I contribuenti che presenteranno online la dichiarazione dei redditi – qualora dalla liquidazione della dichiarazione dovesse emergere un’anomalia, un errore o un omesso versamento – riceveranno, tramite gli intermediari, un preavviso telematico, che consentirà loro di regolarizzare la propria situazione o fornire i chiarimenti necessari prima dell’invio – e al fine di evitarlo – della comunicazione di irregolarità.
Questa è forse la novità di maggior rilievo emersa in occasione della presentazione alla stampa – avvenuta nei giorni scorsi – dei modelli di Unico 2002.
L’introduzione del preavviso telematico – che richiederà, in ogni caso, l’emanazione di un’apposita norma – dovrebbe, infatti, contribuire a far aumentare ulteriormente il numero dei contribuenti che, pur non essendovi obbligati, scelgono di presentare la dichiarazione per via telematica.
Gli intermediari abilitati riceveranno con posta elettronica l’avviso delle dichiarazioni trasmesse telematicamente che, per effetto dei controlli, hanno evidenziato anomalie o errori e, cliccando sul codice fiscale del cliente, potranno visionare l’anomalia segnalata dall’Agenzia delle Entrate e valutare la fondatezza della segnalazione di irregolarità.
Nel caso in cui ritengano, poi, che esistano i presupposti di irregolarità, potranno consigliare al proprio cliente di versare quanto dovuto, usufruendo del beneficio della riduzione dei due terzi della sanzione.
In caso contrario, qualora l’intermediario ritenga, invece, che l’irregolarità segnalata dall’Agenzia delle Entrate sia infondata o solo formale, potrà fornire le spiegazioni del caso – per via telematica, mediante fax o recandosi presso gli uffici – ed evitare, così, che il suo cliente riceva una comunicazione di irregolarità.
Decorsi 60 giorni dal preavviso telematico senza che il destinatario si sia in qualche modo attivato, sarà inviata, con raccomandata, la comunicazione di irregolarità al contribuente e da quel momento decorreranno i trenta giorni previsti dalla legge per la definizione agevolata delle irregolarità riscontrate, ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del d.p.r. 600/73 e 2 e 3 del d.lgs. 462/97, che prevedono il pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione.