Con una disposizione del 5 ottobre 2001, l’Ufficio europeo dei brevetti ha reso noto che, lo scorso 31 agosto, il Presidente dell’Ufficio ha deciso di introdurre alcune modifiche alle norme che regolano l’esame per l’attribuzione dei brevetti “sui metodi sviluppati nell’ambito delle attività economiche e delle invenzioni realizzate mediante strumenti informatici”, con l’obiettivo dichiarato di eliminare alcune incongruenze e armonizzare le disposizioni vigenti alla pratica dell’Ufficio e all’orientamento della giurisprudenza.
In particolare, si tratta di intervenire sull’art. 52 della Convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973 (Convenzione sul brevetto europeo) che attualmente esclude il software dall’elenco delle invenzioni brevettabili. Le modifiche, che prevedono la brevettabilità non solo del software, ma anche dei metodi intellettuali informatici e matematici – secondo la denuncia di Eurolinux – sono state decise in assenza di una statuizione dell’Unione europea in materia.
L’Ufficio brevetti ha tentato, secondo i responsabili di Eurolinux, di evitare il controllo degli Stati membri e ha violato, in particolare, l’art. 22 della Convenzione, che prevede espressamente che le questioni di diritto – qual è quella sulla brevettabilità dei software – possano essere decise solo dal Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti (OEB).
I funzionari dell’Ufficio europeo dei brevetti sostengono, invece, che, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, il Presidente dell’Ufficio può, senza dover necessariamente interpellare il Consiglio di amministrazione, dettare tutte le norme di amministrazione interna, nonché disporre la pubblicazione di tutte le comunicazioni al pubblico, che ritiene necessarie per il funzionamento dell’Ufficio stesso e per lo svolgimento delle procedure per la definizione delle regole per l’attribuzione dei brevetti.
In realtà, lo stesso art. 10 stabilisce anche che il Presidente dell’Ufficio deve sottoporre al Consiglio di amministrazione tutti i progetti di modificazione della convenzione o della regolamentazione generale.