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Tra il legale e il digitale c’è di mezzo il mare

19 Dicembre 2013

Tra il legale e il digitale c’è di mezzo il mare

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Per i burocrati italiani, la linea più breve tra zero e uno è un percorso tortuoso di provvedimenti poco comprensibili.

Questi dieci giorni sono stati densi di novità. Abbiamo avuto la webtax, prima annunciata, poi smentita, dopo riconfermata a sorpresa e ancora ridimensionata all’ultimo momento, per poi finire ribattezzata spot tax.

Abbiamo avuto anche la definitiva approvazione del discusso regolamento AGCOM di cui si è già parlato; infine sono arrivate nuove proposte di aumento del famoso compenso per copia privata dovuto alla SIAE su tutti i dispositivi di archiviazione e memorizzazione; e infine vari incentivi (o presunti tali) all’innovazione tecnologica inseriti nel cosiddetto decreto Destinazione Italia.

Nota positiva di questa ondata di interventi normativi è che finalmente certi temi sono comparsi anche su canali mainstream. Stavo pranzando serenamente e ho sobbalzato nel sentire un telegiornale generalista parlare di diritto d’autore. Non succede così spesso.

La nota negativa è invece sempre la solita: non si capisce quanto davvero possano considerarsi amici dell’innovazione provvedimenti frammentari, non rientranti in un serio e lungimirante progetto e ancora una volta infilati tra le pieghe di testi normativi che si occupano anche di altro. Certo, non siamo in un sistema di common law e quindi è insita nella nostra cultura giuridica l’esigenza di regolamentare ogni singolo aspetto. Ma il sistema normativo italiano è ormai uno dei più farraginosi su questi temi e continuare ad appiccicare commi, regolamenti, disposizioni attuative su un collage già estremamente confuso non è certo la soluzione ottimale.

La normativa sul diritto d’autore è un caso emblematico. Pare ci sia un tabù sulla modifica della vera legge sul diritto d’autore (la legge 633 del 1941); mi è stato confermato qualche settimana fa da Federico Morando di Nexa all’evento annuale di CC Italy. Dunque si tende a modificare i principi giuridici che reggono questa delicata materia per vie traverse, generando così obbrobri dal punto di vista della tecnica normativa, creando ulteriori incongruenze e minando alla base la certezza del diritto.

Tempo fa si introdusse il principio open by default ritoccando gli articoli 52 e 68 del Codice dell’amministrazione digitale, ma senza modificare parallelamente gli articoli 5 e 11 della legge 633. Oggi si introducono nuove norme che incidono pesantemente sull’ambito del diritto d’autore e lo si fa ancora senza toccare la legge 633, bensì approvando un alieno regolamento promosso da un’authority amministrativa (AGCOM) che non si occupa specificamente di diritto d’autore e cerca di giustificare (senza molto successo) la sua competenza in materia agganciandosi a un decreto del 2003 sul commercio elettronico (che di diritto d’autore non parla).

Avete perso il filo? Sinceramente, anch’io. Speriamo non lo perdano i giudici che saranno chiamati a interpretare e applicare nel concreto queste norme. Anche se i presupposti non sono certo confortanti. Specie nel caso dell’applicazione del regolamento AGCOM, i giudici potranno essere chiamati a intervenire quando i danni saranno già fatti.

Il testo di questo articolo è sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.

L'autore

  • Simone Aliprandi
    Simone Aliprandi è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. Responsabile del progetto copyleft-italia.it, è membro del network Array e collabora come docente con alcuni istituti universitari. Ha pubblicato articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft.

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