La Commissione europea, con la raccomandazione del 4 aprile 2001 – pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 109, del 19 aprile 2001 – ha confermato i principi contenuti nel piano di azione e-Europe (approvato dal Consiglio europeo di Feira, il 19-20 giugno 2000) e ha riconosciuto che, perché il commercio elettronico possa raggiungere il pieno sviluppo, si deve incoraggiare la fiducia dei consumatori nei confronti delle nuove forme di prassi commerciale, anche garantendo un facile accesso a mezzi pratici, efficaci e poco costosi di composizione delle controversie, “compreso l’accesso per via elettronica”.
La raccomandazione è indirizzata agli Stati membri e agli organi non giudiziali che si occupano della risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (quali i rappresentanti dei consumatori e degli imprenditori) e indica i criteri cui si devono adeguare le relative procedure.
La raccomandazione sottolinea che l’impiego di sistemi telematici è indispensabile per rendere più agevole ed efficace la composizione delle liti insorte tra soggetti residenti in differenti Paesi. Le procedure, cioè, devono essere facilmente accessibili e disponibili per entrambe le parti, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e devono essere improntate ai principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità.
Dall’ambito d’applicazione del provvedimento sono esclusi, invece, i meccanismi di reclamo gestiti direttamente dalle aziende con il consumatore.
Le informazioni relative alle modalità di contatto, al funzionamento e alla disponibilità della procedura, dovranno essere rese facilmente disponibili agli utenti. L’accesso alla procedura – che dovrà essere gratuita o comportare una spesa di lieve entità e proporzionata alla controversia – sarà consentito ad entrambe le parti, ovunque si trovino, anche mediante mezzi elettronici.
Le parti potranno ricevere e inviare, inoltre, tutte le argomentazioni, le informazioni e le prove che ritengono utili alla risoluzione della controversia e potranno, in ogni momento, recedere dalla procedura extragiudiziale e rivolgersi alla giustizia ordinaria o ad altri meccanismi di risoluzione.