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Quel concetto elastico di “dovere” nel pubblico

10 Settembre 2013

Quel concetto elastico di “dovere” nel pubblico

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Sempre alle prese con leggi illuminate sulla carta, poi svilite dall'opportunismo di interpretazioni ed emendamenti.

Nel relax estivo la notizia mi era sfuggita; per fortuna ci ha pensato la sempre attenta Flavia Marzano a segnalarla tramite i suoi canali social. Vista la sua importanza non si può tralasciare di ribadirla anche qui.

Si tratta infatti di una norma chiave che introduce un principio stile open by law nell’ambito delle pubblicazioni scientifiche e di ricerca pubblicate con fondi pubblici. Il Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) presenta un articolo 4 intitolato Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura, che al comma 2 stabilisce:

Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l’accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l’interoperabilità all’interno e all’esterno dell’Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l’attuazione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

Ottimo! Siamo di fronte a un chiaro ed espresso obbligo a carico degli enti di ricerca pubblici (o che comunque si avvantaggiano di fondi pubblici) a rendere disponibili i risultati ottenuti. Due sono però sono le annotazioni prima di eccedere con gli entusiasmi.

Innanzitutto si tratta di un decreto legge, soggetto a quel periodo thriller di 60 giorni nel quale il testo può subire pesanti emendamenti. In secondo luogo non siamo di fronte ad un vero e proprio open by law e tanto meno ad un open by default, dato che la norma non sancisce effettivamente che i contenuti diventano aperti per automatismo, bensì solo che gli enti devono renderli open entro sei mesi.

Come abbiamo visto più volte, nella legislazione italiana il verbo dovere ha sempre una semantica molto elastica se non è accompagnato da specifiche sanzioni. In altre parole: che cosa succede agli enti che non ottemperano? Non si sa. E il dubbio diventa ancor più legittimo se si legge il comma finale dell’articolo, classico alibi di natura finanziaria:

Dall’attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della finanza pubblica.

Dobbiamo essere positivi; non c’è dubbio che la norma sia illuminata e si ponga come un’altra delle varie disposizioni innovative in materia di openness introdotte negli ultimi mesi. Tuttavia, per valutarne il reale impatto e trarre conclusioni più definitive, non possiamo fare altro che confidare nella sua conversione in legge ed aspettare alcuni mesi.

Il testo di questo articolo è sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.

 

L'autore

  • Simone Aliprandi
    Simone Aliprandi è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. Responsabile del progetto copyleft-italia.it, è membro del network Array e collabora come docente con alcuni istituti universitari. Ha pubblicato articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft.

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