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Chiarite le modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni all’anagrafe tributaria

24 Luglio 2001

Chiarite le modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni all’anagrafe tributaria

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Potranno essere inviati file di dimensioni non superiori a 3 Megabyte. L'Agenzia per le entrate dovrà trasmettere una ricevuta che attesti il ricevimento della comunicazione o la sua mancata accettazione.

Le notizie relative agli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici; alle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici all’uopo preposti; ai contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto; ai dati registrati dagli uffici marittimi e a quelli in materia assicurativa e previdenziale potranno essere comunicate online dai soggetti interessati all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio Internet.

È quanto prevede il decreto 9 luglio 2001 decreto 9 luglio 2001 dell’Agenzia per le entrate, che ha disciplinato le modalità per l’utilizzo dei propri servizi telematici.

Gli utenti, pertanto, potranno inviare file che non abbiano dimensioni superiori a 3 Megabyte, contenenti le informazioni che sono tenuti a comunicare, servendosi dei prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, “al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche”.

Mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, l’Agenzia per le entrate attesterà per via telematica – entro 5 giorni lavorativi successivi a quelli del corretto invio del file e per un periodo non inferiore a trenta giorni – l’avvenuta trasmissione, indicando tutti i dati ad essa relativi.

Gli utenti dovranno essere informati anche nel caso in cui la trasmissione non sia stata accettata, per i motivi espressamente indicati nel decreto in oggetto.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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