🎁 Un libro in regalo per te, fino al 18 dicembre

Acquista un titolo a scelta e ricevi gratis Il flash invisibile

➡️ GUARDA I LIBRI
Home
Con licenza di vendere

11 Dicembre 2014

Con licenza di vendere

di

Creative Commons ha tanti pregi a patto di essere consapevoli di quello che si fa. E di quanto possono fare altri di conseguenza.

Se nello scorso articolo ho parlato (con un certo orgoglio) di un esempio di successo del modello Creative Commons, questa volta devo ahimè controbilanciare il karma raccontando un episodio non altrettanto virtuoso.

Semplificando, il fotografo Tizio ha caricato online alcune sue immagini applicandovi una licenza che consente di farne anche usi commerciali; la società Caio ha preso quelle immagini e ne ha fatto usi commerciali, secondo quanto indicato nella licenza; Tizio, quando ne è venuto al corrente, si è alquanto risentito, è andato sul sito e ha rimosso la licenza.

A costo di sembrare bacchettone e pedante, a questo punto Tizio deve farsi curare da uno bravo (ad esempio per problemi di memoria o di duplice personalità), oppure deve imparare a leggere le licenze prima di utilizzarle. Davvero non vedo altre interpretazioni possibili. Fino a qualche anno fa avrei considerato una terza strada, avrei cioè accettato la giustificazione che le licenze open erano un fenomeno nuovo, ancora oscuro per molte persone, difficile da comprendere per i non addetti ai lavori. Ma oggi no. Basta! Dice bene Thomas Hawk:

Se pubblicate le vostre foto con licenza Creative Commons senza vincoli, dovreste essere preparati a questo genere di utilizzo. Se non è Flickr a venderle, chiunque altro può farlo, legalmente. Se quest’idea non vi piace, non dovreste usare una licenza Creative Commons priva di vincoli. Se credete nella licenza Creative Commons ma vi infastidisce che qualcuno ne faccia uso senza compensarvi, valutate se cambiare la vostra licenza in Creative Commons Non-Commercial.

Di licenze open in senso lato (ad esempio in ambito informatico) si parla già dalla fine degli anni ottanta e le licenze Creative Commons sono in giro da ormai dodici anni. Se ne parla in modo chiaro e dettagliato: la rete è piena di filmati divulgativi e brochure esplicative in tutte le lingue (tra cui appunto anche l’arabo).

Il caso in questione riguarda il servizio Wall Art offerto dalla piattaforma per fotografi Flickr gestita da Yahoo!. Secondo i termini del servizio, Yahoo! riconosce all’autore della foto il 51% di quanto ricavato dallo sfruttamento commerciale dell’opera; ma legittimamente non riconosce alcunché per le fotografie rilasciate con esplicita autorizzazione a farne utilizzi commerciali.

Beh, ovvio – direte voi – c’è la licenza che lo consente chiaramente! A quanto pare, invece, questo passaggio non è così ovvio e alcuni di questi autori, indispettiti, hanno pensato bene di togliere le immagini o di modificare il tipo di licenza scelta.

Quando si dice la pezza peggio del buco. Adesso si è creato uno scomodo caso di revoca della licenza, con tutte le problematiche e le incertezze che esso può comportare. Forse sarebbe bastato collegare il cervello fin dall’inizio e spendere qualche minuto in più per leggere e soprattutto capire la licenza scelta. Troppo comodo essere pigri e poi gridare al complotto.

Il testo di questo articolo è sotto licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0.

L'autore

  • Simone Aliprandi
    Simone Aliprandi è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. Responsabile del progetto copyleft-italia.it, è membro del network Array e collabora come docente con alcuni istituti universitari. Ha pubblicato articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft.

Iscriviti alla newsletter

Novità, promozioni e approfondimenti per imparare sempre qualcosa di nuovo

Immagine decorativa form newsletter
Gli argomenti che mi interessano:
Iscrivendomi dichiaro di aver preso visione dell’Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/2016.