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Dati geografici: dove ci troviamo (e dove no)

13 Settembre 2012

Dati geografici: dove ci troviamo (e dove no)

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Buone risposte dalla Pubblica Amministrazione per quanto riguarda i dati geografici. E anche qualche domanda.

Se Babbo Natale ha fatto gli straordinari durante le vacanze estive (come ho ironicamente raccontato in un precedente articolo), la Befana non è stata da meno e ha portato anche lei un bel dono a quelli come me particolarmente sensibili ai temi dell’openness. E anche questa volta è stato consegnato sotto forma di intervento legislativo.

L’atto normativo in questione è comunemente denominato come spending review (decreto legge 95/2012 convertito in legge 135/2012 il 7 agosto scorso) e il suo campo d’azione è quello dei dati geografici.

Il decreto ha infatti inserito nel nostro ordinamento un principio che da tempo i cosiddetti neogeografi aspettavano. Anche in questo caso, però, si tratta di una notizia positiva ma non priva di punti oscuri. Leggiamo la norma in questione, ovvero il comma 12-quaterdecies dell’Articolo 23 (Fruibilità di dati geospaziali acquisiti con risorse pubbliche):

Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell’osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell’ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale.

Fino a qui tutto sembra limpido e cristallino: il principio tanto atteso dai fautori del cosiddetto opengeodata è solennemente fissato. L’articolo tuttavia prosegue con una seconda parte che ne attenua la portata e l’effettività.

A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l’accesso, l’interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ottimi i richiami a concetti come accessibilità, interoperabilità e massima possibilità di condivisione dei dati. Ma altre cose non mi convincono.

Ad esempio… sono davvero chiare le competenze e gli obblighi formali di ISPRA (che, a titolo informativo, è l’Istituto Superiore per la  Protezione e la Ricerca Ambientale)? E quella frase secondo cui ISPRA debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente non rischia di trasformarsi presto in un legittimo esonero a non svolgere adeguatamente questa attività?

Si passa poi ad un bell’elenco di istituzioni pubbliche che dovrebbero (occhio al condizionale) raggiungere un’intesa per definire (in un altro successivo decreto) le modalità di gestione e di accesso ai servizi descritti dalla norma. Domanda: siamo sicuri che questi enti riescano, e soprattutto vogliano, raggiungere questa intesa? E cosa succede se questa intesa non si raggiunge?

Infine… la frase più di tutte foriera di incertezza e indeterminatezza sull’effettività di questa norma: quella finale. Se dall’introduzione di questi innovativi servizi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sospetto che legittimamente sorge è che i vari enti coinvolti utilizzino la mancanza di risorse economiche come pretesto per sentirsi autorizzate a non adeguarsi. D’altronde, è cosa nota che avviare nuovi servizi e adottare nuove procedure comporti sempre un investimento iniziale, ad esempio in termini di formazione, adeguamento degli organici e aggiornamento dei sistemi informativi.

Quindi, mi chiedo, che ne sarà di questa bella norma se i pretesti e le scuse prevarranno sullo spirito di innovazione e sulla buona volontà?

Il testo di questo articolo è sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.

L'autore

  • Simone Aliprandi
    Simone Aliprandi è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. Responsabile del progetto copyleft-italia.it, è membro del network Array e collabora come docente con alcuni istituti universitari. Ha pubblicato articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft.

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