L’8 febbraio 2002 il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge sulla Società dell’informazione che riguarda direttamente, non tanto il commercio elettronico, quanto la regolamentazione dei siti a contenuto informativo.
In particolare, il testo del provvedimento fornisce una definizione di “servizio della Società dell’informazione”, che include qualunque genere di diffusione di informazioni che costituisca un’attività economica. Nel concetto di attività economica rientrano anche, secondo quanto hanno dichiarato gli estensori della legge, i proventi che derivano dall’inserimento dei bannes pubblicitari su un sito Web.
Il provvedimento, naturalmente, ha già sollevato molte polemiche; in particolare, i commentatori rilevano che le nuove norme sembrano confondere due piani diversi, vale a dire quello delle iniziative commerciali e pubblicitarie, e quello dell’attività informativa e divulgativa.
Se l’obiettivo è quello di regolamentare i contenuti del Web, non si comprende, infatti, per quale motivo il criterio in base al quale i siti Internet vengono assoggettati alla legge sulla Società dell’informazione, debba essere la presenza o meno di banners pubblicitari.
Il rischio maggiore è, secondo gli esperti, quello di colpire gli operatori che offrono informazione gratuita e che si finanziano proprio grazie alla pubblicità.
La legge spagnola, inoltre, presenta anche alcuni profili di incostituzionalità, in relazione al diritto di libertà di espressione. L’art. 8 del provvedimento, infatti, prevede che, nel caso in cui un determinato servizio fornito nell’ambito della società dell’informazione violi uno dei principi fondamentali che la legge si propone di tutelare, le autorità competenti potranno adottare tutte le misure necessarie – tra le quali, si ritiene, anche la chiusura di un giornale telematico – per interrompere la prestazione del servizio.
In conclusione, è prevedibile che, se dovesse entrare in vigore, questa nuova normativa non contribuirà in alcun modo a modificare l’attuale situazione di estrema incertezza.