Il TAR Lazio ha deciso di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale una questione di legittimità sul tanto discusso regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore sulle reti telematiche, di cui abbiamo già parlato.
Non voglio ripetere le considerazioni già sufficientemente approfondite di commentatori più autorevoli di me (come Marco Bellezza in questo puntuale commento); tuttavia mi sembra opportuno chiarire i meccanismi di fondo, così da rispondere ai molti che hanno scritto in questi giorni chiedendo chiarimenti e ponendo le ipotesi più fantasiose.
Il TAR non ha detto che il regolamento è incostituzionale (anche perché, ovviamente, non sarebbe sua competenza) ma appunto ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti (Altroconsumo, Assoprovider – Associazione Provider Indipendenti – Confcommercio, Movimento Difesa del Cittadino, Assintel – Confcommercio).
Nel nostro ordinamento il controllo sulla legittimità costituzionale degli atti normativi funziona così: un giudice qualunque di qualsivoglia grado, quando chiamato a dover applicare una norma che desta qualche perplessità riguardo alla sua compatibilità con i principi della Costituzione, può decidere di congelare il giudizio e passare la palla alla Corte Costituzionale. Questo è il meccanismo previsto dall’articolo 134 della Costituzione ed è appunto ciò è successo in questo caso.
Anzi, i giuristi più attenti hanno fatto notare che, ad un’accurata lettura delle due ordinanze del TAR Lazio, gli aspetti critici non riguardano tanto il regolamento in sé quanto il complesso impianto legislativo su cui esso si fonda. E come opportunamente segnala Bellezza, sono tre i profili di illegittimità costituzionale che si evincono dalle ordinanze:
a) per violazione dei principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale in relazione all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica; b) per violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nell’esercizio della discrezionalità legislativa; c) per violazione del principio del giudice naturale in relazione alla mancata previsione di garanzie e tutele giurisdizionali per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero in rete almeno equivalenti a quelle previste per la stampa.
Dunque, nonostante i titoli eccessivamente sensazionalistici, è davvero presto per considerare il regolamento AGCOM fuori gioco; bisognerà attendere probabilmente qualche mese e leggere la decisione della Consulta. Come si può intuire, la faccenda è alquanto delicata, ma anche molto interessante dal punto di vista giuridico, dato che darà alla Corte la possibilità di esprimersi sui fondamenti costituzionali del diritto d’autore e del diritto di internet; cosa che non le capita poi spesso di fare.
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