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	<title>Apogeonline &#187; reati di opinione</title>
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	<description>Notizie e libri tra tecnologia, musica, spiritualità e filosofia</description>
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		<title>Cassinelli emenda D&#8217;Alia, un passo avanti</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2009/03/03/cassinelli-emenda-dalia-un-passo-avanti</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Mentre il decreto sicurezza è ancora fermo alla Camera dei Deputati, il deputato del Pdl si fa portavoce delle proteste della rete e presenta una sostanziale modifica al maldestro emendamento che punisce i reati di opinione su internet. Non risolve ancora tutti i problemi, ma esclude almeno le coseguenze più disastrose]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bufera di <a href="http://zambardino.blogautore.repubblica.it/2009/02/18/cancello-io-lemendamento-dalia-le-buone-intenzioni-di-cassinelli-e-la-realta-dei-fatti/">critiche</a> suscitata dall’<a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/09/reati-dopinione-in-rete-i-limiti-del-50-bis">emendamento</a> <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/11/fact-check-il-50-bis-secondo-dalia">proposto</a> dal senatore Gianpiero D’Alia nel pacchetto sicurezza sembra avere toccato non solo gli utenti e i destinatari della norma, ma anche le istituzioni. Mentre il pacchetto sicurezza è ancora all’esame della Camera, il deputato Roberto Cassinelli fa sua e diffonde dal proprio <a href="http://robertocassinelli.blogspot.com/">blog</a> una <a href="http://robertocassinelli.blogspot.com/2009/02/lemendamento-dalia-mette-rischio-la.html">proposta</a> di emendamento presentata alle Commissioni Affari istituzionali e Giustizia che, sempre per lo specifico caso dei reati di opinione, responsabilizza l’utente e il gestore dello spazio in seconda battuta, ed elimina l’obbligo di filtraggio da parte degli Isp. Come <a href="http://robertocassinelli.blogspot.com/2009/02/lemendamento-dalia-mette-rischio-la.html">scrive</a> il deputato sul suo blog nel presentare la <a href="http://www.robertocassinelli.it/eme2180.pdf">proposta</a>, l’emendamento è stato riscritto per evitare le pesanti conseguenze della precedente proposta D’Alia: «Ne va anche della credibilità del Parlamento, che altrimenti darebbe l’impressione di voler legiferare su argomenti tecnici senza avere le conoscenze per farlo». La disponibilità del deputato è esemplare, e dopo un <a href="http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2009/02/27/bavagli-e-bavaglini/">incontro</a> organizzato dal settimanale <em>L’espresso</em> con vari blogger, si è reso disposto a raccogliere le opinioni degli utenti e <a href="http://www.guidoscorza.it/?p=601">frutto</a> di quell’incontro è un <a href="http://www.politicheinnovazione.eu/wiki/index.php/Emendamento_%22Cassinelli%22_per_la_libertà_della_Rete">wiki</a> dove è possibile apportare proposte di modifica al <a href="http://www.robertocassinelli.it/eme2180.pdf">testo</a> che emenda l’articolo di D’Alia.<span id="more-468"></span></p>
<p>Sempre Cassinelli si è fatto <a href="http://robertocassinelli.blogspot.com/2008/12/ed-ora-il-testo-definitivo.html">promotore</a>, nello scorso novembre, di una <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?pdl=1921&amp;ns=2">proposta</a> di legge intesa a modificare la disciplina in materia di stampa nella parte in cui si definisce il prodotto editoriale e in relazione alla vigente disciplina in materia di stampa clandestina.<span> </span>Abbiamo già <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/11/fact-check-il-50-bis-secondo-dalia">ampiamente</a> <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/09/reati-dopinione-in-rete-i-limiti-del-50-bis">esaminato</a> che cosa accadrebbe se la proposta D’Alia diventasse legge sotto i profili delle conseguenze per i reati di opinione, così come abbiamo anche <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/23/legalita-su-internet-il-ddl-carlucci">discusso</a> della proposta Carlucci per il divieto di anonimato esteso a chiunque inserisca contenuti in rete e per l’estensione integrale della legge stampa a tutte le questioni di diffamazione. Rimangono, quindi, da esaminare le prospettive future che potrebbero derivare dall’approvazione delle proposte di Cassinelli.</p>
<h5>I reati di opinione</h5>
<p>La questione dei reati di opinione in rete, oggetto dell’emendamento D’Alia, è sostanzialmente modificata dalla proposta Cassinelli sul solo piano procedurale: nessuno dei due si è operato per modificare le condotte già incriminate dal codice penale. Sebbene il codice risalga al 1930, gli articoli sopravvissuti ai vari interventi legislativi &#8211;  l’istigazione a delinquere (<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=36766">414</a> c.p.) e l’istigazione a disobbedire alle leggi (<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=36766">415 </a>c.p.) &#8211; sono stati colpiti dalla scure della <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1970/0065s-70.html">Corte Costituzionale</a>, la quale ha specificato come il comportamento che integra le condotte punibili «non é, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti».</p>
<p>Il <a href="http://www.robertocassinelli.it/eme2180.pdf">primo comma</a> dell’emendamento Cassinelli così recita:</p>
<blockquote><p>Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività a mezzo internet, l’autorità giudiziaria può disporre con proprio decreto l’interruzione dell’attività indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato di provvedere alla immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi senza ritardo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo nell’adempimento a detto ordine, l’autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad euro settantamila, commisurata ai giorni di ritardo nell’adempimento.</p></blockquote>
<p>Il primo rilievo è che si elimina l’ingerenza del potere esecutivo sul potere giudiziario, previsto invece <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/09/reati-dopinione-in-rete-i-limiti-del-50-bis">dall’emendamento</a> D’Alia, o dell’istituendo Comitato tecnico presso l’Autorità garante delle telecomunicazioni, previsto dalla <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/23/legalita-su-internet-il-ddl-carlucci">proposta</a> Carlucci. Nella proposta Cassinelli, come è giusto che sia, è il giudiziario a essere dotato di un nuovo provvedimento: il magistrato, infatti, ha il potere di emettere un ordine con decreto (soggetto alle stesse procedure di convalida, riesame e impugnazione dei sequestri, stante il richiamo all’articolo <a href="http://digilander.libero.it/nerowolfe/raccolta%20norme/Ultime%20norme%20emanate/Codice%20di%20Procedura%20Penale%20-%20artt%20321%20e%20seguenti.htm">321</a> del codice di procedura penale). I destinatari del provvedimento del giudice possono essere due: l’autore del contenuto in prima istanza e il gestore della piattaforma che lo ospita in caso di inerzia del primo. Vediamo come funziona.</p>
<p>L’autorità procedente può, in caso di indagini su reati di opinione commessi attraverso le rete e in presenza di concreti elementi, intimare al presunto autore la rimozione preventiva e cautelare del contenuto. La persona indagata e intimata ha 24 ore per procedere alla rimozione. Il primo comma dell’emendamento dice testualmente che in caso di mancato adempimento l’autore è tenuto al pagamento di una sanzione che può andare dai 1.000 e ai 70.000 euro per ogni giorno di ritardo. Solo nel caso in cui l’intimato si rifiuti di adempiere, e decorse 72 ore dalla notifica del decreto di rimozione all’intimato, l’autorità può emettere un ulteriore decreto in capo al gestore della piattaforma di hosting, il quale deve adempiere e rimuovere a sua volta il contenuto entro 48 ore pena una sanzione che può arrivare a 100.000 euro, commisurata ai giorni di ritardo.</p>
<p>Le due procedure differiscono su un punto importante: mentre il fornitore può essere esentato dall’obbligo nel caso in cui non esiste la «possibilità tecnica di procedere senza pregiudizio per l’accessibilità a contenuti estranei al procedimento», non abbiamo nessuna eccezione per l’indagato-intimato. Se è giusto prevedere un limite all’ordine di rimozione al fornitore che tecnicamente è impossibilitato, pena l’interruzione del servizio offerto (o di una sua parte), altrettanto dovrebbe potere essere previsto per l’indagato-intimato. La questione assume rilievo, infatti, in considerazione delle molteplici vite che subisce il contenuto, una volta immesso in rete. In modo particolare, i contenuti dotati di feed Rss possono essere diffusi in rete da diverse piattaforme contemporaneamente e da diversi utenti, senza che l’originario autore possa averne coscienza.</p>
<h5>Se il contenuto sfugge</h5>
<p>Abbiamo già parlato <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/09/reati-dopinione-in-rete-i-limiti-del-50-bis">diffusamente</a> delle molteplici vite del contenuto in relazione alle conseguenze dell’emendamento D’Alia: le stesse considerazioni possono essere ripetute in questa sede, sebbene con diverse ripercussioni ai fini della colpevolezza dei soggetti coinvolti. L’impossibilità tecnica di rimozione, infatti, può fare sì che l’indagato-intimato non riesca ad adempiere entro i termini stabiliti e assoggettarlo, comunque, alla multa. Ma anche le persone terze che abbiano diffuso, consapevolmente o meno, i contenuti oggetto di indagine potrebbero vedersi indagati per concorso nel reato con l’autore originario.</p>
<p>Facciamo l’ipotesi di un contenuto postato in un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tumblelog">tumblelog</a>, ovvero un blog che permette in modo semplificato la creazione di post che “citano” contenuti ospitati in piattaforme terze. La particolare caratteristica del tumblelog fa si che il contenuto originariamente citato possa essere citato da altri che usano la stessa piattaforma o tecnologia indipendentemente dalla permanenza del contenuto citato sulla piattaforma di origine. Significa che né la rimozione dalla piattaforma di origine, né quella dal primo (o secondo o terzo e così via) tumblelog che effettua la citazione si ripercuotono sulle altre citazioni. Né più e né meno di un testo che viene copiato e incollato su un altro sito, con la differenza che mentre citare incollando è una eccezione rara, nei tumblelog è la prassi della conversazione tra gli utenti della tecnologia.</p>
<p>Gli stessi contenuti possono essere a loro volta incorporati in sistemi condivisi di gestione dei feed, come FriendFeed, o Google Reader, ma anche lo stesso Facebook, dove ciascun utente può importare feed da qualsiasi piattaforma. Anche in questo caso il problema del controllo di quello che ciascuno di noi immette in rete – sia in modo originale che in modo derivato, cioè “citando” – rischia di costituire un problema ove non conosciuto e non ponderato. In modo particolare, le conseguenze non desiderate possono essere la responsabilità dell’indagato originario in primo luogo, poiché questi potrebbe essere tecnicamente non in grado di rimuovere efficacemente il contenuto illegittimo, e la corresponsabilità di terzi rispetto all’indagine iniziale <a href="http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penale/Libro_I/Titolo_IV#Capo_III:_DEL_CONCORSO_DI_PERSONE_NEL_REATO" target="_blank">in concorso</a> per avere contribuito alla diffusione dei messaggi incriminati. Corresponsabilità che dovrebbe essere comunque provata, poiché, in primo luogo, molte delle piattaforme di cui parliamo sono utilizzate da persone che non sempre parlano la stessa lingua, ma che potrebbero ugualmente contribuire a diffondere un messaggio che nemmeno intendono compiutamente. Inoltre, quando il contenuto è ripreso e citato, deve essere sempre effettuato un vaglio sotto l&#8217;aspetto del diritto di critica e discussione che, ove presente, escluderebbe l&#8217;ipotesi di concorso nel reato di opinione.</p>
<p>Ma qual è, ai sensi del diritto vigente, la procedura che si segue quando un contenuto illegittimo viene diffuso in rete? Attualmente, quando un contenuto deve essere rimosso, si procede generalmente con il sequestro del server presso il gestore della piattaforma oppure, se la situazione concreta lo richiede e lo permette, si inibisce l’erogazione telematica del server stesso: lo si isola da internet.<span> </span>In alcuni casi, soprattutto quando il server che ospita I contenuti illegittimi fornisce servizi che andrebbero a ledere soggetti estranei al reato e che pubblicano contenuti legittimi, il sequestro e l’isolamento vengono evitati e si copiano, invece, i dati oggetto di indagine per assicurare agli inquirenti gli elementi per indagare mentre si cancellano i contenuti dal server in modo da impedirne l’accesso da parte del pubblico. I gestori delle piattaforme, quindi, già adesso sono tenuti a collaborare per favorire le indagini ed evitare, ove possibile, la diffusione dei contenuti quando questi possono aggravare le conseguenze del reato.</p>
<p><span> La novità introdotta dalla proposta Cassinelli rispetto al diritto vigente, quindi, è quella di prevedere un ruolo specifico dell&#8217;autore del reato riguardo la rimozione che deve effettuare in prima persona e la sanzione pecuniaria come conseguenza del suo rifiuto a rimuovere i contenuti. Ma anche la creazione ad hoc di un ruolo specifico per il gestore della singola piattaforma che ospita i contenuti, il quale se non ottempera entro i tempi richiesti e sempre che sia possibile procedere alla rimozione, sarà anche esso soggetto a sanzione. Se la proposta è un alleggerimento rispetto all&#8217;emendamento D&#8217;Alia abbiamo, invece, un aggravio rispetto al diritto vigente. Un buon compromesso a tutela dell&#8217;utente potrebbe essere l&#8217;introduzione di una previsione specifica affinché l&#8217;utente non possa essere sanzionabile se non ha la possibilità oggettiva di eseguire la rimozione dei contenuti stessi, così come accade al gestore che non è sanzionabile se non ha la possibilità tecnica di intervenire.</span></p>
<h5>La raccolta delle prove</h5>
<p>Ulteriori quesiti pone la procedura della rimozione del contenuto affidata all’utente indagato e intimato sotto il delicato aspetto dell’acquisizione della prova. Il contenuto che deve essere rimosso, infatti, nel caso dei reati di opinione costituisce il corpo del reato. È ragionevole pensare che, poiché debbono sussistere <a href="http://www.robertocassinelli.it/eme2180.pdf">«concreti elementi»</a> che le autorità debbono analizzare prima di emettere il decreto imponente la rimozione, il contenuto sia stato già acquisito agli atti e l’indagato già informato della pendenza di un procedimento a suo carico. Se però la procedura prevista per tale decreto si richiama alla disciplina dei sequestri dove c’è l’apprensione di una “cosa” materiale, in questo caso ci stiamo riferendo a un contenuto puramente digitale e diffuso in rete. L’approvazione dell’emendamento potrebbe essere la sede ideale per iniziare a livello istituzionale un discorso più ampio sui mezzi di raccolta della prova informatica, prevedendo regole tecniche da rispettare in ogni fase del procedimento, compresa l’indagine.</p>
<p>Tecnicamente, infatti, il contenuto digitale ha la caratteristica della malleabilità e modificabilità, a meno che non venga protetto da firma digitale. Si pone, quindi, la questione di che cosa avviene nel momento successivo alla rimozione del contenuto se la prova non è stata previamente raccolta con le dovute cautele (come potrebbe invece verificarsi attraverso l’esperimento di un <a href="http://studiocelentano.it/codici/cpp/05/incidente_probatorio.htm#_Toc440263753">incidente probatorio</a> o attraverso le cautele osservate per gli <a href="http://studiocelentano.it/codici/cpp/05/pubb_ministero.htm#_Toc440263689">accertamenti tecnici non ripetibili</a>): può il soggetto indagato-intimato successivamente alla rimozione disconoscere il contenuto rimosso? La rimozione “volontaria” e antecedente all’accertamento del reato può avere un valore confessorio?</p>
<p>Va detto che la rimozione prevista dall’emendamento ha caratteristiche preventive, cioè ha come scopo l’interruzione dell’attività criminosa e si propone di evitare che le conseguenze del reato possano protrarsi nel tempo con la permanenza del contenuto nella rete, ed è ragionevole pensare che venga preceduta anche dal sequestro del materiale presso il gestore, a fini probatori. Insomma, attraverso questo nuovo procedimento si aprono interessanti prospettive sotto diversi punti di vista.</p>
<h5>Neutralizzare Carlucci</h5>
<p>Un ultimo discorso deve essere fatto, per completezza di informazione rispetto ai recenti avvenimenti legislativi nel nostro paese, sulla proposta Cassinelli di modifica alla legge stampa. L’argomento è di particolare rilievo anche in relazione al recente provvedimento Carlucci che estenderebbe ai casi di diffamazione online tutta disciplina prevista dalla legge stampa. In <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/23/legalita-su-internet-il-ddl-carlucci">commento</a> al provvedimento Carlucci avevamo evidenziato le preoccupazioni in merito alle possibili conseguenze che potrebbero derivare da una applicazione della disciplina in materia di stampa così come è adesso.</p>
<p>La <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?pdl=1921&amp;ns=2">proposta</a> di <a href="http://robertocassinelli.blogspot.com/2008/12/ed-ora-il-testo-definitivo.html">Cassinelli</a>, pensata prima del provvedimento Carlucci, neutralizzerebbe (ove accolta) le preoccupazioni <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/23/legalita-su-internet-il-ddl-carlucci">evidenziate</a> per l&#8217;estensione della legge stampa. La proposta di modifica della legge stampa di Cassinelli, infatti, muta il concetto di <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm">prodotto editoriale</a> escludendo che in esso possano essere ricompresi siti e social network non riconducibili, di fatto, a testate telematiche. Secondo l’articolo 1 della <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?pdl=1921&amp;ns=2">proposta</a> di legge, infatti, il prodotto editoriale che ricade sotto la disciplina della legge sulla stampa è solo quello realizzato su supporto cartaceo, mentre gli unici prodotti informatici che sono soggetti alla registrazione presso il tribunale e all’intera disciplina sulla stampa sarebbero: le edizioni telematiche di periodici cartacei; le testate telematiche che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla legge stampa; i prodotti editoriali pubblicati sulla rete il cui unico scopo o scopo prevalente sia quello di diffondere notizie di attualità, che siano gestiti «in modo professionale, oltre che dall’editore o proprietario, da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite», e che contenga inserzioni pubblicitarie il cui importo lordo annuale non sia inferiore a 50.000 euro annui.</p>
<p>Grazie a questa modifica, qualora la proposta di Cassinelli venisse accolta, i blog non verrebbero toccati non solo dal provvedimento Carlucci (se divenisse legge la parte in cui estende la disciplina della legge stampa alla diffamazione) e dal disegno di legge Levi<span> </span>(qualora venisse ripreso e di cui abbiamo <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2007/10/26/19/200710261901">parlato</a> a suo tempo), ma non potrebbero più temersi ipotesi di responsabilità oggettiva per omissione di controllo sui contenuti inseriti da commentatori in blog, social network e simili &#8211; previsti, invece, per i <a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm">direttori e vice direttori responsabili</a> dalla legge sulla stampa. Sempre in virtù di tali modifiche, Cassinelli ha proposto di abolire il reato di stampa clandestina che qualche mese fa aveva portato alla <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=692">condanna</a> di un blogger per avere omesso la registrazione del proprio sito, ritenuto dal giudice testata telematica a tutti gli effetti. La proposta di Cassinelli, invece, cancella il reato di stampa clandestina e parla solo di «omessa registrazione o non veritiera indicazione del nome dell’editore o dello stampatore», sancendo una multa di 500 euro che può essere comminata solo a quelle testate telematiche che rientrano nella definizione sopra ricordata di “prodotto editoriale” e che omettano la registrazione o non ne riportino gli estremi in modo veritiero.</p>
<p>Anche questa proposta non è esente da <a href="http://www.mcreporter.info/stampa/cassinelli.htm">critiche</a> (e meriterebbe una analisi dedicata) soprattutto nella parte in cui impone la registrazione al Tribunale indiscriminatamente per testate periodiche e non periodiche &#8211; queste ultime sinora soggette alla sola iscrizione al Roc. Inoltre l’abolizione del reato di stampa clandestina, una volta chiarito che i siti personali non organizzati imprenditorialmente non hanno l’obbligo di registrazione, si discosta dai motivi che hanno spinto la proposta, la quale &#8211; come si legge nella relazione di accompagnamento &#8211; ha lo scopo di chiarire la posizione dei siti web rispetto agli obblighi previsti dalla legge <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm">62/01</a> in materia di editoria.</p>
<p>Rimane il fatto che dalle istituzioni continuano ad arrivare messaggi contraddittori, ma non c’è che da sperare e augurarsi che si apra ancora di più un dialogo costruttivo.</p>
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		<title>Reati d&#8217;opinione in rete, i limiti del 50-bis</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il "pacchetto sicurezza" del governo s'è arricchito al Senato di un emendamento contro i reati di opinione commessi attraverso internet. Concepita sull'onda emotiva delle proteste per alcuni gruppi di Facebook, la norma apre però enormi problemi operativi e crea pericolosi precedenti giuridici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 5 febbraio scorso il Senato ha <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31554.htm">approvato</a> il <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31554_testi.htm">ddl n. 733</a> recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica con 154 voti favorevoli e 114 contrari. Il testo del <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&amp;leg=16&amp;id=00302495&amp;aj=no">provvedimento</a> presenta, tra le altre discusse misure, l’introduzione di <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">disposizioni</a> volte a reprimere l’utilizzo di internet per commettere reati di opinione, come l’apologia di reato o l’istigazione a delinquere. In modo particolare il testo del disegno di legge introduce in capo al ministero dell’Interno il potere di emettere un decreto che ha come destinatari gli Internet Service Provider, per imporre loro l’obbligo di filtrare i contenuti ritenuti illegittimi al fine di renderli inaccessibili ai loro abbonati. Prevede, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata ottemperanza al decreto che impone il filtraggio entro le successive 24 ore.<span id="more-406"></span></p>
<p>L’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a> nel quale sono confluite le disposizioni che andremo a esaminare , <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=5719&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=News">sembra</a> essere stato <a href="http://www.corriere.it/politica/09_febbraio_05/emendamento_anti_facebook_e63fdae2-f385-11dd-a8aa-00144f02aabc.shtml">presentato</a> sull’onda emotiva causata dalla presenza su Facebook di gruppi in favore di <a href="http://www.nerve.com/CS/blogs/scanner/archive/2009/01/08/the-facebook-pages-of-the-italian-mafia.aspx">mafia</a> e stupro, come <a href="http://www.corriere.it/politica/09_febbraio_05/emendamento_anti_facebook_e63fdae2-f385-11dd-a8aa-00144f02aabc.shtml">dichiarato</a> dal proponente D’Alia negli <a href="http://www.asca.it/news-SICUREZZA__D%27ALIA__SU_FACEBOOK_PRIMA_MAFIA_ORA_STUPRI__E%27_UNA_GIUNGLA-805017-ORA-.html">scorsi giorni</a>. Il senatore si è immediatamente <a href="http://www.senato.it/lavori/21415/152713/164526/164871/sintesiseduta.htm">opposto</a> all’adozione del ddl per altre ragioni politiche <a href="http://www.senato.it/lavori/21415/152713/164526/164871/sintesiseduta.htm">sostenendo</a> invece che l’emendamento concerne il «contrasto all&#8217;uso distorto e criminogeno di alcuni social network su internet». Le <a href="http://blog.quintarelli.it/files/nero.html">reazioni</a> <a href="http://www.guidoscorza.it/?p=535">in</a><a href="http://www.minotti.net/2009/02/08/siamo-davvero-in-cina/"> rete</a> <a href="http://punto-informatico.it/2543670/PI/News/italia-liberta-filtrate.aspx">e</a> <a href="http://www.corriere.it/politica/09_febbraio_05/emendamento_anti_facebook_e63fdae2-f385-11dd-a8aa-00144f02aabc.shtml">sulla</a> <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=5719&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=News">stampa</a> <a href="http://www.wikio.it/news/D'alia">sono</a> <a href="http://news.google.com/news?client=safari&amp;rls=it-it&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;hl=it&amp;tab=wn&amp;ncl=1277612748">state</a> <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/aboliamo-per-legge-inondazioni-e-ignoranza-tecnologica-aka-ci-risiamo-con-i-filtraggi.html">immediate</a> e preoccupate. Il timore principale, infatti, è che la nuova regolamentazione possa essere utilizzata anche indirettamente come strumento per oscurare contenuti “scomodi” prima dell&#8217;accertamento processuale dei reati.</p>
<p>In modo particolare, per quanto riguarda il decreto che dispone l’oscuramento, il legislatore non ha specificato l’obbligo di motivazione, che invece è sempre necessario per gli atti della magistratura, e coinvolge soggetti sostanzialmente estranei ai reati, gli Isp appunto. Come se ciò non bastasse, introduce l’intervento del governo in un procedimento penale, sinora di competenza esclusiva della magistratura. La preoccupazione sale anche in ordine alle modalità tecniche con cui il disposto, qualora dovesse superare il vaglio della Camera, potrebbe essere adottato. Le problematiche sono moltissime: analizziamo, quindi, in dettaglio il contenuto dell’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a> del ddl 733 cercando di individuare quale scenario potrebbe realizzarsi in caso di sua approvazione.</p>
<h5>Il campo di applicazione</h5>
<p>L’articolo 50-bis, rubricato <em>Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet</em>, dispone al <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">primo comma</a> che</p>
<blockquote><p>Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell&#8217;interno, in seguito a comunicazione dell&#8217;autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l&#8217;interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.</p></blockquote>
<p>La norma prevede, quindi, che nel caso in cui la magistratura stia procedendo per uno dei reati indicati la stessa possa chiedere e ottenere da parte del ministero dell’Interno un decreto che imponga ai provider l’obbligo di oscuramento. Ci sono due punti chiave, quindi: il coinvolgimento dei provider e l’intervento del ministero.</p>
<h5>Le tecniche di filtraggio</h5>
<p>Nel nostro ordinamento gli obblighi di filtraggio e oscuramento di contenuti previsti in capo ai provider concernono il materiale pedo-pornografico, i siti non autorizzati che effettuano scommesse e il materiale coperto da diritto d’autore. Per quanto riguarda l’obbligo di oscurare <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2007/01/05/01/200701050101">materiale pedo-pornografico</a>, la segnalazione dei siti da oscurare avviene a cura del Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia. La stess <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/06038l.htm">legge che istituisce il Centro</a> impone ai provider l’obbligo (art. 19, che introduce l&#8217;art. 14-ter) di segnalare al Centro informazioni relative ai reati previsti nel caso ne vengano a conoscenza, pena sanzione amministrativa dai 50 ai 250 mila euro. I Monopoli di Stato, invece, redigono periodicamente un <a href="http://www.aams.it/site.php?page=20060213093339418">elenco dei siti</a> che devono essere oscurati a cura dei provider italiani pena sanzioni pecuniarie dai 30 ai 180 mila euro. Se interpellati dalle autorità giudiziarie, inoltre, i provider devono porre in essere «tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai contenuti» in caso di violazioni di diritto d’autore, come previsto dalla <a href="http://www.parlamento.it/leggi/04128l.htm">legge 128/04</a>, pena una sanzione pecuniaria dai 50 ai 250 mila euro.</p>
<p>Come avvengono attualmente in Italia questo tipo di procedure di filtraggio dei contenuti? In via generale, l’oscuramento di siti non legittimi viene realizzato tramite un filtro a livello di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Il_sistema_DNS_in_Internet">Dns</a>. Si impedisce, cioè, all’utente finale di accedere al contenuto redirezionando l’indirizzo Ip pubblico dal server su cui è ospitato il contenuto ritenuto illegittimo a un altro server che avverte che la pagina è irraggiungibile. Questo metodo impedisce l’accesso casuale ai contenuti, ma è anche facilmente aggirabile usando Dns di provider non italiani, tipicamente gli <a href="http://www.opendns.com/">Open Dns</a>. I quali, non essendo soggetti alle regolamentazioni del nostro paese, non effettuano alcun redirezionamento e permettono agevolmente di navigare e visualizzare ogni contenuto nonostante i filtri applicati dai provider italiani.</p>
<p>Il metodo è stato usato recentemente dalla magistratura italiana anche per “<a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">sequestrare</a>” il server di The Pirate Bay. È questo il caso che si verificherà se l’emendamento diventerà legge? Il problema è di importanza non secondaria, proprio perché l’intento del legislatore è quello di colpire attività capillari di manifestazione del pensiero che possono rientrare nei reati inclusi nell’emendamento, e che tipicamente si svolgono all’interno di social network come Facebook, per l’appunto. Che, quindi, non sono caratterizzati da un dominio e da un Ip indipendente, ma individuati a livello di piattaforma come servizi in sé e per sé e capaci di ospitare molteplici utenti su uno stesso indirizzo Ip. La conseguenza più preoccupante dell’applicazione di una simile tecnica sarebbe, pertanto, quella di rendere irraggiungibile per gli utenti che usano i Dns dei rispettivi provider l’accesso a tali piattaforme e ai loro servizi. Ma non solo.</p>
<h5>Un contenuto, tante vite</h5>
<p>Il sacrificio rischia anche di essere completamente inutile. I contenuti, soprattutto in questo momento storico, possono essere ripresi e integrati all’interno di più piattaforme dai diversi utenti che decidono di condividerli. Un testo (o un&#8217;immagine o un video), per esempio, può essere citato o ripreso integralmente da uno o più blog e da uno o più social network, con l’effetto pratico che il contenuto non si trova più solamente sul server di origine ma su diversi altri, spesso commerciali e pertanto non sotto il diretto controllo tecnico dell’utente. Ma la situazione è ancora più complessa: i contenuti sono normalmente dotati di un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Really_simple_syndication">feed Rss</a> ed è alta la probabilità che essi finiscano, in modo quasi immediato rispetto alla loro pubblicazione, in un&#8217;applicazione che rende pubblici i feed condivisi. Pensiamo a <a href="http://www.google.com/reader">Google Reader</a> o a <a href="http://friendfeed.com">FriendFeed</a>, ma anche agli altri social network che permettono all’utente di pubblicare contemporaneamente e sempre attraverso i propri feed, qualsiasi attività compiuta in rete.</p>
<p>Ancora più complesso potrebbe essere il caso in cui la commissione del reato non avvenga attraverso un blog o un contenuto comunque immediatamente riferibile alla presenza in rete dell’autore, bensì in un commento. Ci sono blog che utilizzano servizi esterni per permettere alle persone di commentare, come <a href="http://www.haloscan.com/">Haloscan</a> o <a href="http://disqus.com/">Disqus</a>, ma è possibile anche inserire commenti nei sistemi di social bookmarking come <a href="http://delicious.com">Delicious</a> oppure in FriendFeed stesso, che altro non fa se non proprio rendere commentabili tutti i contenuti dotati di feed. Giusto per terminare il labirinto del percorso che un contenuto può subire nell’attuale panorama tecnologico, e sempre in via esemplificativa e non tassativa, applicazioni come <a href="http://pipes.yahoo.com">Yahoo! Pipes</a> permettono di dotare di feed anche contenuti immessi in rete che non ne sono provvisti, con la conseguenza che l’autore del contenuto potrebbe non sapere nemmeno della utilizzazione e diffusione dei propri contenuti tramite feed.</p>
<p>Questo tipo di approccio esclude che il contenuto possa essere ritenuto come pubblicato sempre ed esclusivamente presso una unica fonte, anche perché il contenuto continua a circolare attraverso la condivisione effettuata dai contatti dell’utente. L’attuale funzionamento delle applicazioni “social”, infatti, ha generalmente l’effetto di privare anche il soggetto che per primo li ha immessi in rete della possibilità obiettiva di controllare dove e come il proprio contenuto è stato incorporato o condiviso. Inoltre, visto che il provvedimento nasce proprio in considerazione dello specifico caso di Facebook e per le pagine create per aggregare più persone in gruppi, l’unico effetto che l’oscuramento tramite Dns potrebbe raggiungere è quello di oscurare Facebook nella sua interezza, e cioè criminalizzare un intero servizio senza una base razionalmente e giuridicamente proporzionata, quale potrebbe essere una sentenza passata in giudicato.</p>
<p>La conseguenza più probabile dell’applicazione del disposto dell’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a>, anche qualora si riuscisse a imporre un filtraggio più efficace di quello tramite Dns, sarebbe dunque quella di creare un&#8217;imposizione legislativa che non avrebbe comunque la possibilità di raggiungere in concreto gli effetti che si propone di raggiungere. Non per come funziona il web contemporaneo, perlomeno. A conti fatti, il disposto dell’articolo 50-bis sembra in concreto poter raggiungere il solo effetto di creare un obbligo verso i provider che saranno destinatari degli eventuali decreti del ministero, con la conseguenza di esporre i provider stessi a un duplice rischio nel caso non riescano ad attivarsi entro le 24 ore previste. Non solo alla sanzione amministrativa, dunque, ma anche alla possibile imputazione di concorso nel reato per il quale si è chiesto l’oscuramento, insieme all’autore della violazione, per avere agevolato la commissione dell’illecito non avendo ottemperato agli ordini dell’autorità. Un paradosso, questo, se si pensa alla difficoltà di individuare l’autore originario dell’illecito in virtù di quanto abbiamo appena detto del funzionamento della rete.</p>
<h5>L’intervento del ministero</h5>
<p>Se già a livello tecnico sorgono dubbi sulla effettiva utilità del disposto dell’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a>, è a livello strettamente giuridico che le maggiori preoccupazioni trovano ingresso. La procedura descritta dall’art. 50-bis, infatti, prevede che il ministero dell’Interno possa discrezionalmente attivarsi a seguito di comunicazione della magistratura per emettere il decreto di oscuramento. Mentre la discrezionalità del ministero è evidenziata dall’uso del verbo “può”, intendendo quindi che non è detto che necessariamente il decreto venga emesso, non si riesce a capire se la magistratura a sua volta “possa” o “debba” effettuare tale comunicazione al ministero. Di fatto le autorità giudiziarie già adesso, come nel caso relativo a The Pirate Bay già <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">ricordato</a>, hanno il potere di ordinare ai provider quanto in loro potere per rimuovere le violazioni. C’è da dire che, nel caso The Pirate Bay, attualmente ancora in fase di definizione, l’ordinanza di sequestro del Gip di Bergamo era stata annullata per assenza di un requisito sostanziale dell’atto di sequestro, come abbiamo avuto modo di <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">analizzare in passato</a> su Apogeonline.</p>
<p>La previsione appare, comunque, ancora più grave sotto il profilo della legittimità costituzionale della procedura individuata. Il nostro <a href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">ordinamento</a>, infatti, si basa sul principio della separazione dei poteri. Il potere giudiziario, in particolare, è indipendente da tutti gli altri poteri (art. 101 della <a href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">Costituzione</a>), compreso l’esecutivo. L’Italia ha visto solo in tempi particolarmente oscuri l’ingerenza dell’esecutivo sul giudiziario, con l’effetto di rendere l’amministrazione della giustizia uno strumento politico. L’adesione all’attuale costituzione vigente imporrebbe al massimo la creazione di una ulteriore modalità di sequestro da inserire nel codice di procedura penale, lasciando comunque alla magistratura il pieno monopolio del processo senza l’intervento del ministero. Al secondo comma dell’articolo 50-bis, tuttavia, si prevede che contro il provvedimento è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria, la quale dovrà quindi sindacare su un provvedimento che avrà essa stessa stimolato (discrezionalmente o meno: come abbiamo detto la lettera della norma non è affatto chiara sul punto).</p>
<h5>I reati contemplati</h5>
<p>Le tipologie di reato indicate nell’articolo 50-bis, seppure dal punto di vista giuridico non aggiungano niente di nuovo a quello che il nostro ordinamento già prevede, per il particolare panorama del web contemporaneo assumono forme particolarmente delicate e facilmente equivocabili. Secondo la lettera della norma, la procedura può essere avviata per</p>
<blockquote><p>delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali.</p></blockquote>
<p>Le dinamiche della rete sono note quasi esclusivamente a chi la rete la vive, per il semplice fatto che <em>memi</em> e forme di critica e satira appaiono e scompaiono nel giro di pochi giorni, con codici difficili da decrittare per chi non è coinvolto quotidianamente nella conversazione globale. Non si tratta solo dei messaggi in sé e per sé, ma anche di forme di comunicazione strettamente collegate alla specifica tecnologia utilizzata &#8211; che in realtà possono esprimere forme di dissenso mentre, in tutta apparenza e nella completa inconsapevolezza della tecnologia e della conversazione o del singolo personaggio che sta esprimendo se stesso o le proprie idee, potrebbe sembrare l’esatto contrario. Il web è un codice che si evolve con grande rapidità: questa velocità ha l’effetto di rendere obsoleta una specifica comunicazione anche dopo poche settimane, sebbene sempre permanente in rete presso il blog o l’applicazione “social” dell’utente.</p>
<p>Questo argomento, delicato per le conseguenze che i fraintendimenti possono comportare, impone non soltanto alla magistratura ma anche alle altre istituzioni coinvolte nella legiferazione una ampia e profonda riflessione che non può prescindere da una informazione e presa di coscienza della natura del fenomeno che si intende regolare. Questo per garantire ai cittadini una applicazione efficace, informata, effettiva e giusta delle leggi, e una adeguata e proporzionata protezione da comportamenti che giustamente l’ordinamento sanziona. Non è un compito facile, ma è possibile auspicare che i cambiamenti avvengano per migliorare le cose.</p>
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