Il 31 dicembre 2001 il Parlamento belga ha approvato una legge che modifica la precedente legge del 21 marzo 1991, riguardante la disciplina degli operatori e prestatori di servizi di telecomunicazioni, introducendo alcune nuove disposizioni che hanno suscitato l’attenzione e le critiche dei commentatori.
In particolare, gli artt. 150 e 151, che prevedono una serie di integrazioni al testo dell’art. 109 ter E, della legge del 1991, stabiliscono, tra l’altro, che il Re – dopo aver ottenuto il parere della Commissione per la protezione della vita privata e senza necessità di un intervento del Parlamento – può determinare le misure tecniche e amministrative applicabili agli abbonati e agli utenti finali degli operatori e dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, che consentano di identificare l’utilizzatore del servizio.
Gli operatori e i fornitori d’accesso dovranno “disconnettere gli abbonati o gli utilizzatori finali che non si conformino alle regole, dalle loro reti e dai loro servizi”.
In caso contrario, cioè qualora non procedano alla disconnessione, agli operatori verrà impedito di fornire i loro servizi, fino a che non renderanno possibile l’identificazione degli utenti.
Il Re, infine, potrà anche vietare, in tutto o in parte, “l’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione che rendano difficile o impossibile l’identificazione degli utenti, il reperimento, la localizzazione, l’intercettazione, la conoscenza e la registrazione delle telecomunicazioni private”, secondo quanto previsto dalle norme del codice penale belga.
I commentatori hanno sottolineato il rischio che, con l’emanazione della normativa di attuazione e data la genericità delle disposizioni contenute nella legge, si arrivi presto a vietare l’utilizzo di qualunque strumento in grado di garantire l’anonimato su Internet.