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E-Book e imposizione indiretta: un freno alla cyber editoria

09 Novembre 2000

E-Book e imposizione indiretta: un freno alla cyber editoria

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L’evoluzione tecnologica pone continuamente nuovi problemi giuridici e l’introduzione di nuovi strumenti di comunicazione avviene ormai con frequenza quasi settimanale.
L’attualità dell’e-book impone quindi una riflessione sulle connesse problematiche giuridiche.
L’e-book (libro elettronico) è un piccolo computer portatile in grado, attraverso la connessione ad Internet, di scaricare file contenenti testi.

A differenza del libro tradizionale questo dispositivo, avente dimensioni ridotte, ci permette di avere a portata di mano decine e decine di libri diversi.
Bisogna premettere che non esiste, in Italia, una legislazione ad hoc in materia di libro elettronico. Il primo passo, quindi, che dobbiamo affrontare riguarda le fonti del diritto.
La più importante fonte normativa è rappresentata dalla “Comunicazione dalla Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo ed al Comitato Economico e Sociale (COM 374 Final)” del 1998.

Questo documento parla esplicitamente del rapporto tra commercio elettronico ed imposizione indiretta ed all’Orientamento 2 definisce la trasmissione elettronica di dati come “prestazione di servizio”; il che significa che sicuramente un libro in forma digitale (e-book), trasmesso via Internet previo pagamento di un prezzo, deve considerarsi, ai fini dell’applicazione dell’IVA, come un servizio.

Lo stesso libro, però in formato cartaceo, acquistato sempre tramite Internet in un sito di commercio elettronico e poi spedito all’acquirente, secondo i canali distributivi tradizionali (corriere espresso o posta), deve considerarsi “cessione di beni a distanza” e quindi sottostare ad una disciplina e ad un regime impositivo completamente differente.
Fino a questo punto nessun problema.

Quando si considera l’applicazione pratica del principio astratto la situazione si complica e si evidenziano numerose problematiche.
L’operazione che il giurista deve compiere in questo caso è l’adattamento della normativa vigente ad una fattispecie del tutto nuova.
La Comunicazione citata prevede, all’Orientamento 1, che: “Nel settore dell’imposizione indiretta occorre concentrare tutti gli sforzi sull’adeguamento delle imposte esistenti, e più specificamente, dell’IVA, agli sviluppi del commercio elettronico. Non vengono pertanto prese in considerazione imposte nuove o aggiuntive”.
L’ostacolo maggiore è rappresentato dal fatto che la normativa fiscale è profondamente legata al territorio.

Non è difficile immaginare quindi quanto poco abbia in comune con il mondo Internet dove tutto è virtuale ed i collegamenti tra operatore e territorio in cui opera sono tutt’altro che certi.
Individuare il luogo dove avviene la prestazione del servizio, al fine di tassarla, è un’operazione assai complicata: quello che manca è un collegamento certo tra l’indirizzo virtuale (domain name), dove è contenuta l’offerta commerciale e dove avviene la conclusione del contratto, e l’indirizzo reale del venditore inteso come persona (fisica o giuridica).
E visto che l’imposizione fiscale ai fini IVA di regola avviene nel paese d’origine del servizio, ecco che si perde ogni aggancio con la realtà.

Avendo la Comunità Europea qualificato i beni digitalizzati come prestazione di servizi, la norma italiana di riferimento per l’individuazione della territorialità è il D.P.R. 633/72 all’art. 7 commi 3 e 4. La norma, nella regola generale, stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi fornite da soggetti domiciliati o residenti all’estero, quando sono fornite da “stabili organizzazioni” degli stessi soggetti.

Ma che cosa si deve intendere per “stabile organizzazione”?
L’ultimo orientamento della Comunità Europea stenta a riconoscere questa qualifica al semplice provider (che ospita il sito in hosting o housing) presente sul territorio italiano e quindi non avviene la tassazione quale paese d’origine del servizio.
Il servizio si intenderà originato nel paese dove è presente l’organizzazione che gestisce il sito, ne cura i contenuti, l’amministrazione e la contabilità.

Questa impostazione però può dare origine a gravi distorsioni del sistema impositivo: consideriamo il fatto che una prestazione di servizio fornita da un soggetto Extracomunitario ad un soggetto Comunitario e fruita all’interno della Comunità Europea non fosse, secondo le regole generali, soggetta ad imposizione.
Si sarebbe potuta generare una corsa a stabilire la propria sede d’affari al di fuori dell’UE esclusivamente per fini elusivi.

Proprio per cercare di evitare fenomeni di questo tipo è stata recentemente emanata la direttiva COM 349/2000 dove viene sancita la sottoposizione ad IVA delle imprese extra-UE, le quali saranno tenute ad applicare e versare l’IVA sulle vendite a consumatori finali nell’UE per il tramite di un rappresentante.

La soluzione risiede nella modificazione dei principi generali, ormai inadeguati, e la conservazione di quelli che ancora hanno validità (ad es. l’estensione del concetto di stabile organizzazione ai provider o l’introduzione, molto probabile, di una tassazione del servizio nel paese di fruizione dello stesso).

Ritornando all’e-book, c’è da aspettarsi una rapidissima diffusione dello stesso con conseguente stimolazione degli organi legislativi al fine di una produzione normativa ad hoc.
Problema di notevole attualità è anche quello dell’assimilazione dell’informazione telematica alla stampa e la conseguente applicazione del regime relativo.
In passato sono state pronunciate opinioni, anche autorevoli, decisamente contrarie.
Recentemente è invece stato emanato il disegno di legge sulla riforma dell’editoria (modificazione della legge n. 416 del 1981).

Questo D.d.l., all’art. 1, definisce il “prodotto editoriale” come “…il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o supporto informatico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
L’estensione fatta al concetto di prodotto editoriale è molto interessante poiché, se diventasse legge definitiva, potrebbe modificare anche la disciplina fiscale dell’e-book.
I prodotti editoriali, infatti, godono di una disciplina di particolare favore: la materia è regolata dal già citato D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 all’art. 74 lettera c) come novellato dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

In virtù di questa nuova disciplina la cessione e l’importazione dei giornali quotidiani, nonché dei periodici e dei libri sono assoggettate ad imposizione con aliquota ridotta del 4%.
L’art. 74, lett. c) prevede due diverse modalità di assolvimento del tributo.
Più precisamente, l’IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e periodici, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche, dei supporti integrativi e dei libri è dovuta:

a) sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in rapporto al numero delle copie effettivamente vendute;
b) in alternativa, in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 53% per i libri e del 60% per i giornali quotidiani o periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o altri beni.

Senza addentrarsi in una materia decisamente complessa, si può rilevare la volontà del legislatore di favorire la diffusione della stampa in generale. Oggi si è in presenza di un’iniqua difformità di trattamento impositivo tra forma digitale (IVA al 20% da calcolare secondo le regole generali) e forma cartacea, nonostante i contenuti siano potenzialmente i medesimi. Oltre all’aspetto fiscale, l’editoria elettronica non può beneficiare dei contributi a favore dell’editoria e dell’accesso al credito agevolato. É pertanto necessario equiparare al più presto libro cartaceo e libro digitale per non creare un freno allo sviluppo di un nuovo strumento tecnologico dalle grandi potenzialità e soprattutto fondamentale per la diffusione della cultura e dei contenuti di qualità in Internet.

La normativa sulla riforma dell’editoria:
Ddl 6946 Riforma dell’editoria. (44 Kb – 13 pagg.).
COM(2000) 349 Final (112 Kb – 31 pagg.).
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA).
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
COM(1998) 374 Final (39 Kb – 9 pagg.).
Commercio elettronico ed imposizione indiretta Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale.

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