Aveva già suscitato polemiche la notizia, diffusa da alcuni organi di stampa, secondo cui il Garante avrebbe affermato che il controllo sulle attività online dei dipendenti, se finalizzato a verificare il corretto utilizzo – cioè, non a fini personali – delle apparecchiature informatiche dell’azienda, non viola l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Questa norma, come è noto, vieta l’utilizzo di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, a meno che vi sia l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Immediatamente, però, è arrivata la secca smentita del Garante, che si è premurato di negare l’avvenuta emanazione di un provvedimento sul punto e di ribadire che la stessa legge sulla privacy (675/96), all’art. 43, 2° comma, ha fatto salve le norme contenute nello Statuto dei lavoratori.
Il Garante si è, comunque, riservato di adottare quanto prima un provvedimento in materia, tenendo conto dei provvedimenti già emanati e degli approfondimenti in corso con le autorità di altri Paesi.