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Approvato definitivamente il decreto legislativo che recepisce la direttiva sul commercio elettronico

02 Aprile 2003

Approvato definitivamente il decreto legislativo che recepisce la direttiva sul commercio elettronico

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Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/31/Ce. Tra le novità, spicca l'assenza di un obbligo generalizzato di sorveglianza del provider

Nei giorni scorsi, il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto legislativo, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di attuazione della direttiva 2001/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Il decreto detta regole precise alle quali devono attenersi le comunicazioni commerciali in Rete. In particolare, devono essere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, tutti i dati necessari per la completa individuazione del mittente.

Decisamente rigorose, poi, per i contratti conclusi online, le informazioni che il prestatore di servizi deve fornire al destinatario, prima dell’inoltro dell’ordine da parte di quest’ultimo.

Quanto alle comunicazioni commerciali non sollecitate, trasmesse per posta elettronica (spamming), il decreto stabilisce che devono essere identificate come tali, in modo chiaro e inequivocabile e devono contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi all’ulteriore ricevimento di tali comunicazioni.

L’ultimo comma dell’art. 7, molto opportunamente, chiarisce che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle agevolazioni per l’editoria previste dalla legge 62/2001.

Altrettanto opportuna la precisazione, contenuta nell’art. 17, che il provider non è assoggettato a un obbligo generalizzato di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate per suo tramite, né a un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. È, invece, responsabile nel caso in cui, essendo venuto a conoscenza del carattere illecito di un servizio al quale fornisce l’accesso, non ne informi l’autorità competente, oppure nel caso in cui non ottemperi alla richiesta, da parte dell’autorità giudiziaria, di attivarsi tempestivamente per impedire l’accesso a contenuti illeciti.

L’art. 18 del decreto invita all’elaborazione e all’adozione di codici di condotta in materia di commercio elettronico, da parte delle organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori.

L’articolo successivo, infine, si occupa della composizione stragiudiziale delle controversie, prevedendo la possibilità, per i soggetti interessati, di rivolgersi anche ad organismi che operano per via telematica.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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