Home
Abuso del diritto di cronaca e diffamazione online

02 Luglio 1998

Abuso del diritto di cronaca e diffamazione online

di

Quali regole valgono su Internet? Il Tribunale di Teramo inibisce la diffusione, su un sito Web, di notizie lesive della reputazione del Monte dei Pachi di Siena.

Il Tribunale di Teramo ha recentemente emanato un provvedimento cautelare (ord. 11 dicembre 1997) con il quale ha accolto la richiesta del Monte dei Paschi di Siena di inibire, in via d’urgenza, l’ulteriore diffusione su un sito Internet di notizie lesive dell’onore, del decoro e della reputazione della banca.
Il Tribunale ha rilevato il fatto che sul sito Internet erano state diffuse notizie incomplete riguardanti l’accertamento giudiziario di una truffa contestata alla banca.

In particolare, le notizie, gli stralci di articoli o i titoli di quotidiani riguardanti la vicenda, secondo il Tribunale, erano stati organizzati e accostati in modo suggestivo, anche grazie all’uso di accorgimenti grafici ed espositivi, per dimostrare che la banca, avvalendosi dei suoi funzionari, aveva operato una truffa ai danni dell’utente di Internet autore delle inserzioni sul sito. Al tempo stesso, però, venivano omesse le notizie relative all’avvenuta emissione di tre decreti di archiviazione del procedimento avviato nei confronti della banca.
Il Tribunale di Teramo ha, perciò, respinto la tesi del resistente, secondo la quale quanto divulgato rientrava nel diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero: al contrario, ha affermato che, essendo stata alterata la verità dei fatti, era stato commesso un abuso del diritto di manifestare il proprio pensiero e del diritto di cronaca, tale da compromettere gravemente la reputazione della banca ricorrente. Tale condotta, peraltro, secondo il Tribunale, ha integrato il delitto di diffamazione, tutelabile separatamente, in sede penale.

L’ordinanza sottolinea, infine, che l’abuso del diritto di cronaca è sanzionabile anche se commesso con il mezzo Internet, in quanto il mezzo utilizzato non modifica l’essenza dell’illecito commesso.
Ancora una volta, perciò, è stato affermato il principio secondo il quale le questioni giuridiche riguardanti Internet devono essere regolate applicando il diritto vigente in settori analoghi, premessi, se necessari, gli opportuni adattamenti alle peculiarità della Rete.
Pertanto, anche su Internet valgono le regole codificate dalla giurisprudenza per delimitare l’ambito di legittimità del diritto di cronaca, superato il quale si integrano gli estremi del delitto di diffamazione: la notizia diffusa deve essere vera o, almeno, seriamente accertata; deve esistere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti diffusi, da valutare in relazione alla rilevanza degli stessi per la collettività e per la formazione dell’opinione pubblica. L’esposizione dei fatti e la loro valutazione, infine, deve avvenire con “forma civile”, senza eccedere rispetto allo scopo informativo perseguito e mantenendo obiettività; vanno, quindi, evitati i sottintesi e le mezze frasi, i toni offensivi, così come quelli sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati, gli attacchi personali, ecc.

La verità, comunque, deve riguardare l’intera notizia e non può trovare un’equivalente nell’attendibilità della fonte o nella verosimiglianza dei fatti.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

Iscriviti alla newsletter

Novità, promozioni e approfondimenti per imparare sempre qualcosa di nuovo

Gli argomenti che mi interessano:
Iscrivendomi dichiaro di aver preso visione dell’Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/2016.