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Il Gip di Milano: il datore di lavoro può leggere le mail dei dipendenti

30 Maggio 2002

Il Gip di Milano: il datore di lavoro può leggere le mail dei dipendenti

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Secondo il Giudice per le indagini preliminari di Milano, l'indirizzo di posta elettronica utilizzato in azienda resta nella piena titolarità del datore di lavoro, che può lecitamente leggere i messaggi in entrata e in uscita. Il computer e la casella di posta sono strumenti aziendali a disposizione del lavoratore solo per svolgere la sua funzione aziendale

Il datore di lavoro ha il diritto di entrare nella casella di posta elettronica in uso al lavoratore e di leggere i messaggi in entrata e in uscita, dopo averne lecitamente acquisito la password, che ha come esclusiva finalità “non quella di proteggere la segretezza dei dati personali contenuti negli strumenti a disposizione del singolo lavoratore, bensì solo quella di impedire che ai predetti strumenti possano accedere persone estranee alla società”.

È questa la conclusione cui è pervenuto il Giudice per le indagini preliminari di Milano, con l’ordinanza di archiviazione del 13 maggio scorso, emessa in seguito alla denuncia presentata dalla dipendente di una società, che era stata licenziata dopo che, durante la sua assenza per ferie, erano stati trovati nella sua casella di posta elettronica, in azienda, messaggi relativi a progetti non gestiti dalla società.

La lavoratrice aveva, infatti, accusato la persona che aveva letto le e-mail e il legale rappresentante dell’azienda, di violazione del segreto di una corrispondenza chiusa diretta ad altri, ai sensi dell’art. 616 cod. pen.

Il Gip di Milano ha, però, deciso di accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, in quanto “non può configurarsi un diritto del lavoratore ad accedere in via esclusiva al computer aziendale”, né “un diritto all’utilizzo esclusivo di una casella di posta elettronica aziendale”.

Il personal computer e l’indirizzo di posta elettronica, prosegue l’ordinanza, sono strumenti di lavoro che la società mette a disposizione dei suoi dipendenti, ma dei quali mantiene la titolarità e la completa e totale disponibilità.

L’accesso e la lettura della posta elettronica inviata e ricevuta nella casella in uso al lavoratore, perciò, non integrano neppure gli estremi di un controllo non consentito sull’attività di quest’ultimo, “atteso che l’uso dell’e-mail costituisce un semplice strumento aziendale a disposizione dell’utente-lavoratore, al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la propria funzione aziendale”.

In materia di controlli in azienda si è recentemente pronunciata anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza 3 aprile 2002, n. 4746, ha chiarito che il datore di lavoro può servirsi – in funzione di un controllo “difensivo” – di apparecchi per la rilevazione delle telefonate ingiustificate effettuate dai dipendenti, senza violare lo Statuto dei lavoratori, nella parte in cui vieta l’utilizzo di strumentazioni per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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