L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 261 del 2 agosto 2002, ha affermato che la fornitura di software personalizzati a società con sede in altri paesi membri, non è assoggettabile all’Iva a causa della mancanza del presupposto di territorialità.
Infatti, in questi casi, la prestazione viene compiuta nella sede estera del committente e, pertanto, non è assoggettabile ad un’imposta prevista solo per il territorio italiano.
Nel caso specifico, una società italiana che aveva stipulato – sia per la sua sede in Italia, sia per una propria controllata francese – un contratto per servizi relativi ad un software, consistenti nella fornitura di nuove versioni del software stesso, di assistenza telefonica, di accesso ad informazioni tecniche contenute in banca dati e di altri servizi volti all’ottimizzazione del sistema, aveva interpellato l’Agenzia, al fine di poter chiaramente stabilire il corretto trattamento fiscale da applicare all’atto della fatturazione.
Quest’ultima ha stabilito che la quota di canone fatturata dalla società francese non è soggetta a Iva perché le varie prestazioni, in quel caso, non avvengono in territorio italiano.
Con la risoluzione n. 262 dello stesso giorno, l’Agenzia ha precisato che, affinché si verifichi la situazione di “prestito di personale”, è necessario che il personale “prestato”, pur rimanendo fisicamente dislocato presso la società di appartenenza, svolge le mansioni assegnate, “sotto la direzione e il potere gerarchico e disciplinare della società che usufruisce del prestito”.