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	<title>Apogeonline &#187; provider</title>
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	<description>Notizie e libri tra tecnologia, musica, spiritualità e filosofia</description>
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		<title>Reati d&#8217;opinione in rete, i limiti del 50-bis</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il "pacchetto sicurezza" del governo s'è arricchito al Senato di un emendamento contro i reati di opinione commessi attraverso internet. Concepita sull'onda emotiva delle proteste per alcuni gruppi di Facebook, la norma apre però enormi problemi operativi e crea pericolosi precedenti giuridici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 5 febbraio scorso il Senato ha <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31554.htm">approvato</a> il <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31554_testi.htm">ddl n. 733</a> recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica con 154 voti favorevoli e 114 contrari. Il testo del <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&amp;leg=16&amp;id=00302495&amp;aj=no">provvedimento</a> presenta, tra le altre discusse misure, l’introduzione di <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">disposizioni</a> volte a reprimere l’utilizzo di internet per commettere reati di opinione, come l’apologia di reato o l’istigazione a delinquere. In modo particolare il testo del disegno di legge introduce in capo al ministero dell’Interno il potere di emettere un decreto che ha come destinatari gli Internet Service Provider, per imporre loro l’obbligo di filtrare i contenuti ritenuti illegittimi al fine di renderli inaccessibili ai loro abbonati. Prevede, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata ottemperanza al decreto che impone il filtraggio entro le successive 24 ore.<span id="more-406"></span></p>
<p>L’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a> nel quale sono confluite le disposizioni che andremo a esaminare , <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=5719&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=News">sembra</a> essere stato <a href="http://www.corriere.it/politica/09_febbraio_05/emendamento_anti_facebook_e63fdae2-f385-11dd-a8aa-00144f02aabc.shtml">presentato</a> sull’onda emotiva causata dalla presenza su Facebook di gruppi in favore di <a href="http://www.nerve.com/CS/blogs/scanner/archive/2009/01/08/the-facebook-pages-of-the-italian-mafia.aspx">mafia</a> e stupro, come <a href="http://www.corriere.it/politica/09_febbraio_05/emendamento_anti_facebook_e63fdae2-f385-11dd-a8aa-00144f02aabc.shtml">dichiarato</a> dal proponente D’Alia negli <a href="http://www.asca.it/news-SICUREZZA__D%27ALIA__SU_FACEBOOK_PRIMA_MAFIA_ORA_STUPRI__E%27_UNA_GIUNGLA-805017-ORA-.html">scorsi giorni</a>. Il senatore si è immediatamente <a href="http://www.senato.it/lavori/21415/152713/164526/164871/sintesiseduta.htm">opposto</a> all’adozione del ddl per altre ragioni politiche <a href="http://www.senato.it/lavori/21415/152713/164526/164871/sintesiseduta.htm">sostenendo</a> invece che l’emendamento concerne il «contrasto all&#8217;uso distorto e criminogeno di alcuni social network su internet». Le <a href="http://blog.quintarelli.it/files/nero.html">reazioni</a> <a href="http://www.guidoscorza.it/?p=535">in</a><a href="http://www.minotti.net/2009/02/08/siamo-davvero-in-cina/"> rete</a> <a href="http://punto-informatico.it/2543670/PI/News/italia-liberta-filtrate.aspx">e</a> <a href="http://www.corriere.it/politica/09_febbraio_05/emendamento_anti_facebook_e63fdae2-f385-11dd-a8aa-00144f02aabc.shtml">sulla</a> <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=5719&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=News">stampa</a> <a href="http://www.wikio.it/news/D'alia">sono</a> <a href="http://news.google.com/news?client=safari&amp;rls=it-it&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;hl=it&amp;tab=wn&amp;ncl=1277612748">state</a> <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/aboliamo-per-legge-inondazioni-e-ignoranza-tecnologica-aka-ci-risiamo-con-i-filtraggi.html">immediate</a> e preoccupate. Il timore principale, infatti, è che la nuova regolamentazione possa essere utilizzata anche indirettamente come strumento per oscurare contenuti “scomodi” prima dell&#8217;accertamento processuale dei reati.</p>
<p>In modo particolare, per quanto riguarda il decreto che dispone l’oscuramento, il legislatore non ha specificato l’obbligo di motivazione, che invece è sempre necessario per gli atti della magistratura, e coinvolge soggetti sostanzialmente estranei ai reati, gli Isp appunto. Come se ciò non bastasse, introduce l’intervento del governo in un procedimento penale, sinora di competenza esclusiva della magistratura. La preoccupazione sale anche in ordine alle modalità tecniche con cui il disposto, qualora dovesse superare il vaglio della Camera, potrebbe essere adottato. Le problematiche sono moltissime: analizziamo, quindi, in dettaglio il contenuto dell’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a> del ddl 733 cercando di individuare quale scenario potrebbe realizzarsi in caso di sua approvazione.</p>
<h5>Il campo di applicazione</h5>
<p>L’articolo 50-bis, rubricato <em>Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet</em>, dispone al <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">primo comma</a> che</p>
<blockquote><p>Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell&#8217;interno, in seguito a comunicazione dell&#8217;autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l&#8217;interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.</p></blockquote>
<p>La norma prevede, quindi, che nel caso in cui la magistratura stia procedendo per uno dei reati indicati la stessa possa chiedere e ottenere da parte del ministero dell’Interno un decreto che imponga ai provider l’obbligo di oscuramento. Ci sono due punti chiave, quindi: il coinvolgimento dei provider e l’intervento del ministero.</p>
<h5>Le tecniche di filtraggio</h5>
<p>Nel nostro ordinamento gli obblighi di filtraggio e oscuramento di contenuti previsti in capo ai provider concernono il materiale pedo-pornografico, i siti non autorizzati che effettuano scommesse e il materiale coperto da diritto d’autore. Per quanto riguarda l’obbligo di oscurare <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2007/01/05/01/200701050101">materiale pedo-pornografico</a>, la segnalazione dei siti da oscurare avviene a cura del Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia. La stess <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/06038l.htm">legge che istituisce il Centro</a> impone ai provider l’obbligo (art. 19, che introduce l&#8217;art. 14-ter) di segnalare al Centro informazioni relative ai reati previsti nel caso ne vengano a conoscenza, pena sanzione amministrativa dai 50 ai 250 mila euro. I Monopoli di Stato, invece, redigono periodicamente un <a href="http://www.aams.it/site.php?page=20060213093339418">elenco dei siti</a> che devono essere oscurati a cura dei provider italiani pena sanzioni pecuniarie dai 30 ai 180 mila euro. Se interpellati dalle autorità giudiziarie, inoltre, i provider devono porre in essere «tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai contenuti» in caso di violazioni di diritto d’autore, come previsto dalla <a href="http://www.parlamento.it/leggi/04128l.htm">legge 128/04</a>, pena una sanzione pecuniaria dai 50 ai 250 mila euro.</p>
<p>Come avvengono attualmente in Italia questo tipo di procedure di filtraggio dei contenuti? In via generale, l’oscuramento di siti non legittimi viene realizzato tramite un filtro a livello di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Il_sistema_DNS_in_Internet">Dns</a>. Si impedisce, cioè, all’utente finale di accedere al contenuto redirezionando l’indirizzo Ip pubblico dal server su cui è ospitato il contenuto ritenuto illegittimo a un altro server che avverte che la pagina è irraggiungibile. Questo metodo impedisce l’accesso casuale ai contenuti, ma è anche facilmente aggirabile usando Dns di provider non italiani, tipicamente gli <a href="http://www.opendns.com/">Open Dns</a>. I quali, non essendo soggetti alle regolamentazioni del nostro paese, non effettuano alcun redirezionamento e permettono agevolmente di navigare e visualizzare ogni contenuto nonostante i filtri applicati dai provider italiani.</p>
<p>Il metodo è stato usato recentemente dalla magistratura italiana anche per “<a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">sequestrare</a>” il server di The Pirate Bay. È questo il caso che si verificherà se l’emendamento diventerà legge? Il problema è di importanza non secondaria, proprio perché l’intento del legislatore è quello di colpire attività capillari di manifestazione del pensiero che possono rientrare nei reati inclusi nell’emendamento, e che tipicamente si svolgono all’interno di social network come Facebook, per l’appunto. Che, quindi, non sono caratterizzati da un dominio e da un Ip indipendente, ma individuati a livello di piattaforma come servizi in sé e per sé e capaci di ospitare molteplici utenti su uno stesso indirizzo Ip. La conseguenza più preoccupante dell’applicazione di una simile tecnica sarebbe, pertanto, quella di rendere irraggiungibile per gli utenti che usano i Dns dei rispettivi provider l’accesso a tali piattaforme e ai loro servizi. Ma non solo.</p>
<h5>Un contenuto, tante vite</h5>
<p>Il sacrificio rischia anche di essere completamente inutile. I contenuti, soprattutto in questo momento storico, possono essere ripresi e integrati all’interno di più piattaforme dai diversi utenti che decidono di condividerli. Un testo (o un&#8217;immagine o un video), per esempio, può essere citato o ripreso integralmente da uno o più blog e da uno o più social network, con l’effetto pratico che il contenuto non si trova più solamente sul server di origine ma su diversi altri, spesso commerciali e pertanto non sotto il diretto controllo tecnico dell’utente. Ma la situazione è ancora più complessa: i contenuti sono normalmente dotati di un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Really_simple_syndication">feed Rss</a> ed è alta la probabilità che essi finiscano, in modo quasi immediato rispetto alla loro pubblicazione, in un&#8217;applicazione che rende pubblici i feed condivisi. Pensiamo a <a href="http://www.google.com/reader">Google Reader</a> o a <a href="http://friendfeed.com">FriendFeed</a>, ma anche agli altri social network che permettono all’utente di pubblicare contemporaneamente e sempre attraverso i propri feed, qualsiasi attività compiuta in rete.</p>
<p>Ancora più complesso potrebbe essere il caso in cui la commissione del reato non avvenga attraverso un blog o un contenuto comunque immediatamente riferibile alla presenza in rete dell’autore, bensì in un commento. Ci sono blog che utilizzano servizi esterni per permettere alle persone di commentare, come <a href="http://www.haloscan.com/">Haloscan</a> o <a href="http://disqus.com/">Disqus</a>, ma è possibile anche inserire commenti nei sistemi di social bookmarking come <a href="http://delicious.com">Delicious</a> oppure in FriendFeed stesso, che altro non fa se non proprio rendere commentabili tutti i contenuti dotati di feed. Giusto per terminare il labirinto del percorso che un contenuto può subire nell’attuale panorama tecnologico, e sempre in via esemplificativa e non tassativa, applicazioni come <a href="http://pipes.yahoo.com">Yahoo! Pipes</a> permettono di dotare di feed anche contenuti immessi in rete che non ne sono provvisti, con la conseguenza che l’autore del contenuto potrebbe non sapere nemmeno della utilizzazione e diffusione dei propri contenuti tramite feed.</p>
<p>Questo tipo di approccio esclude che il contenuto possa essere ritenuto come pubblicato sempre ed esclusivamente presso una unica fonte, anche perché il contenuto continua a circolare attraverso la condivisione effettuata dai contatti dell’utente. L’attuale funzionamento delle applicazioni “social”, infatti, ha generalmente l’effetto di privare anche il soggetto che per primo li ha immessi in rete della possibilità obiettiva di controllare dove e come il proprio contenuto è stato incorporato o condiviso. Inoltre, visto che il provvedimento nasce proprio in considerazione dello specifico caso di Facebook e per le pagine create per aggregare più persone in gruppi, l’unico effetto che l’oscuramento tramite Dns potrebbe raggiungere è quello di oscurare Facebook nella sua interezza, e cioè criminalizzare un intero servizio senza una base razionalmente e giuridicamente proporzionata, quale potrebbe essere una sentenza passata in giudicato.</p>
<p>La conseguenza più probabile dell’applicazione del disposto dell’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a>, anche qualora si riuscisse a imporre un filtraggio più efficace di quello tramite Dns, sarebbe dunque quella di creare un&#8217;imposizione legislativa che non avrebbe comunque la possibilità di raggiungere in concreto gli effetti che si propone di raggiungere. Non per come funziona il web contemporaneo, perlomeno. A conti fatti, il disposto dell’articolo 50-bis sembra in concreto poter raggiungere il solo effetto di creare un obbligo verso i provider che saranno destinatari degli eventuali decreti del ministero, con la conseguenza di esporre i provider stessi a un duplice rischio nel caso non riescano ad attivarsi entro le 24 ore previste. Non solo alla sanzione amministrativa, dunque, ma anche alla possibile imputazione di concorso nel reato per il quale si è chiesto l’oscuramento, insieme all’autore della violazione, per avere agevolato la commissione dell’illecito non avendo ottemperato agli ordini dell’autorità. Un paradosso, questo, se si pensa alla difficoltà di individuare l’autore originario dell’illecito in virtù di quanto abbiamo appena detto del funzionamento della rete.</p>
<h5>L’intervento del ministero</h5>
<p>Se già a livello tecnico sorgono dubbi sulla effettiva utilità del disposto dell’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a>, è a livello strettamente giuridico che le maggiori preoccupazioni trovano ingresso. La procedura descritta dall’art. 50-bis, infatti, prevede che il ministero dell’Interno possa discrezionalmente attivarsi a seguito di comunicazione della magistratura per emettere il decreto di oscuramento. Mentre la discrezionalità del ministero è evidenziata dall’uso del verbo “può”, intendendo quindi che non è detto che necessariamente il decreto venga emesso, non si riesce a capire se la magistratura a sua volta “possa” o “debba” effettuare tale comunicazione al ministero. Di fatto le autorità giudiziarie già adesso, come nel caso relativo a The Pirate Bay già <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">ricordato</a>, hanno il potere di ordinare ai provider quanto in loro potere per rimuovere le violazioni. C’è da dire che, nel caso The Pirate Bay, attualmente ancora in fase di definizione, l’ordinanza di sequestro del Gip di Bergamo era stata annullata per assenza di un requisito sostanziale dell’atto di sequestro, come abbiamo avuto modo di <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">analizzare in passato</a> su Apogeonline.</p>
<p>La previsione appare, comunque, ancora più grave sotto il profilo della legittimità costituzionale della procedura individuata. Il nostro <a href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">ordinamento</a>, infatti, si basa sul principio della separazione dei poteri. Il potere giudiziario, in particolare, è indipendente da tutti gli altri poteri (art. 101 della <a href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">Costituzione</a>), compreso l’esecutivo. L’Italia ha visto solo in tempi particolarmente oscuri l’ingerenza dell’esecutivo sul giudiziario, con l’effetto di rendere l’amministrazione della giustizia uno strumento politico. L’adesione all’attuale costituzione vigente imporrebbe al massimo la creazione di una ulteriore modalità di sequestro da inserire nel codice di procedura penale, lasciando comunque alla magistratura il pieno monopolio del processo senza l’intervento del ministero. Al secondo comma dell’articolo 50-bis, tuttavia, si prevede che contro il provvedimento è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria, la quale dovrà quindi sindacare su un provvedimento che avrà essa stessa stimolato (discrezionalmente o meno: come abbiamo detto la lettera della norma non è affatto chiara sul punto).</p>
<h5>I reati contemplati</h5>
<p>Le tipologie di reato indicate nell’articolo 50-bis, seppure dal punto di vista giuridico non aggiungano niente di nuovo a quello che il nostro ordinamento già prevede, per il particolare panorama del web contemporaneo assumono forme particolarmente delicate e facilmente equivocabili. Secondo la lettera della norma, la procedura può essere avviata per</p>
<blockquote><p>delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali.</p></blockquote>
<p>Le dinamiche della rete sono note quasi esclusivamente a chi la rete la vive, per il semplice fatto che <em>memi</em> e forme di critica e satira appaiono e scompaiono nel giro di pochi giorni, con codici difficili da decrittare per chi non è coinvolto quotidianamente nella conversazione globale. Non si tratta solo dei messaggi in sé e per sé, ma anche di forme di comunicazione strettamente collegate alla specifica tecnologia utilizzata &#8211; che in realtà possono esprimere forme di dissenso mentre, in tutta apparenza e nella completa inconsapevolezza della tecnologia e della conversazione o del singolo personaggio che sta esprimendo se stesso o le proprie idee, potrebbe sembrare l’esatto contrario. Il web è un codice che si evolve con grande rapidità: questa velocità ha l’effetto di rendere obsoleta una specifica comunicazione anche dopo poche settimane, sebbene sempre permanente in rete presso il blog o l’applicazione “social” dell’utente.</p>
<p>Questo argomento, delicato per le conseguenze che i fraintendimenti possono comportare, impone non soltanto alla magistratura ma anche alle altre istituzioni coinvolte nella legiferazione una ampia e profonda riflessione che non può prescindere da una informazione e presa di coscienza della natura del fenomeno che si intende regolare. Questo per garantire ai cittadini una applicazione efficace, informata, effettiva e giusta delle leggi, e una adeguata e proporzionata protezione da comportamenti che giustamente l’ordinamento sanziona. Non è un compito facile, ma è possibile auspicare che i cambiamenti avvengano per migliorare le cose.</p>
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		<title>Cresce l&#8217;allarme per il decreto antipirateria</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Anticipata da Altroconsumo, ma sconfessata dall'ente che si credeva promotore, una proposta di legge fa discutere per le insidie che comporterebbe per utenti e provider, lasciando presagire importanti interventi sul diritto d'autore in Italia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.altroconsumo.it/giustizia/20090123/proposta-di-legge-Attach_s231163.pdf">bozza di proposta di legge</a> segnalata sul sito di <a href="http://www.altroconsumo.it/giustizia/pirateria-digitale-la-siae-detta-le-regole-e-il-comitato-ubbidisce-s231153.htm">Altroconsumo</a> sta <a href="http://linux-club.org/pipermail/digitalfreedomweek/2009-January/004113.html">generando</a> <a href="http://punto-informatico.it/2532914/PI/Commenti/futuro-internet-secondo-siae.aspx">allarme</a> <a href="http://www.guidoscorza.it/?p=483">tra chi</a> <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2009/01/altra-piccola-cacca-schiacciata-dal-ministro-e-da-masi-forse-non-tutto-il-male-viene-per-nuocere.html">segue</a> le vicende relative alla disciplina di diritto d’autore e nuove tecnologie nel nostro paese. Non sono solo gli utenti, però, a essere preoccupati per il contenuto del provvedimento: la stessa Siae, che secondo la <a href="http://www.altroconsumo.it/giustizia/pirateria-digitale-la-siae-detta-le-regole-e-il-comitato-ubbidisce-s231153.htm">notizia inizialmente diffusa</a> da Altroconsumo avrebbe avuto un ruolo centrale riguardo la paternità della proposta di legge ne ha invece <a href="http://punto-informatico.it/2533819/PI/News/siae-non-abbiamo-fatto-noi-quella-proposta.aspx">preso le distanze</a> <a href="http://www.altroconsumo.it/giustizia/pirateria-digitale-la-siae-precisa-che-la-proposta-di-legge-non-e-sua-si-apre-la-consultazione-in-rete-s231483.htm">attraverso</a> <a href="http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&amp;ID_articolo=809&amp;ID_sezione=&amp;sezione=">un comunicato stampa</a>. Le maggiori critiche evidenziano, infatti, l’incongruenza dell’emanazione di una proposta di legge proprio pochi giorni dopo l’insediamento presso il governo del <a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/antipirateria/">Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale</a>, il quale ha fra le sue <a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/antipirateria/dpcm_20080915.pdf">funzioni istituzionali</a> proprio quelle di predisporre proposte normative per il settore. In modo particolare il Comitato ha reso nota l’intenzione di collaborare <a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/antipirateria/">con tutti i soggetti interessati</a>.<span id="more-374"></span></p>
<p>Proprio per questo motivo, la circolazione del testo della proposta di legge che, attualmente, non è ufficialmente rivendicata da alcun soggetto istituzionale, genera preoccupazione e il sospetto che esista già a prescindere dalle eventuali consultazioni, un&#8217;idea precisa di come regolare gli assetti del settore. In attesa di ulteriori sviluppi, passiamo a esaminare le questioni più problematiche della proposta di legge.</p>
<h5>Piattaforme telematiche</h5>
<p>Secondo la <a href="http://www.altroconsumo.it/giustizia/20090123/proposta-di-legge-Attach_s231163.pdf">bozza di proposta di legge</a> diffusa da Altroconsumo, il Governo (art. 3) è delegato ad adottare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge un decreto legislativo «concernente l’istituzione e la disciplina di piattaforme telematiche nazionali». L’articolo 2 del provvedimento, infatti, prevede l’istituzione di piattaforme telematiche «per l’immissione e la fruizione legittime e gratuite di opere di ingegno». Nella relazione che accompagna il provvedimento non appare alcuna descrizione di che cosa debbano essere di preciso tali piattaforme, ma l’articolo è sufficientemente descrittivo nel senso di far ritenere che esse debbano essere realizzate dai prestatori di servizi della società dell’informazione, cioè dai provider.</p>
<p>L’articolo specifica come all’interno di tali piattaforme (incentivate dallo Stato, come specifica il primo comma dell’articolo 2 della bozza della proposta di legge), sarà inserita pubblicità e avranno lo scopo di erogare contenuti protetti da diritto d’autore al fine di sponsorizzare i relativi titolari di diritti. Sembra, in sintesi, che il Governo voglia promuovere la diffusione legale di opere di ingegno all’interno di un canale dedicato, attraverso il quale sarà possibile per gli utenti fruire delle opere di ingegno ivi contenute senza violare la legge sul diritto d’autore. Lo scopo è di riuscire a remunerare i titolari di diritti d’autore per ogni singola utilizzazione attribuendo ai provider l’obbligo di controllarne l’utilizzazione e, soprattutto, di permettere così alla Siae di rendicontare l’utilizzo di tali contenuti in modo che essa possa poi procedere a remunerare i titolari di diritti in base all’uso effettivo.</p>
<p>Sembra che l’obbligo di controllo sull&#8217;utilizzo dei contenuti imposto ai provider possa essere, se la bozza di proposta di legge sarà approvata così come è, regolato dalla legge e non, come sinora è stato, dai termini contrattuali previsti dalle licenze stabilite con la Siae. L’<a href="http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#171">articolo 171 lettera d)</a>, infatti, già punisce chiunque «riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare», provider compresi.</p>
<p>Nella relazione informativa si legge, alla lettera b) dell’articolo 5 che è necessario «attribuire responsabilità ai prestatori di servizi (internet provider, società di telecomunicazioni ecc.) che oggi si avvalgono dei contenuti ma non remunerano i relativi titolari di diritti». La formulazione letterale della frase sembra qui esprimere un giudizio di valore evidenziando come nell’idea degli estensori della proposta i provider generino introiti non meritati grazie ai contenuti tutelati diritti d’autore, poco considerando i guadagni invece effettuati grazie alla connettività che offrono. È evidente che si tratta di una posizione che riflette un interesse particolare e non generale.</p>
<p>C’è da dire che la Siae ha <a href="http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=0600.0300&amp;link_page=Utilizzatori_TipoOpera.htm&amp;level=0600.0300">precise licenze</a> volte alla utilizzazione dei contenuti tutelati da diritti d’autore relativi alle opere dei titolari di diritti che hanno affidato ad essa il loro repertorio. E, di fatto, utilizzare contenuti protetti senza autorizzazione, è già illegale nel nostro paese e, peraltro, facilmente sanzionabile dato che qualsiasi erogazione o utilizzazione illegittima di un contenuto protetto attraverso internet da parte di un provider è pubblica, come ad esempio è successo per Tiscali <a href="http://news.kataweb.it/item/487104/tiscali-condannata-da-una-denuncia-siae">lo scorso settembre</a>, denunciata dalla SIAE per avere pubblicizzato mostre ed eventi artistici utilizzando riproduzioni di opere d’arte senza avere richiesto i relativi diritti di riproduzione alla Siae.</p>
<p>La creazione di piattaforme ad hoc, quindi, sembra avere come scopo principale il controllo centralizzato dell’attività dei provider che si avvalgono di contenuti protetti quali immagini, riproduzioni di opere d’arte, cinematografiche, musicali e così via. La conseguenza immediata, sembra essere quella di escludere che qualsiasi attività volta a utilizzare per qualsiasi fine la riproduzione di un’opera di un artista tutelato dalla Siae avvenga al di fuori del contesto di dette piattaforme, perlomeno in capo ai provider. Sfugge, altrimenti, il senso della creazione delle piattaforme telematiche come ulteriore canale di erogazione dei contenuti controllato dalla Siae rispetto a quanto già previsto dalla legge sul diritto d’autore e alla conseguente attività della magistratura e forze dell’ordine.</p>
<h5>Responsabilità dei provider</h5>
<p>Il provvedimento non si limita a stabilire la semplice presenza dello strumento delle piattaforme dedicate per l’erogazione legittima dei contenuti. I provider sono, infatti, caricati dell’obbligo, come abbiamo detto, di rendicontare le singole utilizzazioni. Come faranno i provider a fare ciò? Filtrando l’accesso degli utenti ai contenuti? Conteggiando i download? E come dovrebbe avvenire, invece, il controllo di quelle opere inserite direttamente nelle pagine web – ad esempio immagini o testi – ad accesso pubblico? Dovrà essere necessario istituire credenziali di accesso per ogni singolo utente alle predette piattaforme telematiche?</p>
<p>Le problematiche sottese a una simile prospettiva sono particolarmente insidiose, non solo sotto l’aspetto del diritto d’autore ma anche e, forse, soprattutto, riguardo il diritto alla privacy degli utenti che accedono a tali contenuti, con ulteriori impliciti obblighi in capo ai provider (e, forse, alla Siae che riceve le rendicontazioni) in merito alle attività poste in essere dagli utenti e alla profilazione degli utilizzi delle opere protette. Chi tratterà tali dati? Chi ci assicura che non saranno utilizzati a fini commerciali? Difficile, allo stato dei fatti, pensare che un simile accentramento della fruizione delle opere di ingegno non venga anche utilizzato per analizzare e tarare il gradimento dei contenuti. E facile immaginare che se, come è presumibile, verranno utilizzate credenziali individuali di accesso, ogni utente potrà essere controllato negli usi che farà dell’opera protetta.</p>
<p>La proposta di legge, però, non si ferma a questo aspetto. L’articolo 3 alla lettera d) prevede una «attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale all’operato dei prestatori di servizi della società dell’informazione». In sintesi è chiaro che l’intento del provvedimento è caricare, come dalla frase espressa nella relazione illustrativa che abbiamo evidenziato in precedenza, i prestatori di servizi delle responsabilità conseguenti alla fruizione degli utenti dei contenuti protetti. Ricordiamo che in Italia esiste il <a href="http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03070dl.htm">decreto legislativo 70/03</a>, emanato in attuazione della <a href="http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l24204.htm">direttiva 2000/31 CE</a>, il quale, all’articolo 14, stabilisce l’assenza generale di responsabilità e, pertanto, di obbligo di controllo per i fornitori di servizi della società dell’informazione a condizione che tali fornitori:<br />
a) non diano origine alla trasmissione;<br />
b) non selezionino il destinatario della trasmissione;<br />
c) non selezionino né modifichino le informazioni trasmesse.</p>
<p>Ovviamente, nel caso in cui tali condizioni si verifichino (e nel caso della istituzione di piattaforme telematiche per l’erogazione di contenuti protetti esse si verificherebbero certamente) la responsabilità per i provider è già prevista nel nostro ordinamento. Non è chiaro, quindi, a quale altro tipo di responsabilità la proposta voglia arrivare con la previsione, a meno che dietro il provvedimento non si nasconda una ulteriore futura riforma del diritto d’autore tale da potere permettere nel nostro ordinamento l’introduzione di un istituto noto alla cronaca come “dottrina Sarkozy”, recente trend legislativo <a href="http://punto-informatico.it/2511916/PI/News/riaa-basta-utenti-passiamo-ai-provider.aspx">noto negli Stati Uniti</a> e recentemente anche in Europa e <a href="http://punto-informatico.it/2524583/PI/News/ecco-come-si-muovera-comitato-antipirateria.aspx">abbracciato in Italia</a> dal Comitato tecnico antipirateria. Si tratta, in sostanza, di attribuire al provider l’obbligo di sanzionare l’utente con lo stacco della connettività per conclamate violazioni di diritto d’autore commesse attraverso Internet dietro segnalazione dei titolari di diritti.</p>
<p>L’istituto è utilizzato negli Stati Uniti e ha possibilità di essere introdotto anche in Europa, allo stato attuale della legislazione dei vari ordinamenti, ma non in Italia. Nel nostro paese, infatti, le violazioni dei diritti d’autore costituiscono reati procedibili d’ufficio, mentre negli altri paesi gli stessi reati sono procedibili a querela di parte. Significa che mentre all’estero il titolare di diritti ha la possibilità di decidere se querelare un utente e fare partire il procedimento penale, in Italia deve essere la procura ad attivarsi con la conseguenza che è impensabile che il provider possa sanzionare un utente (anche dietro segnalazione del titolare di diritti) con la sospensione della connessione. Si può solo procedere con una denuncia, avviare le indagini, instaurare un processo. Il provider che rispondesse alla richiesta del titolare dei diritti senza l’intervento delle forze dell’ordine potrebbe, infatti, rischiare <a href="http://www.leggeonline.info/codicepenale/art378.php">una denuncia per favoreggiamento</a> con rischio di inquinamento delle prove ed elusione delle indagini che la procura deve fare per accertare il reato.</p>
<p>La proposta di legge diffusa da Altroconsumo, quindi, presenta diverse insidie e preannuncia, qualora dovesse essere ufficialmente approvata così come è, importanti riforme nel nostro ordinamento destinate a ripercuotersi in modo inedito sugli utenti e sui provider. Non ci resta che attendere una presa di posizione ufficiale da parte delle istituzioni competenti.</p>
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		<title>La grande corsa al filtro di stato</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Alcei]]></category>
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		<category><![CDATA[censura]]></category>
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		<description><![CDATA[Dall'Inghilterra all'Australia, all'Italia. Ogni motivo è buono per provare a limitare la libertà della Rete, spesso pretendendo che i fornitori di connessione si trasformino in sceriffi delle comunicazioni elettroniche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vari segnali ci dicono che nel 2009 si confermerà e si potenzierà un trend verso una internet regolata più strettamente e guardata con occhi più guardinghi dalla politica e della magistratura. «Finora la brutta fama di censuratrice del web l’ha avuta la Cina, ma i Paesi democratici si stanno dimostrando altrettanto capaci di mettere i bavagli alla libertà d’espressione», dice Andrea Monti, avvocato esperto di diritto e internet e fondatore di <a href="http://www.alcei.it">Alcei</a>, associazione per la libertà nella comunicazione elettronica interattiva.<span id="more-290"></span></p>
<p>C’è un crescendo di notizie: fa scalpore una <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2008/dec/27/website-rating-plan-government-obama">proposta di legge</a> dal Regno Unito, di cui l’idea di fare un rating dei siti è solo la punta dell’iceberg. Ci sono tante misure proposte, il cui spirito è ben rivelato dalla dichiarazione di Andy Burnham, il segretario alla cultura che sta spingendo in questa direzione: «Le persone che hanno creato internet dicevano apertamente di creare uno spazio che i governi non potevano raggiungere. Penso che ora dobbiamo rivisitare quel concetto». Il problema è che è sottile il confine tra ricondurre internet a tutte le regole in vigore offline (e in altri media) e la censura della libertà d’espressione. Il Paese democratico che ora è più vicino a varcare quel confine sembra l’<a href="http://blogs.wsj.com/digits/2008/12/24/australia-cracks-down-on-internet-porn/?mod=rss_WSJBlog?mod=">Australia</a>: il governo ha annunciato piani (che ormai sembrano vicini alla meta) per filtrare i “contenuti inappropriati”, violenza, pornografia e il peer to peer. Insomma, il lato oscuro della rete. <a href="http://www.eff.org">Electronic Frontier Foundation</a> nota che i filtri sono molto costosi (il grande firewall cinese richiede il lavoro costante di centinaia di persone) e hanno conseguenze impreviste, come il blocco di contenuti anche connessi all’arte e alla cultura (recente il <a href="http://punto-informatico.it/2500001/PI/News/wikipedia-quel-nudo-non-si-tocca.aspx">caso</a> su Wikipedia nel Regno Unito).</p>
<p>Eppure l’idea di mettere le briglie a internet fa strada, accarezza anche i politici italiani (l’hanno espressa di recente le massime cariche dello Stato in questa legislatura) e ora trova proseliti anche nella magistratura. È stato un tribunale a imporre il blocco di Pirate Bay in Italia (poi annullato), come ora agli utenti di Tele2 Danimarca. Ed è stato un tribunale di Milano, questo mese, a sbattere la porta in faccia ai provider. L&#8217;Aiip, associazione che riunisce i principali provider, si era <a href="http://punto-informatico.it/2452334/PI/News/oscuramento-siti-web-provider-alzano-scudi.aspx">rivolta al tribunale</a> per opporsi all’obbligo di filtrare i siti di sigarette. Non che fossero fan del tabacco, ma avevano visto un crescendo pericoloso per internet e per i loro interessi: non vogliono diventare i poliziotti della rete, costretti a bloccare domini e indirizzi Ip a un solo ordine di un giudice. Il tribunale di Milano ha però stabilito che devono ubbidire, confermando che basta un ordine di sequestro preventivo (prima quindi di un processo) per impedire l’accesso a un sito denunciato.</p>
<p>I filtri, anche quelli a livello Ip, sono aggirabili, si è detto. Lo sono grazie a proxy oppure semplicemente trovando un indirizzo alternativo per quel sito, com’è accaduto con Pirate Bay. Bloccato un Ip, se ne fa un altro, e sta al giudice fare una nuova ordinanza con l’elenco aggiornato degli Ip da bloccare. Per fortuna, il codice delle comunicazioni elettroniche ancora esonera i provider ad andare a caccia di Ip. Servirebbero risorse dedicate dallo Stato per il gioco gatto-topo degli indirizzi da bloccare. Insomma, un apparato come quello cinese, appunto. Anzi, forse uno ancora più costoso, perché in Cina il problema è semplificato, non ci sono questi passaggi da fare, da un giudice ai provider: si blocca e basta. E non può metterci lo zampino il Tar del Lazio o il tribunale del riesame, annullando il blocco.<br />
È proprio la natura aperta della rete a far sì che i filtri funzionino solo se sono sistematici, per evitare i tentativi di aggirarli. Ma per essere sistematici devono contare su un monitoraggio costante della rete dall’alto: sugli strumenti usati dagli utenti (software di anominizzazione, crittografia), sui nuovi Ip registrati. Preoccupa che in Occidente l’estrema difesa da filtri sistematici sia riposta solo nelle risorse limitate degli Stati. Garanzia più solida, per evitare le derive di quest’arma potente del filtro a livello provider, sarebbe una presa di coscienza collettiva dell’importanza di internet. Un po’ come adesso è per la libertà di stampa. Man mano che internet fa strada nella nostra società, i governi potrebbero decidere che valga la pena stanziare risorse per filtrarla. Se quella coscienza collettiva non cresce di pari passo, il rischio di ritrovarsi una internet stravolta nello spirito e nei contenuti diventa molto concreto.</p>
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