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Domini .it: le nuove regole consentono la cessioni dei nomi

15 Settembre 2000

Domini .it: le nuove regole consentono la cessioni dei nomi

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Il 4 agosto il Comitato Esecutivo della Naming Authority (NA) ha approvato le nuove regole per l'assegnazione dei nomi a dominio; grazie alla nuova versione è possibile cedere un nome e, grazie a una procedura più snella, trovare una soluzione più rapida alle liti derivanti dall'utilizzo del nome del sito

Trasferire un dominio da un soggetto ad un altro non sarà più un problema: a renderlo legittimo è la nuova versione dell’articolo 10 delle regole di naming (versione 3.3.1), entrato in vigore il 15 agosto.

Il trasferimento potrà avvenire in uno dei seguenti casi:

  • accordo delle parti
  • successione a titolo particolare od universale in seguito all’esito della “procedura di riassegnazione” (condotta ai sensi dell’articolo 16 delle regole)

Viene comunque ribadito il divieto all’accaparramento dei nomi, tecnica conosciuta con il termine di “cybersquatting” e molto diffusa anche in Italia.

Prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, il cedente, per effettuare un trasferimento, doveva rinunciare al nome e successivamente il cessionario doveva effettuare una nuova registrazione, con la possibilità di essere preceduto da un terzo.
Ora basterà inviare alla Registration Authority (RA) – l’ente che gestisce l’assegnazione dei nomi – una dichiarazione congiunta del cedente e del cessionario; quest’ultimo inoltre invierà una lettera di Assunzione Responsabilità e il documento che comprova la cessione del dominio a suo favore.

In questo modo sarà possibile trasferire, per esempio, un dominio tra l’ISP, che in buona fede abbia registrato il nome, e il cliente.

Procedura di riassegnazione

Un’altra novità consiste nell’istituzione della procedura di riassegnazione. Chiunque, dopo aver contestato il nome a dominio (ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 14 delle regole di naming), può chiedere la riassegnazione dello stesso (ai sensi dell’articolo 16). Lo scopo della procedura è verificare che chi ha in uso il dominio ne abbia il titolo e che la registrazione e il mantenimento non sia stato fatto in malafede.
La procedura non preclude il ricorso alla magistratura o all’arbitrato.

A gestire il tutto saranno i cosiddetti “enti conduttori” che possono essere persone giuridiche, pubbliche o private, o studi professionali; la scelta dell’ente conduttore spetta a chi contesta il nome a dominio e le spese sono a suo carico, il costo non è inferiore a 400 euro.

Per poter vedere affermato il proprio diritto, il “ricorrente” dovrà dimostrare che:

  • il nome a dominio sia identico ad un marchio su cui egli vanta diritti o al proprio nome e cognome;
  • l’attuale assegnatario – definito “resistente” – non abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio;
  • il dominio sia registrato e usato in mala fede.

Non sarà certo facile dimostrare i tre requisiti contemporaneamente.
Ad esempio, il possesso di un marchio registrato sarà più facilmente dimostrabile del possesso di un marchio di fatto, anche se a livello normativo sono entrambe protetti dalla legge marchi.

Per entrare a regime la procedura avrà bisogno di un certo periodo di tempo, che si spera il più breve possibile. L’augurio è che lo sforzo fatto dalla NA per avvicinare le procedure italiane a quelle internazionali serva effettivamente a velocizzare la risoluzione delle dispute.

Il consiglio a chi debba lanciare una nuova attività su Internet è quello di scegliere un nome nuovo, verificarne l’esistenza come marchio e come dominio, procedere alla registrazione – almeno a livello nazionale – del marchio e contestualmente registrare il dominio, almeno nelle due estensioni.it e.com.

Per informazioni: http://www.nic.it (L’ente italiano che gestisce l’assegnazione dei nomi)

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