La Corte di Cassazione francese ha confermato, con una recente sentenza, la competenza del giudice francese relativamente ad un giudizio avviato dalla società francese Gep per atti di concorrenza sleale compiuti da una società tedesca, la HSM, che vendeva, attraverso il proprio sito Internet, delle calzature simili a quelle prodotte dalla Gep, ma a un prezzo più basso.
I giudici hanno stabilito che la HSM ha compiuto volontariamente atti di concorrenza sleale che sono stati all’origine del calo delle vendite della Gep. Preliminarmente, ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società tedesca. Quest’ultima sosteneva che il sito era scritto in tedesco e che i prodotti in questione erano venduti esclusivamente in Germania e che, perciò, la competenza a conoscere della causa non era dei giudici francesi bensì di quelli tedeschi.
La HSM basava le proprie argomentazioni su una sentenza della Corte d’Appello di Parigi del 26 aprile 2006 con la quale era stata dichiarata l’incompetenza del giudice francese, in quanto il sito oggetto del giudizio era scritto in inglese e non offriva alcuna prestazione o servizio ai consumatori francesi. Questa decisione è però in contrasto con la giurisprudenza costante francese che, invece, sostiene che i giudici francesi sono competenti in tutti i casi in cui il sito è accessibile dalla Francia.
Nella causa tra la Gep e la HSM, la Corte d’Appello, seguendo quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, ha rigettato l’eccezione d’incompetenza, sottolineando che gli internauti potevano comunque accedere al sito tedesco dalla Francia e quindi ordinare i prodotti in vendita. La Cassazione ha confermato questa decisione anche in considerazione del fatto che la commercializzazione dei prodotti della HSM sul territorio nazionale ha causato un pregiudizio alla Gep.