Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto un ricorso di una persona che lamentava di non aver ricevuto riscontro a una richiesta di accesso ai propri dati (ai sensi dell’art. 13 L. 675/96), tra i quali vi erano anche dati sanitari, contenuti in una perizia redatta dal medico di una società di assicurazioni.
A fronte del diniego l’interessato si era rivolto al Garante chiedendo che tali dati venissero inviati presso il proprio domicilio. All’intervento dell’Autorità seguiva la risposta della società di assicurazioni con cui esprimeva la volontà di mettere a disposizione dell’interessato tutta la documentazione (esiti di una visita medica e successivo certificato redatto da un medico supervisore).
Tali dati erano depositati presso il centro liquidazione sinistri che era situato in un’altra città.
Le modalità di messa a disposizione dei documenti sono state però ritenute dal Garante non aderenti alla normativa vigente sulla privacy.
Infatti la normativa (art. 23 c. 2 L. 675/96) prevede che l’interessato possa accedere ai propri dati sanitari solo per il tramite di un medico, designato dall’interessato o dalla società che tratta i dati.
Mettere a disposizione dell’interessato i documenti o altro materiale non selezionato non è conforme al dettato normativo.
Il fatto dimostra, ancora una volta, la scarsa conoscenza della legge sulla privacy all’interno delle imprese italiane. L’esercizio, da parte degli interessati, del diritto di accesso ai propri dati costituisce uno dei mezzi più potenti di autotutela che la legge fornisce. Di fronte a questo diritto le aziende, il più delle volte, non sanno come rispondere o rispondono in modo non adeguato.
È necessario, invece, porre molta attenzione all’esercizio di questo diritto in quanto anche l’accesso ai soli dati comuni comporta, per il titolare del trattamento, l’attivazione di una procedura atta a confermare l’esistenza dei dati richiesti e di comunicarli all’interessato, senza ritardo, in forma intelligibile, estrapolandoli, se necessario, dai documenti dove sono contenuti. Solo nel caso in cui l’estrapolazione risulti particolarmente difficoltosa, la documentazione può essere esibita o fornita in copia.