Diritto e Tecnologia

Smart card, ora i pirati rischiano fino a tre anni di carcere

di Annarita Gili

22

Gen

2003

Sono in arrivo sanzioni più gravi sia per chi falsifica le smart card, che per chi ne fa commercio

Mercoledì 15 gennaio 2003, è stata definitivamente approvata dalla Camera la proposta di legge C 2442, che prevede l'introduzione di pene più severe per chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia o, comunque, possiede, installa o ripara a fini commerciali dispositivi, apparecchiature o software concepiti o adattati per rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto (quale, appunto, la pay tv), senza l'autorizzazione del fornitore del servizio

La nuova legge, che è in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, modifica il d. lgs. 373/00 - emanato in attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato - che, per gli illeciti ora citati, prevedeva unicamente sanzioni amministrative. L'articolo 1 della legge approvata nei giorni scorsi aggiunge, per le stesse attività, l'applicazione "delle sanzioni penali e delle altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".

In particolare, l'art. 6 del d. lgs. 373/2000, per le attività elencate, prevedeva la condanna al pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso, la sanzione amministrativa non poteva superare la somma complessiva di duecento milioni.

Invece, l'art. 171 bis della legge 633/1941, in materia di diritto d'autore, stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni per chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

L'art. 171 octies prevede che, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati, o parti di apparati, atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.