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Diritto d’autore: l’Europa rivoluziona

16 Febbraio 2001

Diritto d’autore: l’Europa rivoluziona

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San Valentino verrà ricordato dagli “innamorati” della musica. Mercoledì, infatti, i deputati europei hanno ratificato una direttiva rivoluzionaria sul diritto d’autore sulla Rete. Questa direttiva ha forti elementi di novità …

San Valentino verrà ricordato dagli “innamorati” della musica. Mercoledì, infatti, i deputati europei hanno ratificato una direttiva rivoluzionaria sul diritto d’autore sulla Rete.

Questa direttiva ha forti elementi di novità e numerose eccezioni agli obblighi che questi diritti comportano.

Infatti, andando controcorrente rispetto a quanto accade dall’altra parte dell’oceano, concede più diritti ai fruitori di musica.
Fondamentale, ad esempio, è la possibilità di poter fare copie di opere a titolo privato, condizione fortemente avversata dal mondo musicale e artistico europeo.

I deputati hanno, però, voluto anche dare una definizione di copia privata.
Per “copia privata” si intende una “riproduzione effettuata su qualsiasi supporto per un uso privato a fini non direttamente o indirettamente commerciali”.

In pratica, è la stessa argomentazione che molti tribunali italiani hanno utilizzato nei confronti degli imputati di copie illegittime di software (vedi il famoso caso di Torino).

Con questa direttiva la legislazione già esistente sul diritto d’autore è stata estesa anche alle nuove tecnologie, tra le quali Internet.
“Gli autori, interpreti, produttori e società di produzione goderanno di diritti esclusivi concernenti la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la distribuzione delle loro opere”.

Gli Stati membri possono inoltre introdurre eccezioni o limitazioni al regime di proprietà intellettuale per tener conto degli interessi del pubblico, dell’industria, di certe categorie particolari (per esempio le persone disabili), o per finalità specifiche (come nel caso di scopi religiosi), od ancora per promuovere la ricerca scientifica o lo sviluppo artistico. In alcuni casi, questo tipo di deroga sarà accordato a condizione che il titolare del diritto d’autore riceva un’equa compensazione; in altri casi, sarà sufficiente indicare come fonte il nome dell’autore.

Infine, allo scopo di permettere un adeguamento della norma agli inevitabili cambiamenti tecnologici, l’organo parlamentare ha chiesto di ridurre il periodo di attuazione della direttiva, da parte degli Stati membri da 24 mesi, come previsto dalla posizione comune del Consiglio, a 18.

Per maggiori informazioni potete leggere il riassunto della seduta qui.

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