La Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 30 maggio 2002, ha stabilito che gli Stati sono liberi di apporre condizioni nella fase di commercializzazione delle merci importate da Paesi terzi, in quanto la liberalizzazione nell’importazione di tali beni non incide sulla differente fase di vendita, che può essere regolata da una specifica normativa nazionale.
Il caso: nel 1995, la Guardia di Finanza aveva sequestrato alla ditta Expo Casa Manta venti apparecchi telefonici senza filo, non omologati, che quest’ultima deteneva per la vendita.
La Guardia di Finanza, nell’effettuare il sequestro, non aveva fatto altro che applicare l’art. 399 del codice postale, il quale prevede dei limiti specifici per quanto riguarda i telefoni senza filo: “possono essere importati a scopo di vendita, solo se muniti di un’apposita certificazione che attesti la corrispondenza ai requisiti fissati”.
L’omologazione è quindi, in territorio italiano, requisito essenziale per la vendita di un prodotto importato.
La ditta aveva presentato ricorso al Pretore competente, contro il provvedimento di sequestro dei cordless. Quest’ultimo aveva accolto il ricorso, sostenendo che i regolamenti comunitari n. 519/94 e 3285/94, liberalizzando l’importazione dei telefoni cordless, di fatto, aveva fatto cadere il divieto di detenere per la vendita apparecchi non omologati.
Contro questa pronuncia, il Prefetto della Provincia di Cuneo aveva presentato ricorso per Cassazione, affermando che il Pretore aveva erroneamente applicato i regolamenti comunitari citati. Secondo il Prefetto, infatti, anche se quei regolamenti avevano eliminato ogni restrizione all’importazione dei telefoni cordless, non avevano alcuna incidenza sulla normativa nazionale relativa alla loro commercializzazione, che restava pertanto vietata, in assenza di omologazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento in corso e rinviare la questione alla Corte di Giustizia europea.
La Corte di Giustizia, esaminata la questione, ha affermato che i regolamenti n. 519/94 e 3285/94 hanno come unico scopo quello di uniformare i regimi applicabili alle importazioni, abolendo eccezioni e deroghe locali (ossia nazionali).
Invece, per quanto riguarda la vendita dei prodotti, i regolamenti in questione non hanno alcuna incidenza sulla normativa di uno Stato membro relativa all’immissione in commercio dei prodotti importati da paesi terzi.