Le disposizioni sulla firma digitale, sulla firma elettronica e, più in generale, le norme che disciplinano la conclusione dei contratti conclusi via Internet, non hanno abrogato gli articoli del codice civile concernenti l’approvazione delle clausole vessatorie e, in particolare, l’art. 1341.
È quanto ha stabilito il giudice di pace di Partanna che, con la sentenza 15/02, ha ritenuto senza effetto, perché non specificamente approvate per iscritto, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, cod. civ., le clausole di un contratto concluso online che prevedevano una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria.
La sentenza ha chiarito che – contrariamente a quanto sosteneva il legale dell’imprenditore convenuto in giudizio – “cliccando” sull’apposito tasto, il contraente non approva incondizionatamente tutte le clausole contrattuali.
In particolare, per approvare le clausole vessatorie, prosegue il giudice, sarebbe necessario ottenere almeno “un doppio assenso, premendo sull’apposito tasto: uno di adesione e l’altro di approvazione delle clausole cosiddette vessatorie, tra le quali va annoverata quella relativa alla deroga sul foro territorialmente competente”.
Il “click”, si legge ancora nel testo del provvedimento, non può integrare in nessun caso la necessaria “sottoscrizione per iscritto”.