Diritto e Tecnologia

Invio telematico degli atti al Registro delle imprese: confermata la proroga al 30 giugno 2003

di Annarita Gili

09

Gen

2003

Convertito in legge il decreto che, in attesa di una maggior diffusione della firma digitale, ha previsto lo slittamento dei termini

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, del 28 dicembre 2002, il decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284, contenente "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza".

L'art. 13 ter del decreto posticipa l'operatività dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge Finanziaria 2002) - di cui si è già ampiamente parlato in questa rubrica - che prevede che tutte le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, che devono essere presentate all'ufficio del registro delle imprese, devono essere inviate per via telematica o presentate su supporto informatico.

In particolare, l'art. 13-ter stabilisce che, fino al 30 giugno prossimo, in caso di assenza di firma digitale, sarà possibile continuare a presentare i documenti al RI "mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge".