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	<title>Apogeonline &#187; libertà di espressione</title>
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	<description>Notizie e libri tra tecnologia, musica, spiritualità e filosofia</description>
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		<title>Una benvenuta battaglia di opinioni</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 04:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Bragagnolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture digitali]]></category>
		<category><![CDATA[battle for the internet]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
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		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>

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		<description><![CDATA[Tutta da leggere, per capirne tanto di più, la settimana dedicata allo stato di Internet da un grande quotidiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tratterà della tipica serie scandalistica alla ricerca di ascolti facili, come certe gallerie fotografiche tra prurigine e cinismo dei nostri maggiori quotidiani in versione digitale, oppure di una valida rassegna di fatti e notizie a fare il punto sul grado di apertura e di libertà di Internet?<span id="more-10675"></span></p>
<p>La <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/series/battle-for-the-internet">Battle for the Internet</a>, battaglia per la Rete riassunta dal quotidiano britannico <i>The Guardian</i>, copre sette giornate:</p>
<blockquote><p>
The new cold war, The militarisation of cyberspace, The new walled gardens, IP wars, ‘civilising’ the web, The open resistance, The end of privacy.
</p></blockquote>
<p>Per ciascun tema si possono leggere articoli lunghi, densi, pieni di link e di riferimenti, molto commentati e legati ad altri pezzi correlati, corredati da dichiarazioni audio, video in tema, una <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/datablog/interactive/2012/apr/16/web-filtering-censorship">mappa interattiva</a> sull’interferenza a vario titolo dei governi nella Rete e perfino un <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/quiz/2012/apr/17/web-wars-quiz-piracy-censorship">quiz test</a> di formula balneare, che invita a scoprire se siamo più tipi alla Chris Dodd (padre di <a href="http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.3261:">SOPA</a>) o alla Kim Dotcom (proprietario di <a href="http://www.megaupload.com">Megaupload</a>, sequestrato dall’FBI mentre scrivo) e nel frattempo aggiunge anche un sapore pratico alla riflessione.</p>
<p>È una lettura – lunga e impegnativa che merita molto, perché va controcorrente. Nell’epoca dove il cittadino medio salva il mondo con un un <i>tweet</i> e su Facebook segue l’onda di marea del momento, contestataria od osannante che sia, ricordarsi che certi temi sono di ampia complessità, che abbondano i confini incerti, che la propria ideologia e l’aver ragione non sono affatto collegati, fa solo bene alla coscienza collettiva. Esiste ancora qualcuno per cui i fatti sono non negoziabili e la documentazione allarga la consapevolezza. Va coltivato.</p>
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		<title>Il post- dei post</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Bragagnolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[branch]]></category>
		<category><![CDATA[controllo dei contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Winer]]></category>
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		<category><![CDATA[scripting news]]></category>
		<category><![CDATA[strutturazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il padre dei blog sostiene l'opportunità di padroneggiare tanto il contenuto quanto gli strumenti di amministrazione dello stesso, a suon di strutturazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dave Winer è intervenuto in una discussione sul futuro e sull’evoluzione del blogging, pratica definita obsoleta da qualcuno.</p>
<p>È tuttavia intervenuto fuori dalla discussione originale, che ha luogo in <a href="http://beta.branch.com/how-do-blogs-need-to-evolve">Branch</a>.<span id="more-9937"></span></p>
<p>Winer – sostanzialmente l’inventore del blog, come si cura di spiegare in occasione del <a href="http://scripting.com/stories/2012/03/02/15YearsOfMakingFun.html">quindicesimo anniversario di Scripting News</a> – è prevedibilmente dalla parte dell’attualità del mezzo. I suoi argomenti sono probabilmente meno prevedibili, perché articolati nella struttura oltre che nella sostanza.</p>
<p>L’intervento su Scripting News è stato regolarmente <a href="http://scripting.com/stories/2012/03/05/futureBlogging.html">pubblicato</a> e insieme a questo Winer ha fornito ciò che ha chiamato codice sorgente: <a href="http://scripting.com/stories/2012/03/05/futureBlogging.opml">testo strutturato in Opml</a>. Che chiunque potrebbe linkare, è il suo argomento, mentre l’autore potrebbe comunque tenerlo aggiornato, conservare l’originale e ridurre al minimo il <i>relative writing</i>, il metacommento. Leggiamo la sua sintesi:</p>
<blockquote><p>
Anyway, even if I was invited to participate, all I would do is post a pointer to this blog post. Because here I own the editorial tools and can make them work any way I want to. There is no 140-character limit. There&#8217;s no problem getting a permalink. I own the archive. Sure if you want to participate it&#8217;s a bit of work, you have to set up a blog somewhere. That&#8217;s okay with me. For a little bit of work you get a whole lot of freedom. That&#8217;s a good deal.
</p></blockquote>
<p>Il padre dei blog è a favore dei blog e nessuna sorpresa. Può argomentare che <cite>con un poco di lavoro si può godere di moltissima libertà</cite> ed essere padroni del proprio contenuto, nonché degli strumenti con i quali viene espresso. E mostrarlo a suon di codice.</p>
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		<title>Legalità su internet, il ddl Carlucci</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/23/legalita-su-internet-il-ddl-carlucci</link>
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		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
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		<category><![CDATA[art. 110 cp]]></category>
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		<category><![CDATA[disegno di legge c 2195]]></category>
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		<category><![CDATA[Legge 8 febbraio 1948]]></category>
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		<category><![CDATA[XVI Legislatura]]></category>

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		<description><![CDATA[Mai più contenuti anonimi, estensione integrale delle ipotesi di diffamazione previste per la stampa, istituzione di un comitato di controllo: sono le norme più discusse dell'ennesima proposta di legge che mira a intervenire su internet senza considerare le peculiarità dello strumento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli scorsi giorni è circolata in rete la <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/disegno-di-legge-carlucci-per-la-tutela-della-legalità-nella-rete-internet.html" target="_blank">notizia</a> di <a href="http://www.mantellini.it/?p=6382" target="_blank">un</a> <a href="atto divieto di effettuare o agevolare l'immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima." target="_blank">nuovo</a> <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33239.htm" target="_blank">disegno di legge</a>, <a href="http://punto-informatico.it/2553740/PI/Brevi/ddl-carlucci-fuori-anonimi-dalla-rete.aspx" target="_blank">promosso</a> dall’onorevole Gabriella Carlucci contenente «disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l&#8217;istituzione di un apposito comitato presso l&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni». Il provvedimento non è ancora disponibile in via <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33239.htm" target="_blank">ufficiale</a>, è ancora in prima lettura alla Camera e ancora lontano, quindi, dall’approvazione, ma ha comunque suscitato <a href="http://news.google.com/news?client=safari&amp;rls=it-it&amp;q=ddl%20carlucci&amp;oe=UTF-8&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;hl=it&amp;tab=wn" target="_blank">ampie discussioni</a> in merito alla portata di tre dei quattro commi divulgati.<span id="more-438"></span></p>
<p>Le maggiori preoccupazioni riguardano, infatti, il divieto di immettere in rete qualsiasi tipo di contenuto in forma anonima. Il divieto non sarebbe sanzionato direttamente, nel senso che solo qualora tali contenuti possano configurare un reato l’autore e coloro che hanno agevolato l’anonimato degli autori risponderebbero del reato commesso in concorso. Il disegno di legge, inoltre, estende alle ipotesi di diffamazione commesse attraverso la rete internet tutte le norme che riguardano la legge sulla stampa, «senza eccezione». Le novità sono molteplici e meritano una analisi.</p>
<h5>Il divieto di anonimato in rete</h5>
<p>Il primo comma del <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33239.htm" target="_blank">disegno di legge c 2195</a> recita:</p>
<blockquote><p>È fatto divieto di effettuare o agevolare l&#8217;immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.</p></blockquote>
<p>Due sono le condotte, quindi, che sono oggetto del comma in esame: l’immissione dei contenuti in forma anonima e l’agevolazione da parte di un terzo di tale attività. Ad una prima lettura sembrerebbe che i destinatari siano i soli fornitori di hosting e servizi web e non i provider. È vero o si tratta di un’altra norma che comunque, implicitamente, carica di responsabilità anche questi ultimi soggetti?</p>
<p>Per rispondere compiutamente a questa domanda bisognerebbe capire che cosa si intende con il richiamo all’anonimato e cioè se il divieto di essere anonimi coinvolga una riferibilità precisa al soggetto, che quindi non deve potere immettere alcun contenuto in rete se non con nome e cognome ed – eventualmente – altri dati, oppure se ci si debba riferire a quello che è comunemente noto come “anonimato protetto”. Attraverso l’anonimato protetto, infatti, è possibile utilizzare pseudonimi a patto che l’iscrizione alla piattaforma che permette l’immissione dei contenuti in rete sia avvenuta con dati reali e veritieri. Il fine è quello di potersi esprimere correntemente in forma anonima ma di potere essere anche identificati o identificabili nel caso in cui le autorità competenti chiedano l’identificazione della persona autrice del contenuto.</p>
<p>La lettera della norma tace, ma è plausibile che ci si voglia riferire alla seconda ipotesi. In questo momento storico nel nostro ordinamento non esiste norma che imponga l’identificazione della persona che usufruisce di un servizio web. Sono, invece, i singoli contratti o termini di servizio che impongono all’utente di fornire dati reali all’atto dell’iscrizione e, sempre contrattualmente, responsabilizzano lo stesso utente ad avere cura delle proprie credenziali di autenticazione (username e password). In caso di commissione di un illecito il fornitore di contenuti ha un interesse proprio a che l’autore dell’illecito sia individuato, ma non ha l’obbligo giuridico di individuarlo: spetta alle autorità competenti.</p>
<h5>Identità certe, incerte e collettive</h5>
<p>Secondo la prassi d’uso, se il servizio è a pagamento la riferibilità al soggetto è imposta e raggiunta da esigenze contrattuali. Pensiamo, ad esempio, all’acquisto di un dominio o a un qualsiasi account premium dove, per il semplice fatto di dovere utilizzare una carta di credito, il provider del servizio dispone di nome e cognome, indirizzo di fatturazione e, generalmente, dei dati bancari dell’utente. Sempre nei termini di servizio sono, inoltre, presenti clausole che attribuiscono all’utente la responsabilità della segretezza e della custodia del proprio account e stabiliscono, salva prova contraria, la presunzione che qualsiasi attività effettuata attraverso quell’account sia stata effettuata personalmente dall’utente. Sempre questi servizi, inoltre, impongono il rispetto di precisi limiti di età al fine di impedire ai minori (che magari hanno la capacità tecnica di usare le piattaforme, ma non hanno la capacità giuridica di concludere un contratto) l’uso dei propri servizi.</p>
<p>Le piattaforme che ospitano contenuti o che forniscono servizi che permettono la comunicazione o l’interazione fra utenti, però, possono essere utilizzate in modo gratuito con la conseguenza che il fornitore del servizio dispone, molto spesso, di dati che possono essere fasulli poiché non li verifica in concreto. Quest’ultimo aspetto, come si può intuire, ha un evidente limite pratico: l’utente difficilmente legge i termini di servizio quando si iscrive a una qualsiasi piattaforma e anche qualora fosse a conoscenza delle limitazioni che gli vengono imposte, il gestore non ha modo di verificare che esse vengano rispettate &#8211; con la conseguenza che, in caso di problemi dovuti all’attività effettuata da un utente può rischiare interruzioni del servizio così come doversi difendere da una eventuale accusa di concorso nel reato con l’autore.</p>
<p>Questa è la principale ragione per cui la quasi totalità dei servizi impone la verifica via email dell’iscrizione alla piattaforma e permette di effettuare l’accesso non (soltanto) con la username scelta dall’utente ma con l’email. Questo meccanismo fa si che l’utente non possa iscriversi e usare nel tempo il proprio account con email istantanee (cioè indirizzi email creati ad hoc per iscriversi a un servizio e che durano solo pochi minuti) e debba invece disporre di una mail permanente, vera, ad esso riferibile. La ragione principale di questa strategia è quella di arrivare, un po’ come le scatole cinesi, a una serie di dati che, letti in modo incrociato, permettano l’individuazione della persona ove ce ne sia bisogno. Ipotizzando, infatti, la commissione di un reato, l’indagine per l’individuazione del soggetto partirà certamente dall’analisi del singolo servizio attraverso cui il reato è stato commesso. In seguito saranno verificati i dati in possesso dal gestore del servizio, dall’utenza si arriverà quindi alla mail fornita per l’identificazione e, ancora, all’acquisizione dei dati presso il gestore della mail, e si incroceranno i risultati ottenuti con i file di log nell&#8217;ipotesi conservati dai provider. Gli autori di eventuali reati, quindi, sono già identificabili.</p>
<p>Non tutti i servizi disponibili su web possono, comunque, da soli fornire dati utili. Ciò perché è sempre possibile aprire un&#8217;utenza non permanente e al solo fine di commettere un reato: pensiamo all&#8217;iscrizione a un social network con una <a href="http://10minutemail.com/10MinuteMail/index.html" target="_blank">mail istantanea</a> effettuata al solo fine di inserire un commento molesto verso un altro utente per poi abbandonare l’account. Le mail temporanee sono un servizio neutrale ed utile, soprattutto per proteggere gli utenti dallo spam che può derivare da una iscrizione a un servizio. Esistono poi servizi che periodicamente rendono disponibili credenziali di autenticazione pubbliche, come il noto <a href="http://www.bugmenot.com/" target="_blank">Bugmenot</a>, il quale ha il solo fine di evitare lo spamming commerciale che deriva dalle iscrizioni e permettere la consultazione occasionale di quotidiani telematici o, comunque, di dare l’accesso a un servizio temporaneo evitando l’iscrizione personale.</p>
<h5>Concorso nel reato</h5>
<p>La rete, come si vede, rende disponibili diverse tecnologie che permettono comunque di inserire contenuti o partecipare alle conversazioni senza bisogno di identificarsi. Il primo comma del disegno di legge stabilisce che è vietato agevolare l’immissione anonima di contenuti. Il secondo comma, invece, stabilisce che:</p>
<blockquote><p>I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o identificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1. sono da ritenersi responsabili &#8211; in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime &#8211; di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.</p></blockquote>
<p>Secondo tale disposto, per parlare di un&#8217;eventuale corresponsabilità dei soggetti che agevolano l’anonimato devono sussistere gli elementi del concorso nel reato che, secondo l’articolo 110 del <a href="http://studiocelentano.it/codici/cp/codicepenale001.htm" target="_blank">codice penale</a>, devono concretizzare una cooperazione intenzionale sia nella commissione del reato sia nella volontà di concorrere nel reato. L’elemento soggettivo, quindi, è chiave affinché questo tipo di responsabilità possa dirsi configurabile. Sotto questo aspetto, le diverse tecnologie che rendono disponibili credenziali di autenticazione distribuite, proprio per il carattere di neutralità che le caratterizza, difficilmente potrebbero vedersi condannare in concorso con l’autore del reato.</p>
<p>Non dissimile, allo stato dei fatti e alla lettera del disegno di legge, è la situazione dei gestori dei servizi poiché, anche qualora venisse creato un obbligo giuridico di verificare l’identità di tutti i loro utenti, si assisterebbe – nel caso in cui un utente riuscisse a registrarsi con dati falsi o attraverso un servizio anonimo – di un reato omissivo proprio, consistente nell’avere negletto il controllo sull&#8217;identificazione (qualora il ddl individui modalità e soggetti in capo a cui tale controllo deve sussistere). Il concorso potrebbe, invece, sussistere se il controllo fosse stato volontariamente omesso al fine di agevolare la condotta dell’autore del reato.</p>
<p>Qual è l&#8217;ostacolo affinché la norma esaminata possa dirsi efficace? È necessario stabilire in capo ai gestori dei servizi regole tecniche che permettano loro di adeguarsi all’eventuale obbligo di identificazione in modo da potere dimostrare, viste tutte le difficoltà poste dalle tecnologie disponibili, che hanno fatto il possibile per verificare le credenziali di autenticazione dell’utente. In questo caso, poiché la maggior parte dei gestori di servizi non dispongono di sportelli aperti al pubblico, l’unico modo sembra l’invio di una fotocopia cartacea di un documento di identità o di una lettera di assunzione di responsabilità alla stregua di <a href="http://www.nic.it/domini/lettere_ar.html">quanto avviene</a> per la registrazione di un dominio geografico italiano. Il problema, in questo caso, sarà riuscire a rendere cogente tale obbligo anche per tutte le piattaforme che permettono l’immissione di contenuti in rete non soggetti alla legge italiana, come Facebook, Youtube, l’enciclopedia collaborativa Wikipedia e tutti i più popolari servizi web.</p>
<p>Poste tutte le difficoltà evidenziate, è chiaro come il ruolo dei provider sia e rimanga centrale. Attualmente e a prescindere dalle <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/02/19/19/200802191901">numerose proroghe</a>, i fornitori di connettività hanno l’obbligo di conservare i dati di traffico dei loro utenti e le procure possono acquisirli (nell&#8217;ipotesi in cui si proceda per un reato comune entro 6 mesi, nei casi dei reati più gravi entro 24 mesi). Sorge il dubbio che attraverso il disegno di legge possano essere ampliati anche i termini di acquisizione di tali dati con conseguenti ulteriori obblighi di conservazione in capo ai provider.</p>
<h5>La diffamazione e la stampa</h5>
<p>Il disegno di legge prevede un <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/disegno-di-legge-carlucci-per-la-tutela-della-legalità-nella-rete-internet.html" target="_blank">terzo comma</a> dedicato alla diffamazione, nel quale si stabilisce che</p>
<blockquote><p>Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l&#8217;applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.</p></blockquote>
<p>Questa disposizione è particolarmente preoccupante per due aspetti. Il primo relativo all’estensione indiscriminata di ogni applicazione relativa alla stampa alla diffamazione commessa attraverso internet. Il secondo per il ruolo del costituendo Comitato per la tutela della legalità della rete Internet presso l’autorità garante per le comunicazioni.</p>
<p>Riguardo al primo aspetto, il problema più evidente dell’estensione al web della <a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm" target="_blank">legge sulla stampa</a> fa pensare all’applicabilità dei <a href="http://studiocelentano.it/codici/cp/codicepenale001.htm" target="_blank">reati propri</a> di omissione di controllo che il codice penale (artt. 57 e seguenti) attribuisce al direttore e al vice direttore responsabile di una testata per avere omesso di controllare i contenuti che vengono pubblicati, se le pubblicazioni sono periodiche. Questi soggetti, infatti, hanno l’obbligo giuridico di controllare qualsiasi contenuto pubblicato e possono rispondere del reato qualora omettano di effettuare tale controllo, oppure di concorso con l’autore del reato qualora siano consapevoli dell’offensività del contenuto ma decidono di pubblicarlo ugualmente. La disposizione fa temere eventuali sviluppi nel senso di porre ulteriori obblighi non solo ai gestori delle piattaforme ma anche agli stessi utenti che gestiscono spazi aperti alla discussione, come un blog con commenti, un profilo su un social network commentabile eccetera.</p>
<p>Posto che esistono servizi, come <a href="http://friendfeed.com">Friendfeed</a>, che non permettono di cancellare i commenti inseriti da altri utenti, quali possono essere i problemi di un utente smemorato che, accidentalmente, non ricordi più con quale email o con quali credenziali di autenticazione accedeva a un blog, magari da tempo abbandonato e sul quale ha lasciato liberi i commenti? Probabilmente non potremo più scordarcene, se vogliamo dormire sonni tranquilli.</p>
<p>La situazione può ulteriormente complicarsi. I reati commessi a mezzo stampa, infatti, prevedono anche l’ulteriore ipotesi della stampa clandestina o della stampa non periodica. In questi due casi, se non sono state osservate le prescrizioni in materia di stampa periodica e non periodica o se non si riesce ad identificare l’autore del reato, “editore” o “stampatore” possono rispondere del reato di omissione di controllo. In Italia abbiamo già avuto un caso di <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=692" target="_blank">condanna per stampa clandestina di un blog</a>, sebbene il caso giurisprudenziale è, sinora, rimasto un precedente isolato e la giurisprudenza sia attualmente consolidata nell’applicare le regole in materia di stampa alle sole testate telematiche registrate. Sorge, quindi il dubbio che, dalla lettera del terzo comma del disegno di legge, una probabile evoluzione riguarderà l’introduzione di obblighi di controllo sui contenuti anche in capo agli utenti.</p>
<h5>Ipotesi di registrazione</h5>
<p>Più difficile, invece, appare l’obbligo di <a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm#16" target="_blank">registrare</a> come testate telematiche ogni servizio che si utilizza per immettere contenuti in rete, anche perché per i servizi di microblogging e di social networking tale ipotesi sarebbe concretamente impossibile per difetto dei requisiti necessari alla registrazione. Il secondo aspetto controverso della disposizione in esame riguarda l’ultimo capoverso del terzo comma nella parte in cui si dispone che</p>
<blockquote><p>Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l&#8217;applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.</p></blockquote>
<p>Non è chiaro a quali insormontabili problemi tecnici e a quali misure ci si stia riferendo, ma il ruolo dell’istituendo Comitato pare sovrapporsi ai poteri del giudice il quale, perito fra i periti, ha sempre facoltà di nominare consulenti tecnici che lo aiutino a valutare la situazione e sempre nel rispetto dei poteri che gli sono conferiti dalle norme vigenti. È, inoltre, lecito chiedersi come saranno scelti tali periti e con quali competenze e quanto numeroso sarà il personale di cui il Comitato dovrà disporre per fare fronte a tutte le esigenze della magistratura, con quale tempistica potrà provvedere a dare una risposta, se e come questa risposta sarà eventualmente impugnabile dalle parti, quali vincoli verranno posti al magistrato dal parere del Comitato.</p>
<p>Moltissimi sono, dunque, i quesiti lasciati aperti dal disegno di legge: non ci rimane che attendere una versione ufficiale per poterli valutare in modo più approfondito.</p>
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		<title>Reati d&#8217;opinione in rete, i limiti del 50-bis</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il "pacchetto sicurezza" del governo s'è arricchito al Senato di un emendamento contro i reati di opinione commessi attraverso internet. Concepita sull'onda emotiva delle proteste per alcuni gruppi di Facebook, la norma apre però enormi problemi operativi e crea pericolosi precedenti giuridici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 5 febbraio scorso il Senato ha <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31554.htm">approvato</a> il <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31554_testi.htm">ddl n. 733</a> recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica con 154 voti favorevoli e 114 contrari. Il testo del <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&amp;leg=16&amp;id=00302495&amp;aj=no">provvedimento</a> presenta, tra le altre discusse misure, l’introduzione di <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">disposizioni</a> volte a reprimere l’utilizzo di internet per commettere reati di opinione, come l’apologia di reato o l’istigazione a delinquere. In modo particolare il testo del disegno di legge introduce in capo al ministero dell’Interno il potere di emettere un decreto che ha come destinatari gli Internet Service Provider, per imporre loro l’obbligo di filtrare i contenuti ritenuti illegittimi al fine di renderli inaccessibili ai loro abbonati. Prevede, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata ottemperanza al decreto che impone il filtraggio entro le successive 24 ore.<span id="more-406"></span></p>
<p>L’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a> nel quale sono confluite le disposizioni che andremo a esaminare , <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=5719&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=News">sembra</a> essere stato <a href="http://www.corriere.it/politica/09_febbraio_05/emendamento_anti_facebook_e63fdae2-f385-11dd-a8aa-00144f02aabc.shtml">presentato</a> sull’onda emotiva causata dalla presenza su Facebook di gruppi in favore di <a href="http://www.nerve.com/CS/blogs/scanner/archive/2009/01/08/the-facebook-pages-of-the-italian-mafia.aspx">mafia</a> e stupro, come <a href="http://www.corriere.it/politica/09_febbraio_05/emendamento_anti_facebook_e63fdae2-f385-11dd-a8aa-00144f02aabc.shtml">dichiarato</a> dal proponente D’Alia negli <a href="http://www.asca.it/news-SICUREZZA__D%27ALIA__SU_FACEBOOK_PRIMA_MAFIA_ORA_STUPRI__E%27_UNA_GIUNGLA-805017-ORA-.html">scorsi giorni</a>. Il senatore si è immediatamente <a href="http://www.senato.it/lavori/21415/152713/164526/164871/sintesiseduta.htm">opposto</a> all’adozione del ddl per altre ragioni politiche <a href="http://www.senato.it/lavori/21415/152713/164526/164871/sintesiseduta.htm">sostenendo</a> invece che l’emendamento concerne il «contrasto all&#8217;uso distorto e criminogeno di alcuni social network su internet». Le <a href="http://blog.quintarelli.it/files/nero.html">reazioni</a> <a href="http://www.guidoscorza.it/?p=535">in</a><a href="http://www.minotti.net/2009/02/08/siamo-davvero-in-cina/"> rete</a> <a href="http://punto-informatico.it/2543670/PI/News/italia-liberta-filtrate.aspx">e</a> <a href="http://www.corriere.it/politica/09_febbraio_05/emendamento_anti_facebook_e63fdae2-f385-11dd-a8aa-00144f02aabc.shtml">sulla</a> <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=5719&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=News">stampa</a> <a href="http://www.wikio.it/news/D'alia">sono</a> <a href="http://news.google.com/news?client=safari&amp;rls=it-it&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;hl=it&amp;tab=wn&amp;ncl=1277612748">state</a> <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/aboliamo-per-legge-inondazioni-e-ignoranza-tecnologica-aka-ci-risiamo-con-i-filtraggi.html">immediate</a> e preoccupate. Il timore principale, infatti, è che la nuova regolamentazione possa essere utilizzata anche indirettamente come strumento per oscurare contenuti “scomodi” prima dell&#8217;accertamento processuale dei reati.</p>
<p>In modo particolare, per quanto riguarda il decreto che dispone l’oscuramento, il legislatore non ha specificato l’obbligo di motivazione, che invece è sempre necessario per gli atti della magistratura, e coinvolge soggetti sostanzialmente estranei ai reati, gli Isp appunto. Come se ciò non bastasse, introduce l’intervento del governo in un procedimento penale, sinora di competenza esclusiva della magistratura. La preoccupazione sale anche in ordine alle modalità tecniche con cui il disposto, qualora dovesse superare il vaglio della Camera, potrebbe essere adottato. Le problematiche sono moltissime: analizziamo, quindi, in dettaglio il contenuto dell’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a> del ddl 733 cercando di individuare quale scenario potrebbe realizzarsi in caso di sua approvazione.</p>
<h5>Il campo di applicazione</h5>
<p>L’articolo 50-bis, rubricato <em>Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet</em>, dispone al <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">primo comma</a> che</p>
<blockquote><p>Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell&#8217;interno, in seguito a comunicazione dell&#8217;autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l&#8217;interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.</p></blockquote>
<p>La norma prevede, quindi, che nel caso in cui la magistratura stia procedendo per uno dei reati indicati la stessa possa chiedere e ottenere da parte del ministero dell’Interno un decreto che imponga ai provider l’obbligo di oscuramento. Ci sono due punti chiave, quindi: il coinvolgimento dei provider e l’intervento del ministero.</p>
<h5>Le tecniche di filtraggio</h5>
<p>Nel nostro ordinamento gli obblighi di filtraggio e oscuramento di contenuti previsti in capo ai provider concernono il materiale pedo-pornografico, i siti non autorizzati che effettuano scommesse e il materiale coperto da diritto d’autore. Per quanto riguarda l’obbligo di oscurare <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2007/01/05/01/200701050101">materiale pedo-pornografico</a>, la segnalazione dei siti da oscurare avviene a cura del Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia. La stess <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/06038l.htm">legge che istituisce il Centro</a> impone ai provider l’obbligo (art. 19, che introduce l&#8217;art. 14-ter) di segnalare al Centro informazioni relative ai reati previsti nel caso ne vengano a conoscenza, pena sanzione amministrativa dai 50 ai 250 mila euro. I Monopoli di Stato, invece, redigono periodicamente un <a href="http://www.aams.it/site.php?page=20060213093339418">elenco dei siti</a> che devono essere oscurati a cura dei provider italiani pena sanzioni pecuniarie dai 30 ai 180 mila euro. Se interpellati dalle autorità giudiziarie, inoltre, i provider devono porre in essere «tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai contenuti» in caso di violazioni di diritto d’autore, come previsto dalla <a href="http://www.parlamento.it/leggi/04128l.htm">legge 128/04</a>, pena una sanzione pecuniaria dai 50 ai 250 mila euro.</p>
<p>Come avvengono attualmente in Italia questo tipo di procedure di filtraggio dei contenuti? In via generale, l’oscuramento di siti non legittimi viene realizzato tramite un filtro a livello di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Il_sistema_DNS_in_Internet">Dns</a>. Si impedisce, cioè, all’utente finale di accedere al contenuto redirezionando l’indirizzo Ip pubblico dal server su cui è ospitato il contenuto ritenuto illegittimo a un altro server che avverte che la pagina è irraggiungibile. Questo metodo impedisce l’accesso casuale ai contenuti, ma è anche facilmente aggirabile usando Dns di provider non italiani, tipicamente gli <a href="http://www.opendns.com/">Open Dns</a>. I quali, non essendo soggetti alle regolamentazioni del nostro paese, non effettuano alcun redirezionamento e permettono agevolmente di navigare e visualizzare ogni contenuto nonostante i filtri applicati dai provider italiani.</p>
<p>Il metodo è stato usato recentemente dalla magistratura italiana anche per “<a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">sequestrare</a>” il server di The Pirate Bay. È questo il caso che si verificherà se l’emendamento diventerà legge? Il problema è di importanza non secondaria, proprio perché l’intento del legislatore è quello di colpire attività capillari di manifestazione del pensiero che possono rientrare nei reati inclusi nell’emendamento, e che tipicamente si svolgono all’interno di social network come Facebook, per l’appunto. Che, quindi, non sono caratterizzati da un dominio e da un Ip indipendente, ma individuati a livello di piattaforma come servizi in sé e per sé e capaci di ospitare molteplici utenti su uno stesso indirizzo Ip. La conseguenza più preoccupante dell’applicazione di una simile tecnica sarebbe, pertanto, quella di rendere irraggiungibile per gli utenti che usano i Dns dei rispettivi provider l’accesso a tali piattaforme e ai loro servizi. Ma non solo.</p>
<h5>Un contenuto, tante vite</h5>
<p>Il sacrificio rischia anche di essere completamente inutile. I contenuti, soprattutto in questo momento storico, possono essere ripresi e integrati all’interno di più piattaforme dai diversi utenti che decidono di condividerli. Un testo (o un&#8217;immagine o un video), per esempio, può essere citato o ripreso integralmente da uno o più blog e da uno o più social network, con l’effetto pratico che il contenuto non si trova più solamente sul server di origine ma su diversi altri, spesso commerciali e pertanto non sotto il diretto controllo tecnico dell’utente. Ma la situazione è ancora più complessa: i contenuti sono normalmente dotati di un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Really_simple_syndication">feed Rss</a> ed è alta la probabilità che essi finiscano, in modo quasi immediato rispetto alla loro pubblicazione, in un&#8217;applicazione che rende pubblici i feed condivisi. Pensiamo a <a href="http://www.google.com/reader">Google Reader</a> o a <a href="http://friendfeed.com">FriendFeed</a>, ma anche agli altri social network che permettono all’utente di pubblicare contemporaneamente e sempre attraverso i propri feed, qualsiasi attività compiuta in rete.</p>
<p>Ancora più complesso potrebbe essere il caso in cui la commissione del reato non avvenga attraverso un blog o un contenuto comunque immediatamente riferibile alla presenza in rete dell’autore, bensì in un commento. Ci sono blog che utilizzano servizi esterni per permettere alle persone di commentare, come <a href="http://www.haloscan.com/">Haloscan</a> o <a href="http://disqus.com/">Disqus</a>, ma è possibile anche inserire commenti nei sistemi di social bookmarking come <a href="http://delicious.com">Delicious</a> oppure in FriendFeed stesso, che altro non fa se non proprio rendere commentabili tutti i contenuti dotati di feed. Giusto per terminare il labirinto del percorso che un contenuto può subire nell’attuale panorama tecnologico, e sempre in via esemplificativa e non tassativa, applicazioni come <a href="http://pipes.yahoo.com">Yahoo! Pipes</a> permettono di dotare di feed anche contenuti immessi in rete che non ne sono provvisti, con la conseguenza che l’autore del contenuto potrebbe non sapere nemmeno della utilizzazione e diffusione dei propri contenuti tramite feed.</p>
<p>Questo tipo di approccio esclude che il contenuto possa essere ritenuto come pubblicato sempre ed esclusivamente presso una unica fonte, anche perché il contenuto continua a circolare attraverso la condivisione effettuata dai contatti dell’utente. L’attuale funzionamento delle applicazioni “social”, infatti, ha generalmente l’effetto di privare anche il soggetto che per primo li ha immessi in rete della possibilità obiettiva di controllare dove e come il proprio contenuto è stato incorporato o condiviso. Inoltre, visto che il provvedimento nasce proprio in considerazione dello specifico caso di Facebook e per le pagine create per aggregare più persone in gruppi, l’unico effetto che l’oscuramento tramite Dns potrebbe raggiungere è quello di oscurare Facebook nella sua interezza, e cioè criminalizzare un intero servizio senza una base razionalmente e giuridicamente proporzionata, quale potrebbe essere una sentenza passata in giudicato.</p>
<p>La conseguenza più probabile dell’applicazione del disposto dell’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a>, anche qualora si riuscisse a imporre un filtraggio più efficace di quello tramite Dns, sarebbe dunque quella di creare un&#8217;imposizione legislativa che non avrebbe comunque la possibilità di raggiungere in concreto gli effetti che si propone di raggiungere. Non per come funziona il web contemporaneo, perlomeno. A conti fatti, il disposto dell’articolo 50-bis sembra in concreto poter raggiungere il solo effetto di creare un obbligo verso i provider che saranno destinatari degli eventuali decreti del ministero, con la conseguenza di esporre i provider stessi a un duplice rischio nel caso non riescano ad attivarsi entro le 24 ore previste. Non solo alla sanzione amministrativa, dunque, ma anche alla possibile imputazione di concorso nel reato per il quale si è chiesto l’oscuramento, insieme all’autore della violazione, per avere agevolato la commissione dell’illecito non avendo ottemperato agli ordini dell’autorità. Un paradosso, questo, se si pensa alla difficoltà di individuare l’autore originario dell’illecito in virtù di quanto abbiamo appena detto del funzionamento della rete.</p>
<h5>L’intervento del ministero</h5>
<p>Se già a livello tecnico sorgono dubbi sulla effettiva utilità del disposto dell’articolo <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&amp;leg=16&amp;id=392701&amp;idoggetto=413875">50-bis</a>, è a livello strettamente giuridico che le maggiori preoccupazioni trovano ingresso. La procedura descritta dall’art. 50-bis, infatti, prevede che il ministero dell’Interno possa discrezionalmente attivarsi a seguito di comunicazione della magistratura per emettere il decreto di oscuramento. Mentre la discrezionalità del ministero è evidenziata dall’uso del verbo “può”, intendendo quindi che non è detto che necessariamente il decreto venga emesso, non si riesce a capire se la magistratura a sua volta “possa” o “debba” effettuare tale comunicazione al ministero. Di fatto le autorità giudiziarie già adesso, come nel caso relativo a The Pirate Bay già <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">ricordato</a>, hanno il potere di ordinare ai provider quanto in loro potere per rimuovere le violazioni. C’è da dire che, nel caso The Pirate Bay, attualmente ancora in fase di definizione, l’ordinanza di sequestro del Gip di Bergamo era stata annullata per assenza di un requisito sostanziale dell’atto di sequestro, come abbiamo avuto modo di <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">analizzare in passato</a> su Apogeonline.</p>
<p>La previsione appare, comunque, ancora più grave sotto il profilo della legittimità costituzionale della procedura individuata. Il nostro <a href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">ordinamento</a>, infatti, si basa sul principio della separazione dei poteri. Il potere giudiziario, in particolare, è indipendente da tutti gli altri poteri (art. 101 della <a href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">Costituzione</a>), compreso l’esecutivo. L’Italia ha visto solo in tempi particolarmente oscuri l’ingerenza dell’esecutivo sul giudiziario, con l’effetto di rendere l’amministrazione della giustizia uno strumento politico. L’adesione all’attuale costituzione vigente imporrebbe al massimo la creazione di una ulteriore modalità di sequestro da inserire nel codice di procedura penale, lasciando comunque alla magistratura il pieno monopolio del processo senza l’intervento del ministero. Al secondo comma dell’articolo 50-bis, tuttavia, si prevede che contro il provvedimento è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria, la quale dovrà quindi sindacare su un provvedimento che avrà essa stessa stimolato (discrezionalmente o meno: come abbiamo detto la lettera della norma non è affatto chiara sul punto).</p>
<h5>I reati contemplati</h5>
<p>Le tipologie di reato indicate nell’articolo 50-bis, seppure dal punto di vista giuridico non aggiungano niente di nuovo a quello che il nostro ordinamento già prevede, per il particolare panorama del web contemporaneo assumono forme particolarmente delicate e facilmente equivocabili. Secondo la lettera della norma, la procedura può essere avviata per</p>
<blockquote><p>delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali.</p></blockquote>
<p>Le dinamiche della rete sono note quasi esclusivamente a chi la rete la vive, per il semplice fatto che <em>memi</em> e forme di critica e satira appaiono e scompaiono nel giro di pochi giorni, con codici difficili da decrittare per chi non è coinvolto quotidianamente nella conversazione globale. Non si tratta solo dei messaggi in sé e per sé, ma anche di forme di comunicazione strettamente collegate alla specifica tecnologia utilizzata &#8211; che in realtà possono esprimere forme di dissenso mentre, in tutta apparenza e nella completa inconsapevolezza della tecnologia e della conversazione o del singolo personaggio che sta esprimendo se stesso o le proprie idee, potrebbe sembrare l’esatto contrario. Il web è un codice che si evolve con grande rapidità: questa velocità ha l’effetto di rendere obsoleta una specifica comunicazione anche dopo poche settimane, sebbene sempre permanente in rete presso il blog o l’applicazione “social” dell’utente.</p>
<p>Questo argomento, delicato per le conseguenze che i fraintendimenti possono comportare, impone non soltanto alla magistratura ma anche alle altre istituzioni coinvolte nella legiferazione una ampia e profonda riflessione che non può prescindere da una informazione e presa di coscienza della natura del fenomeno che si intende regolare. Questo per garantire ai cittadini una applicazione efficace, informata, effettiva e giusta delle leggi, e una adeguata e proporzionata protezione da comportamenti che giustamente l’ordinamento sanziona. Non è un compito facile, ma è possibile auspicare che i cambiamenti avvengano per migliorare le cose.</p>
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