Le informazioni desumibili dalla casella di posta elettronica possono essere rilevanti ai fini del controllo fiscale.
Lo prevede la circolare 28 settembre 2001, n. 84/E, dell’Agenzia per le Entrate, concernente cinque metodologie, relative ad altrettante categorie economiche – che si affiancano a quelle già predisposte in passato per altre categorie – per l’esecuzione dei controlli fiscali.
Secondo quanto stabilisce il provvedimento, l’attività preparatoria, che precede il controllo, finalizzata ad acquisire notizie sull’oggetto dell’attività d’impresa o sui luoghi di esercizio della stessa, potrà avere ad oggetto anche il rilevamento delle inserzioni pubblicitarie sulle “Pagine gialle” o sulle “Pagine utili”.
Inoltre, in relazione alla presenza di contribuenti da controllare su Internet, i verificatori potranno consultare la banca dati della Registration Authority del Cnr di Pisa.
Nella successiva fase di accesso e di ricerca nei locali aziendali o professionali, considerata la crescente diffusione delle nuove tecnologie, potranno essere sottoposti a controllo, al fine di acquisire informazioni utili, anche i messaggi di posta elettronica.
La circolare equipara, a tal fine, la corrispondenza telematica a quella cartacea: i messaggi già “aperti” saranno direttamente acquisibili, mentre per quelli non ancora letti sarà necessaria la procedura di cui all’art. 3 del d.p.r. 633/72 (autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria).
Le nuove metodologie riguardano, in particolare, lavori di intonacatura, tinteggiatura e simili, commercio al dettaglio di alimenti e bevande, di confezioni per neonati e bambini, di biancheria personale e di articoli casalinghi.
La circolare contiene, poi, alcune disposizioni per la revisione delle metodologie già predisposte negli anni passati.