Il 14 febbraio 2001 – appena qualche giorno dopo la sentenza sul “caso Napster” – il Parlamento europeo ha adottato il rapporto presentato da Enrico Borselli e ha introdotto alcuni emendamenti al testo della nuova direttiva, il cui obiettivo è quello “di assicurare un mercato interno in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, con particolare riferimento a prodotti e servizi (on-line e su supporti fisici) della società dell’informazione”.
La direttiva – che costituisce la base giuridica necessaria per la ratifica, a livello comunitario, degli obblighi derivanti dai due trattati approvati dalla comunità internazionale, nel dicembre 1996, sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) – deve ancora ottenere l’approvazione formale del Consiglio dei ministri dell’Unione europea ed entrerà in vigore negli Stati membri diciotto mesi dopo.
Le principali disposizioni contenute nel provvedimento prevedono il riconoscimento del diritto esclusivo di riproduzione, comunicazione e diffusione delle loro opere, per autori, detentori di diritti derivati, interpreti, produttori e organismi di radiodiffusione.
L’art. 5 della direttiva, però, prevede che i singoli Stati membri possano introdurre una serie di eccezioni e limitazioni a questo diritto, in considerazione delle esigenze di tutela delle proprie differenti tradizioni culturali e giuridiche. Gli Stati potranno, perciò, avvalersi di questa facoltà quando debbano tenere conto di particolari interessi del pubblico, dell’industria, o di alcune categorie di utenti (per esempio, le persone disabili), nonché per finalità didattiche o di ricerca scientifica, per promuovere eventi artistici o per finalità specifiche (ad esempio, scopi religiosi).
Questo tipo di deroga sarà accordato, però, in alcuni casi, a condizione che il titolare del diritto d’autore riceva un’equa compensazione. Le eccezioni e le limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione, poi, sono consentite “sempreché (…) si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore”, “salvo in caso d’impossibilità accertata” (e non più soltanto, com’era previsto nella versione precedente, “se possibile”).
Un’altra novità, tanto attesa quanto discussa, riguarda la copia per uso privato. L’emendato art. 5, paragrafo 2, lett. b) restringe la nozione di “copia privata” e consente “le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini non commerciali diretti o indiretti”. Il testo originale, invece, faceva riferimento ai “fini non commerciali” senza ulteriori specificazioni.