepimento. Inoltre, il dibattito attualmente in corso all’interno della Commissione Europea sulla riforma della disciplina sul commercio elettronico, sarà di fondamentale importanza per comprendere il futuro di Internet e delle piattaforme di hosting.

Si sente di dire che ci siamo trovati di fronte a un caso isolato o ad una situazione che potrebbe ripetersi?

Il fatto che dopo sei anni dai fatti e quattro anni dall’inizio del processo stiamo ancora parlando di questo caso, dimostra che si tratta di un caso isolato. Vi sono e vi saranno altri procedimenti penali che vedranno coinvolti gli Internet Service Provider, ma su diversi presupposti. In ogni caso, sarà di estrema utilità per tutti leggere le motivazioni della Corte di Appello che saranno depositate dalla Corte nei prossimi sessanta giorni.

 

L'autore

  • Elvira Berlingieri
    Elvira Berlingieri, avvocato, vive tra Firenze e Amsterdam. Si occupa di diritto delle nuove tecnologie, diritto d'autore e proprietà intellettuale, protezione dei dati personali, e-learning, libertà di espressione ed editoria digitale. Effettua consulenza strategica R&D in ambito di e-commerce e marketing online. Docente, relatore e autore di pubblicazioni in materia, potete incontrarla online su www.elviraberlingieri.com o su Twitter @elvirab.

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