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Diritto d’autore: si rafforza la tutela delle opere dell’ingegno

09 Ottobre 2000

Diritto d’autore: si rafforza la tutela delle opere dell’ingegno

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Il 19 settembre è entrata in vigore la legge di riforma sul diritto d'autore (L. 18/08/2000, n. 248): sanzioni più pesanti per chi duplica software, fotocopia intere opere, acquista falsi, utilizza o mette in circolazione dispositivi per la deprotezione dei programmi o delle smart card per la decrittazione di canali televisivi

Dopo diversi anni di iter parlamentare ecco finalmente giungere a destinazione un provvedimento atteso da molti: produttori di software in primis e più in generale da tutti quelli che vivono sui proventi dei diritti d’autore.
La legge di riforma, che aggiorna il testo sul diritto d’autore (Legge 633/41), dovrebbe, almeno si spera, porre fine ad una diffusa illegalità tipica del nostro paese.

Le ultime sentenze, soprattutto in materia di software e di fotocopie, avevano lasciato molto perplessi gli addetti ai lavori: nessuna responsabilità per chi scarica software da Internet, sentenze di parere contrastante sulle fotocopie, uso personale che si scontra con la definizione di “dolo a scopo di lucro”.

Proprio per far luce su questi molteplici aspetti il testo affronta le varie tematiche cercando di risolvere le questioni più spinose.

Software
Il concetto di “dolo di lucro” viene sostituito dal concetto di “dolo di profitto”, che sarà sufficiente per far scattare la sanzione penale a chiunque duplichi software. Le sanzioni penali vanno da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e la multa da lire cinque milioni a trenta milioni.

Lo stesso trattamento sarà riservato a chi utilizza i c.d. programmi di “deprotezione”, nel gergo Internet chiamati “crack”, o codici di attivazione (serial number) che eludono i sistemi di protezione del software.

Audiovisivi
Medesima sanzione di chi duplica software spetta a chi, in campo televisivo, ritrasmetta un programma criptato oppure offra, a qualsiasi titolo, dispositivi di decodificazione del segnale per l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone.

Così come per il software, la condanna comporterà la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico specializzato.

Bollino SIAE
A garantire l’autenticità delle opere dell’ingegno ci sarà un nuovo bollino SIAE (le cui caratteristiche e modalità di applicazione saranno dettate da un regolamento che dovrà essere emanato entro sei mesi).
Il contrassegno si applicherà ai programmi per elaboratore o multimediali e su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento.

Unica deroga all’apposizione riguarda i supporti contenenti programmi per elaboratore utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che non contengano suoni, voci o immagini in movimento. In questo caso la legittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che i produttori e importatori dovranno rendere preventivamente alla SIAE.
La violazione di tale disposizione comporterà la pena detentiva da sei mesi a tre anni e la multa da cinque a trenta milioni di lire.

Il bollino è elemento determinante per l’applicazione della legge penale, costituendo segno distintivo di opera dell’ingegno.
Non e’ difficile prevedere che tutti i produttori di software ricorreranno all’apposizione del contrassegno per meglio tutelare i loro investimenti in R&D.

Noleggio
Particolarmente interessante risulta l’art. 15 L. 248/2000 che equipara al noleggio la vendita con patto di riscatto. Siamo nella fattispecie descritta quando nel riscatto il venditore restituisce una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando l’acquirente paga una somma, a titolo di acconto, inferiore al prezzo di vendita.

Consumatori
Per chi acquisterà prodotti contraffatti scatterà una multa amministrativa pari a trecentomila lire a cui seguirà la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano.
Si dovrà fare maggiore attenzione al noleggio e agli acquisti di materiale tutelato; per dirla con una battuta: occhio al bollino!

In casi gravi la multa può arrivare a due milioni di lire e la confisca degli strumenti e del materiale. Per aiutare il consumatore la legge prevede la promozione di campagne informative, attraverso radio e televisione, di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’illiceità dell’acquisto di opere contraffatte o abusive.

Fotocopie
Sarà lecito fotocopiare, per uso personale, solo il 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico.
I responsabili dei centri di riproduzione (ad esempio le copisterie) dovranno pagare un compenso agli autori ed editori che sarà determinato con un accordo tra SIAE e associazioni di categoria o, in mancanza di accordo, da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Tale compenso non dovrà essere inferiore, per ciascuna pagina riprodotta, al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT.

Le fotocopie di opere esistenti nelle biblioteche sono libere se fatte per i servizi della biblioteca, tranne che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali.
Le biblioteche e discoteche dello Stato potranno riprodurre, in un unico esemplare, fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive contenute all’interno delle stesse biblioteche e discoteche e per fini di servizio interno.
I diritti agli autori ed editori saranno pagati, in maniera forfettaria, dalle biblioteche che mettono a disposizione del pubblico le apparecchiature di fotocopia.

Chi violerà tali norme si vedrà sospesa l’attività di fotocopia da sei mesi a un anno nonché l’applicazione della sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

SIAE e Garante delle comunicazioni
La vigilanza sul rispetto della norma spetterà in modo congiunto alla SIAE e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; quest’ultima potrà conferire funzioni ispettive ai propri funzionari che agiranno in coordinamento con gli ispettori SIAE.

La vigilanza si concentrerà in particolare sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento e sull’attività di diffusione radiotelevisiva; sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni protette dalle norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio; sui centri di riproduzione pubblici o privati che mettano a disposizione del pubblico apparecchi per la riproduzione.

L’accertamento, da parte degli ispettori, di una violazione, comporterà la compilazione di un processo verbale e la trasmissione immediata degli atti alla magistratura.

Istituzione di un nuovo registro
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, cessione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto, dovrà darne preventivo avviso al questore, che, rilasciando una ricevuta, attesterà l’iscrizione in apposito registro. L’iscrizione dovrà essere rinnovata annualmente.

Rassegne stampa
Dopo un lungo dibattito rimangono fuori dal provvedimento le rassegne stampa, che continueranno a essere libere e non soggette al pagamento di alcun diritto d’autore.

Link:
La normativa sul diritto d’autore:
Legge 633/41
Legge 248/2000

SIAE: http://www.siae.it

L'autore

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