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Aste online vietate solo per i commercianti al dettaglio

26 Giugno 2002

Aste online vietate solo per i commercianti al dettaglio

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Il ministero per le attività produttive ha chiarito che il divieto contenuto nel d.lgs. 114/98 riguarda soltanto chi svolge attività di vendita diretta ai consumatori finali. Definite le modalità per lo svolgimento delle aste tramite Internet in relazione alle tipologie di vendita e alla qualità dei soggetti coinvolti.

Con la circolare 3547/C del 17 giugno 2002, il ministero per le attività produttive ha fornito alcune importantissime indicazioni sulla disciplina applicabile alle aste realizzate tramite Internet, in relazione alla normativa vigente in materia di commercio elettronico.

In particolare, il ministero ha precisato che l’art. 18, 5° comma, del d.lgs. 114/98, che vieta le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione, “si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali”.

Devono ritenersi, perciò, esclusi tutti coloro che non esercitano un’attività di commercio al dettaglio, definita dall’art. 4, 1° comma, lett. b), del d.lgs. 114/98, come “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.

Il divieto non colpisce, inoltre – prosegue la circolare – i produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, gli artigiani e i produttori industriali, a condizione che la vendita avvenga in relazione ai beni che si trovano nei locali di produzione o in locali ad essi adiacenti.

Il provvedimento individua, poi, le principali tipologie di vendite all’asta che si svolgono online, in relazione al grado di coinvolgimento del soggetto che esercita l’attività di vendita all’asta (vendita di prodotti del banditore o di terzi; totale estraneità alla procedura), alle qualità di professionista o consumatore dei soggetti che partecipano all’asta (business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer) e alle modalità di fissazione del prezzo di vendita (al rialzo, al ribasso, con riserva, ecc.).

I soggetti che esercitano le aste online, prosegue la circolare, devono rendere disponibili all’interno del sito, in modo facile e accessibile, una serie di informazioni che riguardano, tra l’altro, la possibilità di identificare con chiarezza i partecipanti all’asta, i beni in vendita, la localizzazione dell’asta, le condizioni del contratto di aggiudicazione e gli estremi della licenza del banditore.

Completano la disciplina una serie di norme in materia di responsabilità per danno da prodotti, di composizione delle controversie e di applicazione di eventuali sanzioni.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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