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Bavaglio e rettifica, un dibattito senza senso

06 Ottobre 2011

Bavaglio e rettifica, un dibattito senza senso

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Le previsioni del disegno di legge sulle intercettazioni che riguardano la rete hanno il solito problema: da un punto di vista tecnico non reggono la volontà del governo di rendere emendabili su vasta scala i contenuti web. Così anche proteste e allarmi, sebbene in buona fede, mancano il punto fondamentale

Il 4 ottobre le pagine di Wikipedia di lingua italiana sono state sostituite da un comunicato. Il motivo dell’iniziativa è il famigerato comma 29 del disegno di legge sulle intercettazioni. Su Facebook si sono subito moltiplicati i primi segni di mobilitazione e la notizia, come prevedibile, ha iniziato a diffondersi oltre confine. C’è chi, addirittura, ha promosso petizioni online nell’obiettivo di raggiungere le 500.000 firme, numero che è in genere necessario per il referendum abrogativo, anche se il comma 29 (e l’intero disegno di legge) non è ancora legge dello Stato. La plateale iniziativa dei wikipediani italiani (la discussione in merito è pubblica e merita una lettura) è una forma di protesta volontaria contro il decreto legge – non dunque una censura del governo, come ha creduto qualche lettore poco attento – ideata per simulare uno scenario possibile e portare alle estreme conseguenze il fenomeno noto come chilling effect. Si teme cioè che alla complicazione delle regole in materia di web possa conseguire il timore di incorrere in responsabilità giuridiche e ci si astenga dall’immettere contenuti in rete. Ma è fondata questa evenienza?

Il comma 29

Proviamo a valutare gli scenari possibili, allo stato in cui il disegno di legge si trova attualmente. Il comma 29 modifica l’articolo 8 della legge 47 del 8 febbraio 1948, legge di cui abbiamo parlato più volte e che si occupa di regolare la stampa. L’articolo disciplina la rettifica per le pubblicazioni a stampa e l’ipotesi aggiunta dal comma 29 include «i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» stabilendo che «le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono». Il comma, quindi, con una terminologia infelice va a emendare la legge in materia di stampa.

L’infelicità della formulazione è duplice. In primo luogo perché la legge nel suo campo di applicazione non menziona mai le testate telematiche né assimila le stesse alla stampa cartacea. In secondo luogo perché inserisce nella legge stampa un elemento di fatto, il «sito informatico», senza darne una qualificazione giuridica rilevante e introducendolo nella legge ai soli fini dell’obbligo di rettifica. Da qui l’allarme che tutti i siti possano essere indistintamente costretti all’obbligo della rettifica si è diffuso e il disegno di legge sulle intercettazioni è diventato famoso anche per questa disposizione battezzata ammazzablog.

Perché Wikipedia non c’entra

Nonostante l’infelicità nel formulare l’articolo è estremamente difficile che la disposizione contenuta nel comma 29 possa applicarsi a un blog e, meno che mai, a Wikipedia, proprio perché l’ipotesi prevista non ha una sua autonomia, ma si inserisce in una legge speciale, che è appunto quella in materia di stampa. Non è giuridicamente corretto, infatti, applicare una legge speciale a ipotesi non contemplate: per poter applicare la disposizione in materia di rettifica a un blog o a un sito informatico bisognerebbe ritenere che tale blog o sito possa essere ritenuto «stampa». Ma se tale equivalenza fosse possibile, allora l’obbligo di rettifica esisterebbe già e sarebbe quello a cui la carta stampata è da sempre stata soggetta (articolo 8 della legge stampa).

L’applicabilità della legge in materia di stampa alle testate telematiche è comunque una realtà nel nostro ordinamento ed è avvenuta attraverso un riconoscimento giurisprudenziale e, in sostanza, si fonda su una richiesta esplicita da parte del direttore di testata telematica, mentre dottrina e giurisprudenza sono categorici nell’escluderne l’applicabilità a blog o social network. In Italia si ricordano casi isolati in cui la legge stampa è stata applicata a un sito internet che non fosse una testata telematica. Ma ricordiamolo: se la legge stampa dovesse applicarsi ai blog non sarebbe solo la rettifica prevista dal comma 29 a dovere preoccupare, bensì l’obbligo di registrare il sito come testata, la presenza di un direttore responsabile e la responsabilità sussidiaria per l’editore o per lo stampatore (figura che, nel caso si blog e social network finirebbe per essere l’azienda che permette la pubblicazione, tipo Facebook, Tumblr, WordPress).

Chi si deve registrare

L’articolo 1 della legge 62/2001, che definisce e disciplina il «prodotto editoriale», assoggetta alle disposizioni della legge in materia di stampa anche i prodotti editoriali informatici. Secondo la lettera dell’articolo «il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948». In secondo luogo da una ulteriore norma contenuta nel decreto legislativo 70/03 in attuazione della direttiva sul commercio elettronico. Ci si riferisce all’articolo 7, il quale, dopo aver stabilito quali siano gli obblighi di informazione dovuti dal prestatore di servizi della società dell’informazione, aggiunge all’ultimo comma: «La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62», ovvero i contributi pubblici all’editoria.

Si tratta, in verità, di una interpretazione che è appoggiata dalla dottrina ed è conforme al complesso di norme che si sono succedute nel tempo in materia di editoria. Tali norme, lungi dal regolare nello specifico la libertà di manifestazione del pensiero, si incardinano piuttosto nella disciplina della la libertà di stampa e dell’esercizio dell’impresa editoriale, fornendo un sistema di individuazione di soggetti responsabili e di luogo di registrazione certo ai fini della competenza del giudice per eventuali delitti, del complesso sistema dei finanziamenti e del regime degli operatori di comunicazione sottoposti alla tutela dell’Agcom. Non è apparsa insomma nelle intenzioni del legislatore l’idea di occuparsi anche dei siti amatoriali che non effettuano informazione a livello istituzionale, cioè privi di una struttura imprenditoriale che eserciti tale attività.

Gli emendamenti proposti

Visto il lungo e travagliato iter del disegno di legge giova ricordare, per i non addetti ai lavori, quali funzioni istituzionali e politiche basilari sono state  – e tutt’ora vengono –  esercitate durante l’iter di approvazione. Dal punto di vista dell’iniziativa legislativa, infatti, il disegno di legge in materia di intercettazioni è stato presentato dal governo. Nelle forme di governo parlamentare, quale il nostro, l’iniziativa governativa è particolarmente importante poiché è lo strumento con il quale il governo attua, tramite la maggioranza che lo sostiene, il proprio indirizzo politico. In questo caso l’approvazione articolo per articolo si esplicita, in modo particolare, attraverso gli emendamenti. Essi sono espressione del potere di iniziativa legislativa esercitabile da ogni singolo parlamentare. Sul disegno di legge erano state presentate alcune questioni pregiudiziali  di costituzionalità, rigettate il 5 ottobre. Riguardo il comma 29 la questione recitava «del tutto irrazionale è la previsione al comma 29 che pone l’obbligo di rettifica in capo a tutti i siti informatici, compresi quelli non soggetti ad obbligo di registrazione».

Il disegno di legge è all’ordine del giorno e gli emendamenti proposti nella seduta del 5 ottobre sono accomunati dal tentativo di circoscrivere l’obbligo di rettifica previsto dal comma 29 alle sole pubblicazioni, anche telematiche, soggette all’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 5 della legge in materia di stampa («Al comma 29, (…) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: Internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5» abbracciata, sostanzialmente, dagli emendamenti n° 1.966 Perina, Della Vedova, Rao; n° 1.910 Zaccaria, Giulietti, Levi, Corsini, Colombo, Pollastrini, Concia, Laganà Fortugno, De Biasi; n° 1.911 Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra; n° 1. 948 Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra; n° 1.369 Di Pietro, Palomba; n° 1.912 Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti e, da ultimo, approvato in Commissione n° 1500).

Chi propone distinguo

Altri emendamenti, invece, hanno proposto soluzioni ibride che prevedono ugualmente sanzioni per chi rifiuti o non riesca nei tempi richiesti a ottemperare alla richiesta di rettifica. Ad esempio l’emendamento proposto da Cassinelli, Palmieri, Scandroglio, Barbareschi (emendamento n° 1.950), il quale anziché limitare l’obbligo di rettifica alle testate telematiche registrate propone sanzioni differenziate a seconda dell’accessorietà del contenuto oggetto di rettifica (ad esempio un commento) e a seconda della natura del sito su cui la rettifica è richiesta. Se, infatti, non si tratta di testata telematica, l’emendamento distingue tra siti dotati di posta elettronica certificata o meno applicando sanzioni differenziate (da 250 a 2.500 euro senza Pec, da 100 a 500 euro con la Pec). L’ emendamento proposto da Vaccaro (emendamento n° 1.982) prevede la possibilità che i contenuti siano rimossi dal relativo provider di serviziinternet, e allora non c’è sanzione. Nel caso contrario prevede, invece, la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Si prevede, nell’emendamento, una ulteriore ipotesi: «Nel caso in cui il Garante per la protezione dei dati personali rigetti l’istanza di oscuramento, l’utente che l’ha promossa è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro».

E, ancora, l’emendamento Contento (n° 1.976), per il quale «I siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, sono tenuti a pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta, le dichiarazioni o le rettifiche attraverso la creazione, nella pagina principale, di un link appositamente dedicato, con accesso diretto e nel quale le medesime sono conservate, secondo l’ordine di pubblicazione, per un periodo non inferiore a 30 giorni. Con deliberazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche grafiche, la metodologia di accesso e i criteri di visibilità rispetto alla notizia cui si riferiscono».

Il senso della libertà

Nel momento in cui scriviamo le vicende del disegno di legge appaiono ancora incerte e c’è chi immagina come probabile la via della fiducia. Ogni discussione è rimandata a mercoledì 12 ottobre. Quello che rimane, alla fine di un giorno di dibattiti in Commissione, è il sapore molto amaro di una politica incapace di centrare obiettivi di qualsiasi genere e incurante delle conseguenze dolorose della limitazione della libertà di stampa di una nazione in un momento storico in cui le critiche verso le istituzioni sono accese. L’articolo 21 della Costituzione menziona, come unico limite esplicito alla stampa, la contrarietà al buon costume e effettua un bilanciamento di interessi con una serie di limiti impliciti quali il diritto alla reputazione e l’immagine, il diritto alla privacy, il diritto d’autore. La rettifica, cioè il diritto di un soggetto leso a vedere pubblicata la propria versione dei fatti in calce a una notizia ha senso sui media tradizionali, dove manca la permanenza nel tempo che ha invece Internet: paradossalmente non vi è peggior critica che il permanere di una rettifica imposta obtorto collo. La speranza è che l’esempio di Wikipedia non venga passivamente emulato nel caso di leggi che limitano la libertà e che, anziché rispondere con l’autocensura, la rete italiana sappia rivendicare e mantenere e dare significato alla propria libertà.

L'autore

  • Elvira Berlingieri
    Elvira Berlingieri, avvocato, vive tra Firenze e Amsterdam. Si occupa di diritto delle nuove tecnologie, diritto d'autore e proprietà intellettuale, protezione dei dati personali, e-learning, libertà di espressione ed editoria digitale. Effettua consulenza strategica R&D in ambito di e-commerce e marketing online. Docente, relatore e autore di pubblicazioni in materia, potete incontrarla online su www.elviraberlingieri.com o su Twitter @elvirab.

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