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	<title>Apogeonline &#187; Legge 8 febbraio 1948</title>
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	<description>Notizie e libri tra tecnologia, musica, spiritualità e filosofia</description>
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		<title>Ddl intercettazioni, tanti dubbi sulla rettifica</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L'inclusione dei «siti informatici» tra i mezzi su cui ricade l'obbligo di rettifica apre più problemi di quanti ne risolve. Chi è responsabile dei contenuti? Come lo si contatta? E soprattutto: che senso ha rettificare su un mezzo che consente la modifica e l'emendamento dei testi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0020231.pdf">disegno di legge sulle intercettazioni</a>, appena approvato alla Camera e ora in arrivo al Senato, introduce <a href="http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_987860040.html">norme di portata rilevante</a> rispetto alla disciplina vigente. L’intero testo legislativo solleva diversi punti critici. In particolare <a href="http://www.minotti.net/2009/06/10/nuovo-bavaglio-alla-rete/">ha destato</a> <a href="http://zambardino.blogautore.repubblica.it/2009/06/10/i-bavagli-veri-passano-mentre-la-rete-si-gingilla-con-la-falsa-notizia-del-dalia-approvato/">interesse</a> <a href="http://googleitalia.blogspot.com/2009/06/cosa-centrano-i-blog-con-le.html">la</a> <a href="http://punto-informatico.it/2641517/PI/Commenti/chiuso-rettifica.aspx">previsione</a> che, integrando la legge sulla stampa, menziona i «siti informatici» tra i mezzi per cui è previsto l&#8217;obbligo di rettifica entro 48 ore. Sfiorando vecchie polemiche sulla definizione di testata telematica, il testo lascia però aperti innumerevoli dubbi interpretativi e rischia di vedersi reso inefficace dalle sue stesse debolezze sia in fatto di comprensione delle caratteristiche tecnologiche sia in quanto a formulazione giuridica.<span id="more-649"></span></p>
<h5>Le regole per la stampa</h5>
<p>La <a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm">legge sulla stampa</a> dispone, come noto, gli adempimenti a cui sono soggette le pubblicazioni nel nostro ordinamento. La disciplina del settore, entrata in vigore nel 1948 e ideata dall’assemblea costituente, è stata nel tempo integrata da altri provvedimenti di legge. Tra questi &#8211; per quanto riguarda lo specifico delle testate telematiche &#8211; la <a href="http://www.senato.it/parlam/leggi/01062l.htm">legge 62 del 2001</a>, che ha esteso alle pubblicazioni telematiche gli obblighi di quelle cartacee. La legge del 2001 è stata accompagnata sin dalla sua genesi da polemiche dovute alla vaghezza dei termini con cui il legislatore all’epoca espresse gli obblighi di registrazione presso i tribunali per le testate telematiche, sollevando legittimi dubbi su che cosa dovesse essere ritenuta una testata telematica e che cosa no, e se anche i siti amatoriali fossero soggetti agli stessi obblighi.</p>
<p>Sebbene la dottrina sia pressoché uniforme nel ritenere che solo le testate telematiche che intendano avvalersi delle provvidenze stanziate per la stampa abbiano l’obbligo di registrazione presso il tribunale, si è registrato almeno un caso di interpretazione difforme della disciplina di settore. Si tratta della <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=692">nota sentenza resa dal tribunale di Modica</a> secondo la quale qualsiasi sito, anche un blog, dotato di testata identificativa, che si occupi di attualità e che abbia periodicità regolare nelle pubblicazioni sia soggetto a tale obbligo. Nel caso deciso dal tribunale di Modica la mancanza di registrazione ha qualificato il sito come stampa clandestina e sottoposto il gestore al relativo reato.</p>
<p>Dall’applicazione della legge stampa a un sito, però, discendono obblighi diversi e ulteriori rispetto alla registrazione, soprattutto nel caso in cui si verifichi la commissione di un reato attraverso la pubblicazione dei contenuti nella pubblicazione. Per chiarire tale ipotesi, l’esempio classico è quello della diffamazione commessa con il mezzo della stampa: nel caso in cui il reato di diffamazione sussista, due figure diverse dall’autore dell’articolo, il direttore o il vice direttore responsabile della pubblicazione, rispondono – fuori dai casi di concorso con l’autore dell’articolo stesso – di un reato specifico e collegato al ruolo che essi rivestono nella gestione della pubblicazione. Si tratta delle previsioni contemplate <a href="http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penale/Libro_I/Titolo_III#Art._57_Reati_commessi_col_mezzo_della_stampa_periodica">dall&#8217;articolo 57 e seguenti</a> del codice penale che, nel sancire in capo a tali soggetti l’obbligo di controllare che attraverso le pubblicazioni di cui hanno responsabilità non vengano commessi reati, prevede la loro imputabilità ogni volta che omettano di effettuare tale controllo e che quindi, per il tramite della loro negligenza, il reato venga commesso.</p>
<h5>Un&#8217;infelice scelta lessicale</h5>
<p>Nel <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0020231.pdf">ddl intercettazioni</a>, in particolare, l’obbligo di rettifica è esteso ai «siti informatici». Proprio la terminologia prescelta &#8211; siti informatici e non, per esempio, testate telematiche &#8211; ha sollevato critiche e timori in merito all’effettiva portata della disposizione. È legittimo chiedersi se la terminologia utilizzata dal legislatore possa interferire con l’interpretazione corrente che esclude l’applicazione della legge sulla stampa e dei relativi obblighi ai siti amatoriali o ai siti che comunque dall’intervento del 2001 sono stati, se pur con difficoltà ermeneutiche, ritenuti esclusi. Se la legge sulla stampa dovesse essere applicabile indiscriminatamente a tutti i «siti informatici», infatti, le conseguenze non riguarderebbero solo l’estensione dell’obbligo di rettifica a qualsiasi pubblicazione sul web, ma potrebbero comportare o aprire questioni interpretative verso la registrazione presso il tribunale e la presenza di figure quali direttore e vice direttore responsabile anche per i siti che testate telematiche non sono.</p>
<p>L’articolo 18 del ddl, integrando l&#8217;articolo 8 della legge stampa, prevede che «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono». L’<a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm#8">articolo 8</a> della legge stampa a cui fa riferimento il ddl è quello che si occupa di disciplinare il diritto di rettifica e prevede espressamente quali siano i soggetti che debbono adempiere a tale obbligo. Si tratta del direttore o del vice direttore responsabile. È legittimo pensare che la disposizione del ddl, che non costituisce un articolo indipendente ma si limita a integrare una norma preesistente, si riferisca a una struttura editoriale complessa che ha, per previsione di legge, tali soggetti e che prevede in capo a loro specifici ed espressi obblighi di controllo. Se la pubblicazione avviene sul web, questo avviene nel caso di una testata telematica soggetta a registrazione; tutti gli altri “siti informatici” dovrebbero, pertanto, essere esclusi dal focus della nuova disposizione. Se tale interpretazione sistematica dovesse essere ritenuta prevalente all’atto di applicazione della legge, il disposto del ddl intercettazioni potrebbe rimanere relegato a una infelice scelta lessicale.</p>
<h5>Chi è il responsabile dei contenuti?</h5>
<p>A conforto di tale interpretazione c’è, comunque, un ulteriore argomento di portata estremamente pratica. Come si fa a individuare la persona a cui deve essere effettuata la richiesta di rettifica nel caso specifico di un “sito informatico”, in mancanza di una disposizione di legge che renda obbligatorio al gestore dei contenuti di un sito di identificarsi? E, se del caso, quale tipo di identificazione sarebbe necessaria? Nome e cognome e un indirizzo fisico o anche un nickname/pseudonimo con una semplice email? Mentre per la stampa tradizionale e la radiotelevisione le leggi impongono l’individuazione e la pubblicazione di indirizzi fisici e di soggetti che hanno istituzionalmente (anche in via indiretta) l’obbligo di ricevere e pubblicare le rettifiche, ciò non è previsto per i siti che non siano testate telematiche o che rientrino tra quello i cui titolari sono soggetti alla <a href="http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03070dl.htm">disciplina sul commercio elettronico</a> e agli obblighi di informazione ivi previsti. Nessuna legge impone che a ogni “sito informatico” debba corrispondere in indirizzo fisico, tantomeno una mail, né l’individuazione di una figura che abbia responsabilità di controllo sui contenuti che vengono pubblicati per il tramite del sito che gestisce. E potremmo passare ore a disquisire su che cosa voglia dire &#8220;gestire&#8221; o &#8220;controllare” un “sito”, visto che il web contemporaneo è più una piattaforma che modularizza contenuti creati da diversi soggetti che una struttura monolitica come, invece, una testata giornalistica o televisiva.</p>
<p>E infatti, se adottiamo la generalità dell’espressione “siti informatici”, la corretta individuazione di chi deve adoperarsi per pubblicare la rettifica è un problema che si pone per un blog, per un social network, per un forum, per un wiki, per un sistema di feed Rss commentabili e così via. A nulla vale l’invocazione del Whois per i domini di primo livello poiché, anche a volere limitare tecnicamente la disposizione a questi ultimi, il titolare del dominio potrebbe non essere la persona fisica che ha accesso ai contenuti del sito, e perché è comunque possibile registrare un dominio senza che appaia l’indirizzo dell’assegnatario.</p>
<h5>L&#8217;incertezza del destinatario</h5>
<p>Se si avvalorasse l’ipotesi dell’estensione della disciplina della rettifica ai “siti informatici” generalmente intesi, come dovrebbe fare la parte offesa a esercitare tale diritto nei confronti di un normale sito amatoriale? Quale la prova diabolica per capire a chi indirizzare la rettifica? Ammesso e non concesso che esista una casella email pubblicata sul sito, come avere la prova legale – offerta ad esempio da una raccomandata – che la richiesta di rettifica è stata inviata? Manca la certezza del destinatario, perché la presunzione legale di appartenenza a un determinato soggetto di una casella di posta c’è solo per la posta elettronica certificata. Non può certamente farsi lo stesso discorso che vale per un nome e cognome con una via e un codice di avviamento postale per un <em>direct message</em> su Twitter. Tornando ancora alla comunicazione via email, il funzionamento dei diversi provider che offrono servizi mail non è garantito, con la conseguenza che una richiesta di rettifica potrebbe essere, ad esempio, riconosciuta come spam e mai letta. E ancora: alla ricezione di una mail, come fa l’ipotetico gestore del sito ad accertarsi che si tratti di una mail inviata dal titolare e non da un buontempone?</p>
<p>In sintesi, sia da un punto di vista giuridico-sistematico, sia da un altro più eminentemente pratico, appare difficile che un tribunale possa applicare la disposizione in materia di rettifica a un sito, a meno che il futuro o la casistica specifica non veda prevalere l’orientamento del tribunale di Modica e preveda integralmente l’applicazione della legge stampa anche alle pubblicazioni telematiche che, in via generale, non vi sarebbero soggette.</p>
<h5>La cura peggiore del male?</h5>
<p>C’è da chiedersi se, nel web, il diritto di rettifica abbia diritto di asilo o debba essere ritenuto inapplicabile, vuoi per un difetto di adeguamento legislativo, vuoi per importanti conseguenze pratiche che le estensioni ipotizzate comporterebbero. Il web è certamente un medium nuovo e diverso dai mezzi tradizionali come giornali radio e televisione, ma ha innegabilmente un ruolo di informazione e di divulgazione presso il pubblico di notizie che possono essere considerate false o, se in modo particolare riferite a un soggetto, lesive della sua reputazione. Come regolare la materia e permettere l’esercizio di un diritto che l’ordinamento riconosce?</p>
<p>A dirla tutta, le leggi già prevedono che a richiesta del magistrato i contenuti eventualmente diffamatori vengano rimossi. Ed è ragionevolmente più efficace auspicare che nel web si operi una rimozione invece che una rettifica. La rettifica ha un suo senso nei mezzi di comunicazione tradizionali. Ha, cioè, lo scopo di porre rimedio a un fatto accaduto nel passato e che si è perpetrato attraverso mezzi fisici, “analogici”, che per loro natura non possono essere modificabili. È impossibile, per fare un esempio chiaro, pretendere che venga rimosso un articolo pubblicato su un giornale cartaceo uscito ieri o un anno fa. L’unica soluzione è rettificare sul giornale di dopodomani. Sul web una reputazione lesa sarebbe meglio tutelata da una rimozione o correzione, anziché da una rettifica che interviene entro i due giorni seguenti la richiesta e che, quindi, ha la potenziale attitudine di continuare a ledere la reputazione della persona offesa. Senza considerare il fatto che la rettifica potrebbe addirittura aumentare la potenzialità lesiva dell&#8217;articolo originale, in quanto può essere letta da un’audience che non aveva avuto conoscenza del contenuto lesivo.</p>
<p>Se il problema è ineliminabile sul cartaceo o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione trasmesso con un palinsesto in un determinato momento della giornata, sul web dunque la situazione è profondamente diversa. E, potremmo aggiungere, non lo è solo perché la tutela dell’offeso si può ottenere con la rimozione dell’evento che lo ha leso, ma anche perché nel web è molto più semplice per l’offeso ribattere a una falsa notizia prendendo la parola attraverso un proprio sito, blog, social network o addirittura commentando &#8211; laddove possibile &#8211; a margine del contenuto stesso. Non resta, comunque, che seguire l’iter del ddl e osservare quali saranno le reazioni della giurisprudenza rispetto all’evoluzione del diritto di rettifica in rete.</p>
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		<title>Legalità su internet, il ddl Carlucci</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2009/02/23/legalita-su-internet-il-ddl-carlucci</link>
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		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Mai più contenuti anonimi, estensione integrale delle ipotesi di diffamazione previste per la stampa, istituzione di un comitato di controllo: sono le norme più discusse dell'ennesima proposta di legge che mira a intervenire su internet senza considerare le peculiarità dello strumento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli scorsi giorni è circolata in rete la <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/disegno-di-legge-carlucci-per-la-tutela-della-legalità-nella-rete-internet.html" target="_blank">notizia</a> di <a href="http://www.mantellini.it/?p=6382" target="_blank">un</a> <a href="atto divieto di effettuare o agevolare l'immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima." target="_blank">nuovo</a> <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33239.htm" target="_blank">disegno di legge</a>, <a href="http://punto-informatico.it/2553740/PI/Brevi/ddl-carlucci-fuori-anonimi-dalla-rete.aspx" target="_blank">promosso</a> dall’onorevole Gabriella Carlucci contenente «disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l&#8217;istituzione di un apposito comitato presso l&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni». Il provvedimento non è ancora disponibile in via <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33239.htm" target="_blank">ufficiale</a>, è ancora in prima lettura alla Camera e ancora lontano, quindi, dall’approvazione, ma ha comunque suscitato <a href="http://news.google.com/news?client=safari&amp;rls=it-it&amp;q=ddl%20carlucci&amp;oe=UTF-8&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;hl=it&amp;tab=wn" target="_blank">ampie discussioni</a> in merito alla portata di tre dei quattro commi divulgati.<span id="more-438"></span></p>
<p>Le maggiori preoccupazioni riguardano, infatti, il divieto di immettere in rete qualsiasi tipo di contenuto in forma anonima. Il divieto non sarebbe sanzionato direttamente, nel senso che solo qualora tali contenuti possano configurare un reato l’autore e coloro che hanno agevolato l’anonimato degli autori risponderebbero del reato commesso in concorso. Il disegno di legge, inoltre, estende alle ipotesi di diffamazione commesse attraverso la rete internet tutte le norme che riguardano la legge sulla stampa, «senza eccezione». Le novità sono molteplici e meritano una analisi.</p>
<h5>Il divieto di anonimato in rete</h5>
<p>Il primo comma del <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33239.htm" target="_blank">disegno di legge c 2195</a> recita:</p>
<blockquote><p>È fatto divieto di effettuare o agevolare l&#8217;immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.</p></blockquote>
<p>Due sono le condotte, quindi, che sono oggetto del comma in esame: l’immissione dei contenuti in forma anonima e l’agevolazione da parte di un terzo di tale attività. Ad una prima lettura sembrerebbe che i destinatari siano i soli fornitori di hosting e servizi web e non i provider. È vero o si tratta di un’altra norma che comunque, implicitamente, carica di responsabilità anche questi ultimi soggetti?</p>
<p>Per rispondere compiutamente a questa domanda bisognerebbe capire che cosa si intende con il richiamo all’anonimato e cioè se il divieto di essere anonimi coinvolga una riferibilità precisa al soggetto, che quindi non deve potere immettere alcun contenuto in rete se non con nome e cognome ed – eventualmente – altri dati, oppure se ci si debba riferire a quello che è comunemente noto come “anonimato protetto”. Attraverso l’anonimato protetto, infatti, è possibile utilizzare pseudonimi a patto che l’iscrizione alla piattaforma che permette l’immissione dei contenuti in rete sia avvenuta con dati reali e veritieri. Il fine è quello di potersi esprimere correntemente in forma anonima ma di potere essere anche identificati o identificabili nel caso in cui le autorità competenti chiedano l’identificazione della persona autrice del contenuto.</p>
<p>La lettera della norma tace, ma è plausibile che ci si voglia riferire alla seconda ipotesi. In questo momento storico nel nostro ordinamento non esiste norma che imponga l’identificazione della persona che usufruisce di un servizio web. Sono, invece, i singoli contratti o termini di servizio che impongono all’utente di fornire dati reali all’atto dell’iscrizione e, sempre contrattualmente, responsabilizzano lo stesso utente ad avere cura delle proprie credenziali di autenticazione (username e password). In caso di commissione di un illecito il fornitore di contenuti ha un interesse proprio a che l’autore dell’illecito sia individuato, ma non ha l’obbligo giuridico di individuarlo: spetta alle autorità competenti.</p>
<h5>Identità certe, incerte e collettive</h5>
<p>Secondo la prassi d’uso, se il servizio è a pagamento la riferibilità al soggetto è imposta e raggiunta da esigenze contrattuali. Pensiamo, ad esempio, all’acquisto di un dominio o a un qualsiasi account premium dove, per il semplice fatto di dovere utilizzare una carta di credito, il provider del servizio dispone di nome e cognome, indirizzo di fatturazione e, generalmente, dei dati bancari dell’utente. Sempre nei termini di servizio sono, inoltre, presenti clausole che attribuiscono all’utente la responsabilità della segretezza e della custodia del proprio account e stabiliscono, salva prova contraria, la presunzione che qualsiasi attività effettuata attraverso quell’account sia stata effettuata personalmente dall’utente. Sempre questi servizi, inoltre, impongono il rispetto di precisi limiti di età al fine di impedire ai minori (che magari hanno la capacità tecnica di usare le piattaforme, ma non hanno la capacità giuridica di concludere un contratto) l’uso dei propri servizi.</p>
<p>Le piattaforme che ospitano contenuti o che forniscono servizi che permettono la comunicazione o l’interazione fra utenti, però, possono essere utilizzate in modo gratuito con la conseguenza che il fornitore del servizio dispone, molto spesso, di dati che possono essere fasulli poiché non li verifica in concreto. Quest’ultimo aspetto, come si può intuire, ha un evidente limite pratico: l’utente difficilmente legge i termini di servizio quando si iscrive a una qualsiasi piattaforma e anche qualora fosse a conoscenza delle limitazioni che gli vengono imposte, il gestore non ha modo di verificare che esse vengano rispettate &#8211; con la conseguenza che, in caso di problemi dovuti all’attività effettuata da un utente può rischiare interruzioni del servizio così come doversi difendere da una eventuale accusa di concorso nel reato con l’autore.</p>
<p>Questa è la principale ragione per cui la quasi totalità dei servizi impone la verifica via email dell’iscrizione alla piattaforma e permette di effettuare l’accesso non (soltanto) con la username scelta dall’utente ma con l’email. Questo meccanismo fa si che l’utente non possa iscriversi e usare nel tempo il proprio account con email istantanee (cioè indirizzi email creati ad hoc per iscriversi a un servizio e che durano solo pochi minuti) e debba invece disporre di una mail permanente, vera, ad esso riferibile. La ragione principale di questa strategia è quella di arrivare, un po’ come le scatole cinesi, a una serie di dati che, letti in modo incrociato, permettano l’individuazione della persona ove ce ne sia bisogno. Ipotizzando, infatti, la commissione di un reato, l’indagine per l’individuazione del soggetto partirà certamente dall’analisi del singolo servizio attraverso cui il reato è stato commesso. In seguito saranno verificati i dati in possesso dal gestore del servizio, dall’utenza si arriverà quindi alla mail fornita per l’identificazione e, ancora, all’acquisizione dei dati presso il gestore della mail, e si incroceranno i risultati ottenuti con i file di log nell&#8217;ipotesi conservati dai provider. Gli autori di eventuali reati, quindi, sono già identificabili.</p>
<p>Non tutti i servizi disponibili su web possono, comunque, da soli fornire dati utili. Ciò perché è sempre possibile aprire un&#8217;utenza non permanente e al solo fine di commettere un reato: pensiamo all&#8217;iscrizione a un social network con una <a href="http://10minutemail.com/10MinuteMail/index.html" target="_blank">mail istantanea</a> effettuata al solo fine di inserire un commento molesto verso un altro utente per poi abbandonare l’account. Le mail temporanee sono un servizio neutrale ed utile, soprattutto per proteggere gli utenti dallo spam che può derivare da una iscrizione a un servizio. Esistono poi servizi che periodicamente rendono disponibili credenziali di autenticazione pubbliche, come il noto <a href="http://www.bugmenot.com/" target="_blank">Bugmenot</a>, il quale ha il solo fine di evitare lo spamming commerciale che deriva dalle iscrizioni e permettere la consultazione occasionale di quotidiani telematici o, comunque, di dare l’accesso a un servizio temporaneo evitando l’iscrizione personale.</p>
<h5>Concorso nel reato</h5>
<p>La rete, come si vede, rende disponibili diverse tecnologie che permettono comunque di inserire contenuti o partecipare alle conversazioni senza bisogno di identificarsi. Il primo comma del disegno di legge stabilisce che è vietato agevolare l’immissione anonima di contenuti. Il secondo comma, invece, stabilisce che:</p>
<blockquote><p>I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o identificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1. sono da ritenersi responsabili &#8211; in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime &#8211; di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.</p></blockquote>
<p>Secondo tale disposto, per parlare di un&#8217;eventuale corresponsabilità dei soggetti che agevolano l’anonimato devono sussistere gli elementi del concorso nel reato che, secondo l’articolo 110 del <a href="http://studiocelentano.it/codici/cp/codicepenale001.htm" target="_blank">codice penale</a>, devono concretizzare una cooperazione intenzionale sia nella commissione del reato sia nella volontà di concorrere nel reato. L’elemento soggettivo, quindi, è chiave affinché questo tipo di responsabilità possa dirsi configurabile. Sotto questo aspetto, le diverse tecnologie che rendono disponibili credenziali di autenticazione distribuite, proprio per il carattere di neutralità che le caratterizza, difficilmente potrebbero vedersi condannare in concorso con l’autore del reato.</p>
<p>Non dissimile, allo stato dei fatti e alla lettera del disegno di legge, è la situazione dei gestori dei servizi poiché, anche qualora venisse creato un obbligo giuridico di verificare l’identità di tutti i loro utenti, si assisterebbe – nel caso in cui un utente riuscisse a registrarsi con dati falsi o attraverso un servizio anonimo – di un reato omissivo proprio, consistente nell’avere negletto il controllo sull&#8217;identificazione (qualora il ddl individui modalità e soggetti in capo a cui tale controllo deve sussistere). Il concorso potrebbe, invece, sussistere se il controllo fosse stato volontariamente omesso al fine di agevolare la condotta dell’autore del reato.</p>
<p>Qual è l&#8217;ostacolo affinché la norma esaminata possa dirsi efficace? È necessario stabilire in capo ai gestori dei servizi regole tecniche che permettano loro di adeguarsi all’eventuale obbligo di identificazione in modo da potere dimostrare, viste tutte le difficoltà poste dalle tecnologie disponibili, che hanno fatto il possibile per verificare le credenziali di autenticazione dell’utente. In questo caso, poiché la maggior parte dei gestori di servizi non dispongono di sportelli aperti al pubblico, l’unico modo sembra l’invio di una fotocopia cartacea di un documento di identità o di una lettera di assunzione di responsabilità alla stregua di <a href="http://www.nic.it/domini/lettere_ar.html">quanto avviene</a> per la registrazione di un dominio geografico italiano. Il problema, in questo caso, sarà riuscire a rendere cogente tale obbligo anche per tutte le piattaforme che permettono l’immissione di contenuti in rete non soggetti alla legge italiana, come Facebook, Youtube, l’enciclopedia collaborativa Wikipedia e tutti i più popolari servizi web.</p>
<p>Poste tutte le difficoltà evidenziate, è chiaro come il ruolo dei provider sia e rimanga centrale. Attualmente e a prescindere dalle <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/02/19/19/200802191901">numerose proroghe</a>, i fornitori di connettività hanno l’obbligo di conservare i dati di traffico dei loro utenti e le procure possono acquisirli (nell&#8217;ipotesi in cui si proceda per un reato comune entro 6 mesi, nei casi dei reati più gravi entro 24 mesi). Sorge il dubbio che attraverso il disegno di legge possano essere ampliati anche i termini di acquisizione di tali dati con conseguenti ulteriori obblighi di conservazione in capo ai provider.</p>
<h5>La diffamazione e la stampa</h5>
<p>Il disegno di legge prevede un <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/disegno-di-legge-carlucci-per-la-tutela-della-legalità-nella-rete-internet.html" target="_blank">terzo comma</a> dedicato alla diffamazione, nel quale si stabilisce che</p>
<blockquote><p>Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l&#8217;applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.</p></blockquote>
<p>Questa disposizione è particolarmente preoccupante per due aspetti. Il primo relativo all’estensione indiscriminata di ogni applicazione relativa alla stampa alla diffamazione commessa attraverso internet. Il secondo per il ruolo del costituendo Comitato per la tutela della legalità della rete Internet presso l’autorità garante per le comunicazioni.</p>
<p>Riguardo al primo aspetto, il problema più evidente dell’estensione al web della <a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm" target="_blank">legge sulla stampa</a> fa pensare all’applicabilità dei <a href="http://studiocelentano.it/codici/cp/codicepenale001.htm" target="_blank">reati propri</a> di omissione di controllo che il codice penale (artt. 57 e seguenti) attribuisce al direttore e al vice direttore responsabile di una testata per avere omesso di controllare i contenuti che vengono pubblicati, se le pubblicazioni sono periodiche. Questi soggetti, infatti, hanno l’obbligo giuridico di controllare qualsiasi contenuto pubblicato e possono rispondere del reato qualora omettano di effettuare tale controllo, oppure di concorso con l’autore del reato qualora siano consapevoli dell’offensività del contenuto ma decidono di pubblicarlo ugualmente. La disposizione fa temere eventuali sviluppi nel senso di porre ulteriori obblighi non solo ai gestori delle piattaforme ma anche agli stessi utenti che gestiscono spazi aperti alla discussione, come un blog con commenti, un profilo su un social network commentabile eccetera.</p>
<p>Posto che esistono servizi, come <a href="http://friendfeed.com">Friendfeed</a>, che non permettono di cancellare i commenti inseriti da altri utenti, quali possono essere i problemi di un utente smemorato che, accidentalmente, non ricordi più con quale email o con quali credenziali di autenticazione accedeva a un blog, magari da tempo abbandonato e sul quale ha lasciato liberi i commenti? Probabilmente non potremo più scordarcene, se vogliamo dormire sonni tranquilli.</p>
<p>La situazione può ulteriormente complicarsi. I reati commessi a mezzo stampa, infatti, prevedono anche l’ulteriore ipotesi della stampa clandestina o della stampa non periodica. In questi due casi, se non sono state osservate le prescrizioni in materia di stampa periodica e non periodica o se non si riesce ad identificare l’autore del reato, “editore” o “stampatore” possono rispondere del reato di omissione di controllo. In Italia abbiamo già avuto un caso di <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=692" target="_blank">condanna per stampa clandestina di un blog</a>, sebbene il caso giurisprudenziale è, sinora, rimasto un precedente isolato e la giurisprudenza sia attualmente consolidata nell’applicare le regole in materia di stampa alle sole testate telematiche registrate. Sorge, quindi il dubbio che, dalla lettera del terzo comma del disegno di legge, una probabile evoluzione riguarderà l’introduzione di obblighi di controllo sui contenuti anche in capo agli utenti.</p>
<h5>Ipotesi di registrazione</h5>
<p>Più difficile, invece, appare l’obbligo di <a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm#16" target="_blank">registrare</a> come testate telematiche ogni servizio che si utilizza per immettere contenuti in rete, anche perché per i servizi di microblogging e di social networking tale ipotesi sarebbe concretamente impossibile per difetto dei requisiti necessari alla registrazione. Il secondo aspetto controverso della disposizione in esame riguarda l’ultimo capoverso del terzo comma nella parte in cui si dispone che</p>
<blockquote><p>Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l&#8217;applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.</p></blockquote>
<p>Non è chiaro a quali insormontabili problemi tecnici e a quali misure ci si stia riferendo, ma il ruolo dell’istituendo Comitato pare sovrapporsi ai poteri del giudice il quale, perito fra i periti, ha sempre facoltà di nominare consulenti tecnici che lo aiutino a valutare la situazione e sempre nel rispetto dei poteri che gli sono conferiti dalle norme vigenti. È, inoltre, lecito chiedersi come saranno scelti tali periti e con quali competenze e quanto numeroso sarà il personale di cui il Comitato dovrà disporre per fare fronte a tutte le esigenze della magistratura, con quale tempistica potrà provvedere a dare una risposta, se e come questa risposta sarà eventualmente impugnabile dalle parti, quali vincoli verranno posti al magistrato dal parere del Comitato.</p>
<p>Moltissimi sono, dunque, i quesiti lasciati aperti dal disegno di legge: non ci rimane che attendere una versione ufficiale per poterli valutare in modo più approfondito.</p>
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