Il Tribunal de Grande Instance di Marsiglia, l’11 giugno 2003, ha condannato un datore di lavoro, unitamente ad un proprio dipendente, per il fatto che quest’ultimo aveva creato, dal posto di lavoro, un sito che criticava la politica praticata da Escota – filiale della Società delle autostrade del Sud della Francia e concessionaria di una rete autostradale di 459 km – soprattutto in riferimento alle tariffe dei pedaggi.
Il sito, denominato “Escroca”, conteneva numerose affermazioni diffamatorie.
La società ha citato in giudizio, oltre all’autore del sito, il provider Multimania (attualmente divenuta Lycos), che ospitava il sito e la società Lucent Tecnologies, in qualità di datore di lavoro del primo, “per avergli fornito i mezzi materiali per commettere l’illecito”.
Il Tribunal de Grande Instance ha ritenuto corresponsabile la società Lucent Tecnologies, sulla base del disposto dell’art. 1384, 5° comma, del Codice civile francese, che afferma che il datore di lavoro è ritenuto responsabile “del danno causato dai propri dipendenti nello svolgimento delle mansioni per le quali sono stati assunti”.
I giudici hanno basato la propria decisione su una nota diffusa dal direttore risorse umane dell’azienda, che aveva autorizzato i dipendenti ad utilizzare l’attrezzatura informatica messa a loro disposizione sul posto di lavoro e gli accessi a Internet esistenti, anche per consultare siti che non presentassero un interesse direttamente connesso alla loro attività lavorativa, durante l’orario di lavoro. Dal tenore della nota, il Tribunale ha dedotto che la società deve essere ritenuta corresponsabile degli illeciti compiuti dai suoi dipendenti, per non aver specificato chiaramente quali condotte non erano loro consentite, nell’utilizzo di Internet.
La società Escota aveva richiesto la condanna dei soggetti citati in giudizio, per contraffazione del marchio, per contraffazione delle pagine dal proprio sito “escota.com”, nonché per le opinioni ingiuriose espresse dall’autore nei suoi confronti, e per gli insulti espressi nei confronti dei suoi impiegati e dirigenti.
Dal canto suo la difesa della Lucent Tecnologies aveva affermato che nel comportamento del proprio dipendente non era ravvisabile la contraffazione del marchio, bensì una “parodia” dello stesso.
Il Tribunale, però, non ha accolto questa interpretazione perché “l’imitazione del marchio non era guidata dall’intenzione di divertire senza nuocere, ma era motivata da sentimenti astiosi e aveva lo scopo di denigrare la società e attentare alla sua immagine”.
La condanna di Lucent Technologies non è stata molto onerosa – infatti la società ha solamente dovuto farsi carico di una parte delle spese giudiziali – ma è particolarmente significativa, in quanto prende posizione sulla questione della responsabilità del datore di lavoro per gli illeciti commessi dai propri dipendenti tramite Internet.