Una legge fatta per perdersi
Dati geografici: dove ci troviamo (e dove no)

13
set
2012
Buone risposte dalla Pubblica Amministrazione per quanto riguarda i dati geografici. E anche qualche domanda.
Se Babbo Natale ha fatto gli straordinari durante le vacanze estive (come ho ironicamente raccontato in un precedente articolo), la Befana non è stata da meno e ha portato anche lei un bel dono a quelli come me particolarmente sensibili ai temi dell’openness. E anche questa volta è stato consegnato sotto forma di intervento legislativo.
L’atto normativo in questione è comunemente denominato come spending review (decreto legge 95/2012 convertito in legge 135/2012 il 7 agosto scorso) e il suo campo d’azione è quello dei dati geografici.
Il decreto ha infatti inserito nel nostro ordinamento un principio che da tempo i cosiddetti neogeografi aspettavano. Anche in questo caso, però, si tratta di una notizia positiva ma non priva di punti oscuri. Leggiamo la norma in questione, ovvero il comma 12-quaterdecies dell’Articolo 23 (Fruibilità di dati geospaziali acquisiti con risorse pubbliche):
Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell’osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell’ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale.
Fino a qui tutto sembra limpido e cristallino: il principio tanto atteso dai fautori del cosiddetto opengeodata è solennemente fissato. L’articolo tuttavia prosegue con una seconda parte che ne attenua la portata e l’effettività .
A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l’accesso, l’interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ottimi i richiami a concetti come accessibilità , interoperabilità e massima possibilità di condivisione dei dati. Ma altre cose non mi convincono.
Ad esempio… sono davvero chiare le competenze e gli obblighi formali di ISPRA (che, a titolo informativo, è l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)? E quella frase secondo cui ISPRA debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente non rischia di trasformarsi presto in un legittimo esonero a non svolgere adeguatamente questa attività ?
Si passa poi ad un bell’elenco di istituzioni pubbliche che dovrebbero (occhio al condizionale) raggiungere un’intesa per definire (in un altro successivo decreto) le modalità di gestione e di accesso ai servizi descritti dalla norma. Domanda: siamo sicuri che questi enti riescano, e soprattutto vogliano, raggiungere questa intesa? E cosa succede se questa intesa non si raggiunge?
Infine… la frase più di tutte foriera di incertezza e indeterminatezza sull’effettività di questa norma: quella finale. Se dall’introduzione di questi innovativi servizi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sospetto che legittimamente sorge è che i vari enti coinvolti utilizzino la mancanza di risorse economiche come pretesto per sentirsi autorizzate a non adeguarsi. D’altronde, è cosa nota che avviare nuovi servizi e adottare nuove procedure comporti sempre un investimento iniziale, ad esempio in termini di formazione, adeguamento degli organici e aggiornamento dei sistemi informativi.
Quindi, mi chiedo, che ne sarà di questa bella norma se i pretesti e le scuse prevarranno sullo spirito di innovazione e sulla buona volontà ?
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Grazie per l’approfondimento! Informazioni utili in uno scenario ancora troppo desolante…
segnalo che ho realizzato anche una versione inglese dell’articolo (benchè ridotta): http://aliprandi.blogspot.it/2012/09/geodata-new-law-italy.html