Con l’ordinanza 8 maggio 2002, n. 6591, la Corte di Cassazione – invertendo l’orientamento giurisprudenziale prevalente – nell’ambito di una vicenda che vedeva coinvolti una banca pugliese e un internauta accusato di diffamazione per aver diffuso online, su un newsgroup, un messaggio considerato offensivo dall’istituto di credito, ha chiarito che il Tribunale territorialmente competente per l’accertamento e la determinazione del danno patrimoniale e morale lamentato dal soggetto offeso, è quello del luogo in cui tale soggetto ha il proprio domicilio.
Secondo i giudici, infatti, poiché il domicilio è la sede principale degli affari e degli interessi, “è quello il luogo principale in cui si sono verificati gli effetti negativi dell’offesa alla reputazione”.
La Suprema Corte distingue, però, chiaramente tra conseguenze civili e penali del reato di diffamazione via Internet.
In particolare, al fine di determinare l’autorità giudiziaria competente in materia penale, dovranno trovare applicazione le norme penali che stabiliscono che è competente il giudice del luogo in cui il delitto è stato consumato, che coincide, nei reati di evento – come la diffamazione – con il luogo dove l’evento si è realizzato.
In tema di responsabilità civile per fatto illecito, invece, l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale e morale sorge solo quando e nel luogo in cui il danno si sia effettivamente verificato, “sia pure come conseguenza dell’evento diffamatorio”.