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	<title>Apogeonline &#187; commercio elettronico</title>
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	<description>Notizie e libri tra tecnologia, musica, spiritualità e filosofia</description>
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		<title>Romani bis, altrettanti problemi interpretativi</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2010/03/03/romani-bis-altrettanti-problemi-interpretativi</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dopo le polemiche delle settimane scorse, il provvedimento che recepisce una direttiva comunitaria in materia di audiovisivi è stato modificato e approvato. Esclusi dal provvedimento gli "utenti privati", ma restano ancora dubbi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://download.repubblica.it/pdf/2010/dlgs-romani.pdf">decreto Romani</a> che recepisce la <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:01:IT:HTML">direttiva 2007/65 CE</a> in materia di audiovisivi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in questi giorni. Lo schema di decreto legislativo era stato accompagnato <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2010/01/25/decreto-romani-tanti-dubbi-interpretativi">da numerose perplessità</a> ed è stato, ora, modificato. In modo particolare, per quanto riguarda la disciplina degli audiovisivi sul web, le novità sostanziali snelliscono la procedura di autorizzazione (che si risolve in una mera dichiarazione di inizio attività). Si escludono, inoltre, dalla definizione di media audiovisivi i contenuti generati da «utenti privati nell’ambito di comunità di interesse». Non sembra, invece, esserci la chiarezza auspicata in merito alle categorie di soggetti che dovranno rispondere agli obblighi previsti dalla nuova normativa, in modo particolare per il mancato raccordo con la disciplina in materia di commercio elettronico. La disciplina, comunque, deve ancora essere completata sul piano regolamentare dall’Agcom e il giudice eventualmente chiamato ad applicarla dovrà comunque interpretarla secondo i principi del diritto comunitario. Cerchiamo di capire quali possono essere, quindi, le aspettative per la nuova regolamentazione per gli audiovisivi in campo internet.<span id="more-2300"></span></p>
<h5>Conflitto con la direttiva</h5>
<p>Il raccordo con la <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=:IT:">direttiva in materia di commercio elettronico</a> (recepita in Italia con il <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm">decreto legislativo 70/03</a> è cruciale poiché la direttiva audiovisivi si propone di regolamentare anche i contenuti veicolati tramite web. Per questa ragione quest’ultima stabilisce espressamente regole di conflitto che dovrebbero essere osservate dagli stati in sede di recezione e che vale la pena menzionare. Le regole sono espresse dai <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:01:IT:HTML">consideranda 8, 23 e 35</a>. Il <em>considerando</em> 8 stabilisce una prevalenza delle disposizioni della direttiva audiovisivi su quelle della direttiva sul commercio elettronico, a meno che la prima non faccia espressamente salve disposizioni della seconda. Ciò avviene con il <em>considerando</em> 23 che in materia di responsabilità editoriale stabilisce che devono preservarsi le deroghe di responsabilità della direttiva sul commercio elettronico, con conseguente esclusione della responsabilità del fornitore dei servizi della società dell’informazione per i contenuti veicolati dagli utenti dei suoi servizi.</p>
<p>Il <em>considerando</em> 35, ancora, stabilisce che le restrizioni alla libera fornitura dei servizi a richiesta (che secondo la direttiva sono tutti i servizi non lineari, on demand) dovrebbero essere possibili solo conformemente a condizioni e procedure che riprendano quelle già stabilite dall’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/31/CE. La disciplina cui si riferisce il <em>considerando</em> in esame riguarda la possibilità di limitare la circolazione dei servizi della società dell’informazione e individua motivi quale la prevenzione dei reati, la lesione della dignità umana, la difesa nazionale, la difesa dei consumatori purché la misura sia necessaria, giustificata da un pregiudizio, proporzionata. Limitazioni per motivi diverse possono essere adottate solo col parere favorevole della Commissione.</p>
<p>La direttiva sul commercio elettronico al fine di tutelare la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento stabilisce, ancora, l’assenza di autorizzazioni preventive o altri requisiti a effetto equivalente, disposizione ripresa dal considerando 15 della direttiva audiovisivi che stabilisce che «nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi». Il decreto, nonostante tutti questi puntuali richiami, cita la direttiva sul commercio elettronico solo per definire il «fornitore di servizi interattivi associati» individuandolo in chi «fornisce servizi della società dell&#8217;informazione ai sensi dall&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n . 70». Tale decreto, lo ricordiamo, è quello che in Italia ha recepito la direttiva sul commercio elettronico, e non è richiamato nel decreto ad altri fini. Quello che sarà necessario capire, quindi, è il tipo di responsabilità a cui potrebbe andare incontro il fornitore di servizi della società dell’informazione che fornisce hosting video (o affitta server streaming, ad esempio) e se e in quali modi, alla luce del decreto Romani, la può condividere o attribuire ai propri utenti.</p>
<h5>Responsabilità editoriale, a chi spetta?</h5>
<p>L’analisi del concetto di responsabilità editoriale espresso dal decreto può, quindi, aiutare a sbrogliare la matassa. Nelle definizioni dell’articolo 4 del decreto la responsabilità editoriale è l&#8217;esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione in un  catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. In materia di responsabilità editoriale, la direttiva si occupa di prevedere un’ipotesi particolare. Il considerando 19, infatti, stabilisce che: «Ai fini della presente direttiva, la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe escludere le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi».</p>
<p>Nel decreto il disposto del considerando è effettivamente recepito stabilendo che sono escluse dalla definizione di «fornitore di servizi» le persone «fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi». A chi spetta, quindi, nel caso di un fornitore di hosting come YouTube o di una offerta di server streaming che permette a terzi di diffondere contenuti audiovisivi, la qualifica di fornitore di servizi?  L’attività ermeneutica è ardua e si richiede che debba escludersi dall’applicazione della direttiva il fornitore di servizi che non fa altro che trasmettere programmi. Basta questo? Non ancora.</p>
<h5>Se la cui comunità di interesse è il mondo</h5>
<p>Sappiamo che i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell&#8217;ambito di comunità di interesse non rientrano nella disciplina. Rimane il legittimo dubbio se la diffusione nel web ad un pubblico indiscriminato (come accade immettendo video su YouTube e Vimeo ad esempio) possa essere ritenuta rientrante nell’ipotesi di comunità di interesse o meno. Rimane, ancora, il dubbio, di come interpretare la selezione dei programmi e l’organizzazione in catalogo individuata dall’art. 4 richiamato. L’indicizzazione dei contenuti è una selezione? I video del giorno o i video più popolari sono una selezione? E l’organizzazione può essere la visualizzazione, ad esempio, in una playlist di video? O il criterio tematico? E, ancora, cos’è un catalogo? I video più guardati nella settimana, i video preferiti dai tuoi contatti, i video più popolari nella tua nazione, ancora, sono cataloghi oppure no?</p>
<p>La conseguenza di una risposta affermativa o negativa a tutte queste domande potrebbe, nella peggiore delle ipotesi, comportare l’esclusione o l’inclusione tra i soggetti cui la disciplina del decreto si riferisce, con un eventuale coinvolgimento di utenti o di fornitori di hosting o streaming che eseguano una qualsiasi attività di organizzazione dei contenuti. Se il contenuto caricato da un utente su una piattaforma come YouTube, quindi, è diffuso su internet, la responsabilità dell’utente dipenderà dalla possibilità o meno di limitare la circolazione del video a una comunità di interesse. Al tempo stesso, la responsabilità del gestore della piattaforma può dipendere da attività semplici come l’indicizzazione dei contenuti, la loro organizzazione in qualsiasi forma. Un’ardua sentenza, insomma, aspetta i posteri.</p>
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		<title>Filtri a PirateBay, un pericoloso precedente</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2010/02/15/filtri-a-piratebay-un-pericoloso-precedente</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture digitali]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
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		<category><![CDATA[Tribunale di Bergamo]]></category>

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		<description><![CDATA[Una serie di misure nazionali e internazionali contro The Pirate Bay stanno mettendo a rischio diritti civili sacrosanti nel nome della lotta alle violazioni del copyright]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono giorni importanti per la questione dei diritti civili su internet in generale e per The Pirate Bay in particolare. La battaglia legale, in corso in Italia come in diversi stati europei, rischia di cambiare l’interpretazione sinora affermatasi in materia di responsabilità degli internet provider in merito alle attività poste in essere dai propri utenti e di imporre i filtraggi ai siti web indesiderati come ultima contromisura per arginare il fenomeno del file sharing.  Il rischio è, quindi, che le regole in materia di tutela del diritto d’autore finiscano per erodere principi fondamentali comuni agli stati dell’Unione europea come il diritto alla libertà di espressione, alla privacy e quello recentemente affermato dall’art. 1 della <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/513&amp;format=HTML&amp;age">direttiva quadro in materia di telecomunicazioni</a>. Sancendo il diritto all’accesso a internet e all’uso dei servizi offerti tramite web, la direttiva stabilisce che questo può essere limitato solo come ultima possibile linea d’azione e con misure che siano appropriate, proporzionate e necessarie.<span id="more-2148"></span></p>
<h5>Estrema ratio</h5>
<p>In questi giorni, in <a href="http://blog.tntvillage.scambioetico.org/?p=5292">Italia</a> e in <a href="http://torrentfreak.com/danish-isps-to-fight-the-pirate-bay-block-090205/">Danimarca</a> si stanno svolgendo processi analoghi in merito alla possibilità di sospendere l&#8217;attività del noto tracker a causa della presenza di torrent relativi a opere protette caricati dagli utenti nel sito. In entrambi i casi il risultato &#8211; sebbene in via provvisoria, trattandosi di giudizi ancora in attesa di decisione definitiva &#8211; ha coinvolto soggetti terzi sia all&#8217;attività di Pirate Bay sia a quella degli utenti che utilizzano torrent relativi a opere protette, e cioè i fornitori di connettività, ai quali è stato imposto di inibire con filtri l&#8217;accesso dei loro abbonati al sito. Mentre in Danimarca, però, gli Isp <a href="http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-plans-to-sue-ifpi-090206/">stanno opponendo rifiuto</a> di ottemperare all’ordine e hanno annunciato che ricorreranno, in Italia il filtro è stato reso operante nel giro di pochi giorni.</p>
<p>La soluzione del filtraggio del tracker lato Isp non è nuova nel panorama  europeo, poiché è praticata già <a href="http://www.sbpost.ie/post/pages/p/story.aspx-qqqt=NEWS-qqqs=news-qqqid=39782-qqqx=1.asp">in Irlanda</a> (da un solo provider, per evitare la prosecuzione di controversie legali) e <a href="http://www.pcpro.co.uk/news/251609/bt-blocks-off-pirate-bay">nel Regno Unito</a> (volontariamente da un Isp per la telefonia mobile), mentre <a href="http://torrentfreak.com/government-blocks-torrent-site-citizens-protest/">in Bulgaria</a> già nel 2007 il governo è riuscito a imporre il filtraggio per un tracker locale. In Olanda la principale <em>collecting society</em> <a href="http://translate.google.com/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=en&amp;ie=UTF-8&amp;layout=1&amp;eotf=1&amp;u=http%3A%2F%2F3voor12.vpro.nl%2Fartikelen%2Fartikel%2F42987504&amp;sl=nl&amp;tl=en] nei giorni scorsi e in pendenza [http://translate.google.com/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=en&amp;ie=UTF-8&amp;layout=1&amp;eotf=1&amp;u=http%3A%2F%2Fzoeken.rechtspraak.nl%2Fresultpage.aspx%3Fsnelzoeken%3Dtrue%26searchtype%3Dljn%26ljn%3DBJ4466&amp;sl=nl&amp;tl=en">ha annunciato</a> di essere in procinto di chiedere la stessa contromisura. Nella stessa Danimarca, tra l’altro, già nel 2006, <a href="http://www.zeropaid.com/news/7880/is_allofmp3_finished/">per ordine della magistratura</a> i provider dovettero filtrare l’accesso al sito russo AllOfMP3, colpevole di vendere (con una licenza in regola con le leggi di diritto d’autore locali dell’epoca) file musicali non protetti da Drm e a prezzi significativamente più bassi. L’esistenza del sito creò, tra l’altro, un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/AllOfMP3">incidente diplomatico</a> fra Stati Uniti e Russia tanto da mettere in pericolo l’ingresso di quest&#8217;ultima nella World Trade Organization.</p>
<p>In Norvegia, invece, <a href="http://newteevee.com/2010/02/10/court-norwegian-isp-wont-have-to-block-the-pirate-bay/">pochi giorni fa</a> si è concluso definitivamente l’ultimo grado di un analogo giudizio e la Suprema Corte norvegese ha concluso che gli Isp locali non dovranno bloccare l’accesso a Pirate Bay. Lo stato, però, non appartiene al territorio dell’Unione Europea e quindi la decisione non è destinata a influenzare direttamente l’interpretazione comunitaria delle discipline. <a href="http://www.mi2n.com/press.php3?press_nb=127042">In Belgio</a>, infine, la questione <a href="http://www.sabam.be/website/data/Communiques_de_presse/SABAM_vs_Tiscali_3.2.10_eng.pdf">è stata deferita</a> alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ma il processo non riguardava direttamente Pirate Bay bensì la possibilità di impedire il file sharing tramite filtri.</p>
<h5>Discipline in conflitto</h5>
<p>In tutti i casi oggetto di controversia giudiziale e, in modo particolare, per il <a href="http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=240459&amp;searchCode=H">deferimento belga</a> alla Corte di Giustizia dell’Unione, la decisione sulla presunta responsabilità di chi gestisce Pirate Bay è accompagnata dalla richiesta di contromisure inibitorie per impedire che gli utenti dei rispettivi stati continuino a scaricare illegalmente. La legittimità di simili provvedimenti deve, quindi, superare il vaglio di un bilanciamento tra due interessi giuridici che convivono sulla carta, ma sembrano essere contrapposti nella realtà: quello dei titolari di diritti d&#8217;autore a vedersi remunerati per le opere sotto la loro tutela e quello dei fornitori di servizi della società dell&#8217;informazione a continuare a prestare la loro attività senza dover sorvegliare o controllare e, di conseguenza, essere ritenuti responsabili per le attività poste in essere dai loro utenti.</p>
<p>La questione è espressamente regolata due diverse discipline, entrambe oggetto di interventi comunitari – pertanto destinate a subire conseguenze analoghe e interpretazioni uniformi negli Stati dell&#8217;Unione – e cioè la disciplina <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm">in materia di commercio elettronico</a> e quella in materia di <a href="http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm">diritto d&#8217;autore</a>. Come è noto, il legislatore comunitario da un lato <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2007/05/02/19/200705021901">ha inasprito</a> le conseguenze civili e penali per le violazioni dei diritti di sfruttamento economico previsti dal diritto d&#8217;autore, dall&#8217;altro ha voluto assicurare con una clausola di salvaguardia l&#8217;attività di impresa su web, evitando che eventuali processi derivanti da attività illecite perpetrate dai rispettivi utenti ne possano compromettere l&#8217;attività economica.</p>
<p>La <a href="http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l24204_it.htm">direttiva sul commercio elettronico</a>, infatti, esime i provider dal dovere controllare che attraverso i loro servizi possano essere commessi illeciti e, <a href="http://www.interlex.it/testi/00_31ce.htm#15">nel sancire la regola generale</a> della loro irresponsabilità per quelle attività che non hanno direttamente causato, li sottopone al solo obbligo di dovere collaborare con le autorità del paese nel quale sono stabiliti e nel quale si procede per l&#8217;illecito. Essi, come chiarito dalla Corte di Giustizia europea, <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0275:it:HTML">non sono obbligati</a> a svelare l’identità dei loro utenti nei procedimenti civili e la legge italiana sul diritto d’autore, con l’introduzione dell’art. 68-bis in seguito al recepimento della <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:it:HTML">direttiva 2000/29CE</a> raccorda la disciplina sul diritto d’autore <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03068dl.htm">con quella sul commercio elettronico</a>, salvaguardando le ipotesi ivi previste di irresponsabilità.</p>
<p>La questione che in questo momento è cruciale per il nostro ordinamento e quello dell’Unione europea è se l’imposizione di un filtro possa ritenersi attività legittima ai sensi della direttiva sul commercio elettronico e se sia compatibile con gli altri diritti tutelati costituzionalmente dagli Stati e dall’Unione. È evidente, quindi, come in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia (attesa per il 2012) le soluzioni che andranno ad affermarsi nel resto dell’Unione potranno tra loro influenzarsi e segnare di conseguenza un importante precedente destinato a travolgere le regole relative all&#8217;utilizzazione di un servizio nel caso in cui gli utenti condividano opere protette da diritto d&#8217;autore senza averne diritto.</p>
<p>Se sarà possibile affermare la responsabilità dei gestori di Pirate Bay per rendere reperibili i file torrent per scaricare opere sarà analogamente possibile affermare la responsabilità di servizi come YouTube per la possibilità di condivisione di file audiovisivi protetti, di Flickr per la possibilità di condivisione di immagini protette, di Isuu o Scribd per la possibilità di condivisione di opere letterarie protette e così via. E, al tempo stesso, se è possibile imporre ai provider l&#8217;obbligo di inibire agli abbonati l&#8217;accesso a Pirate Bay sarà possibile imporre lo stesso obbligo qualora violazioni di diritto d`autore venissero riscontrate nei servizi appena nominati.</p>
<h5>La situazione in Italia</h5>
<p>Il processo promosso in Italia contro i gestori di The Pirate Bay ha avuto il suo atto di inizio <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2008/10/13/19/200810131901">nel 2008</a>, quando ad agosto il tribunale di Bergamo ha disposto per la prima volta il <a href="http://www.ictlex.net/?p=934">filtraggio a titolo di sequestro preventivo</a>, ordinando ai provider di inibire l’accesso al tracker e a tutti i relativi alias “presenti e futuri”. Il provvedimento di sequestro ebbe, all’epoca, vita breve e venne annullato dal Tribunale del Riesame di Bergamo perché il codice di procedura penale non permette di comprendere il filtraggio tramite Dns tra gli strumenti di sequestro preventivo. Contro questa decisione il pubblico ministero proponeva ricorso in Cassazione: il ricorso <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/12/cassazione-sentenza-49437-2009.pdf">è stato accolto</a> e il Tribunale del riesame, in questo caso in sede di rinvio, <a href="http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/doc/riesame-bis_bg-TPB_lowres.pdf">ha confermato la legittimità</a> del sequestro operato ed emesso un nuovo ordine ai fornitori di connettività.</p>
<p>Bisognerà attendere almeno la sentenza in primo grado per capire se è possibile e su quali basi ritenere responsabile in concorso coi propri utenti un server che non ospiti file protetti, ma che si limiti a fornire hosting e un motore di ricerca interno a utenti che utilizzano tale spazio per condividere file i quali danno informazioni sui file in condivisione (perché questo è, tecnicamente, un file torrent). Quello che è certo è che il provvedimento inibitorio emesso dal tribunale bergamasco ha la potenzialità di essere esteso anche a tipi di reati diversi da quelli di diritto d’autore, come ad esempio i reati di opinione o contro l’onore.</p>
<h5>L&#8217;effetto discriminatorio</h5>
<p>La questione dell&#8217;utilizzazione di filtri e la necessaria cooperazione dei fornitori di connettività derivano da una situazione concreta, quella dei limiti territoriali imposti ai giudici nell’emettere i loro provvedimenti. Normalmente se il server si trova nello stato in cui si sta procedendo, il filtraggio non è necessario e si potrà procedere a rimuovere direttamente i contenuti. Quando ciò non è possibile le autorità si scontrano con l&#8217;evidente difficoltà di emettere un ordine transfrontaliero che dovrà essere eseguito dalle autorità locali in cui si trova il server. La soluzione non è sempre agevole e spesso non porta a un risultato pratico in grado di permettere alle prove poi acquisite di essere utilizzate in dibattimento nello stato richiedente, anche e soprattutto per via della mancata armonizzazione delle regole di procedura penale dei vari stati.</p>
<p>A fare le spese di questo stato di fatto, però, rischiano di essere i diritti civili. Mentre in un sequestro su un server locale è possibile mettere offline solo e specificamente i contenuti illegittimi, mantenendo le attività legali a esso correlate, nel filtraggio – sia esso tramite Dns che per Ip geografico- è l&#8217;intera nazione dello stato in cui si procede a trovarsi impossibilitata a raggiungere l&#8217;intero server, incluse le funzionalità legittime. L`attività illegale, d&#8217;altro canto, continuerà a permanere. È necessario, inoltre, aggiungere, che il sistema di filtraggio è tecnicamente aggirabile con accorgimenti molto semplici e in sé tecnicamente leciti (il filtro si risolve, infatti, unicamente come un ordine al fornitore di connettività, ma non impedisce al cittadino di usare tecnologie lecite come un proxy o di accedere alla navigazione con Dns differenti rispetto a quelli automaticamente forniti dal provider).</p>
<p>Il problema non è tanto l’utilità pratica dei filtri, quanto l’effetto del ricorso a una simile tecnica per impedire ai cittadini l’accesso a un contenuto e la sua attitudine a estendersi ad altri casi diversi, anche profondamente diversi, da quello di Pirate Bay -  specie in un momento in cui il file torrent è sostituito dai <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Magnet_URI_scheme">link magnet</a>, che rendono inutile l’attività del sito e permettono agli utenti di scambiarsi file semplicemente cliccando un link  da una mail, una chat o un social network qualsiasi. Il risultato è che filtrare un tracker ai fini della tutela di diritto d’autore ha un effetto pressoché nullo e permane, invece, il rischio di trasformare il web da una realtà globale a una realtà locale, dove i contenuti accettabili per un determinato stato sono ammessi e quelli non accettabili non lo saranno. Probabilmente il diritto d’autore, nonostante sia una disciplina pesantemente messa sotto scacco da Internet, dunque bisognoso di nuove e diverse forme di tutela, non può ritenersi adeguatamente protetto con questo mezzo e a questo prezzo.</p>
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		<title>Ddl intercettazioni, tanti dubbi sulla rettifica</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Berlingieri</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L'inclusione dei «siti informatici» tra i mezzi su cui ricade l'obbligo di rettifica apre più problemi di quanti ne risolve. Chi è responsabile dei contenuti? Come lo si contatta? E soprattutto: che senso ha rettificare su un mezzo che consente la modifica e l'emendamento dei testi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0020231.pdf">disegno di legge sulle intercettazioni</a>, appena approvato alla Camera e ora in arrivo al Senato, introduce <a href="http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_987860040.html">norme di portata rilevante</a> rispetto alla disciplina vigente. L’intero testo legislativo solleva diversi punti critici. In particolare <a href="http://www.minotti.net/2009/06/10/nuovo-bavaglio-alla-rete/">ha destato</a> <a href="http://zambardino.blogautore.repubblica.it/2009/06/10/i-bavagli-veri-passano-mentre-la-rete-si-gingilla-con-la-falsa-notizia-del-dalia-approvato/">interesse</a> <a href="http://googleitalia.blogspot.com/2009/06/cosa-centrano-i-blog-con-le.html">la</a> <a href="http://punto-informatico.it/2641517/PI/Commenti/chiuso-rettifica.aspx">previsione</a> che, integrando la legge sulla stampa, menziona i «siti informatici» tra i mezzi per cui è previsto l&#8217;obbligo di rettifica entro 48 ore. Sfiorando vecchie polemiche sulla definizione di testata telematica, il testo lascia però aperti innumerevoli dubbi interpretativi e rischia di vedersi reso inefficace dalle sue stesse debolezze sia in fatto di comprensione delle caratteristiche tecnologiche sia in quanto a formulazione giuridica.<span id="more-649"></span></p>
<h5>Le regole per la stampa</h5>
<p>La <a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm">legge sulla stampa</a> dispone, come noto, gli adempimenti a cui sono soggette le pubblicazioni nel nostro ordinamento. La disciplina del settore, entrata in vigore nel 1948 e ideata dall’assemblea costituente, è stata nel tempo integrata da altri provvedimenti di legge. Tra questi &#8211; per quanto riguarda lo specifico delle testate telematiche &#8211; la <a href="http://www.senato.it/parlam/leggi/01062l.htm">legge 62 del 2001</a>, che ha esteso alle pubblicazioni telematiche gli obblighi di quelle cartacee. La legge del 2001 è stata accompagnata sin dalla sua genesi da polemiche dovute alla vaghezza dei termini con cui il legislatore all’epoca espresse gli obblighi di registrazione presso i tribunali per le testate telematiche, sollevando legittimi dubbi su che cosa dovesse essere ritenuta una testata telematica e che cosa no, e se anche i siti amatoriali fossero soggetti agli stessi obblighi.</p>
<p>Sebbene la dottrina sia pressoché uniforme nel ritenere che solo le testate telematiche che intendano avvalersi delle provvidenze stanziate per la stampa abbiano l’obbligo di registrazione presso il tribunale, si è registrato almeno un caso di interpretazione difforme della disciplina di settore. Si tratta della <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=692">nota sentenza resa dal tribunale di Modica</a> secondo la quale qualsiasi sito, anche un blog, dotato di testata identificativa, che si occupi di attualità e che abbia periodicità regolare nelle pubblicazioni sia soggetto a tale obbligo. Nel caso deciso dal tribunale di Modica la mancanza di registrazione ha qualificato il sito come stampa clandestina e sottoposto il gestore al relativo reato.</p>
<p>Dall’applicazione della legge stampa a un sito, però, discendono obblighi diversi e ulteriori rispetto alla registrazione, soprattutto nel caso in cui si verifichi la commissione di un reato attraverso la pubblicazione dei contenuti nella pubblicazione. Per chiarire tale ipotesi, l’esempio classico è quello della diffamazione commessa con il mezzo della stampa: nel caso in cui il reato di diffamazione sussista, due figure diverse dall’autore dell’articolo, il direttore o il vice direttore responsabile della pubblicazione, rispondono – fuori dai casi di concorso con l’autore dell’articolo stesso – di un reato specifico e collegato al ruolo che essi rivestono nella gestione della pubblicazione. Si tratta delle previsioni contemplate <a href="http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penale/Libro_I/Titolo_III#Art._57_Reati_commessi_col_mezzo_della_stampa_periodica">dall&#8217;articolo 57 e seguenti</a> del codice penale che, nel sancire in capo a tali soggetti l’obbligo di controllare che attraverso le pubblicazioni di cui hanno responsabilità non vengano commessi reati, prevede la loro imputabilità ogni volta che omettano di effettuare tale controllo e che quindi, per il tramite della loro negligenza, il reato venga commesso.</p>
<h5>Un&#8217;infelice scelta lessicale</h5>
<p>Nel <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0020231.pdf">ddl intercettazioni</a>, in particolare, l’obbligo di rettifica è esteso ai «siti informatici». Proprio la terminologia prescelta &#8211; siti informatici e non, per esempio, testate telematiche &#8211; ha sollevato critiche e timori in merito all’effettiva portata della disposizione. È legittimo chiedersi se la terminologia utilizzata dal legislatore possa interferire con l’interpretazione corrente che esclude l’applicazione della legge sulla stampa e dei relativi obblighi ai siti amatoriali o ai siti che comunque dall’intervento del 2001 sono stati, se pur con difficoltà ermeneutiche, ritenuti esclusi. Se la legge sulla stampa dovesse essere applicabile indiscriminatamente a tutti i «siti informatici», infatti, le conseguenze non riguarderebbero solo l’estensione dell’obbligo di rettifica a qualsiasi pubblicazione sul web, ma potrebbero comportare o aprire questioni interpretative verso la registrazione presso il tribunale e la presenza di figure quali direttore e vice direttore responsabile anche per i siti che testate telematiche non sono.</p>
<p>L’articolo 18 del ddl, integrando l&#8217;articolo 8 della legge stampa, prevede che «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono». L’<a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm#8">articolo 8</a> della legge stampa a cui fa riferimento il ddl è quello che si occupa di disciplinare il diritto di rettifica e prevede espressamente quali siano i soggetti che debbono adempiere a tale obbligo. Si tratta del direttore o del vice direttore responsabile. È legittimo pensare che la disposizione del ddl, che non costituisce un articolo indipendente ma si limita a integrare una norma preesistente, si riferisca a una struttura editoriale complessa che ha, per previsione di legge, tali soggetti e che prevede in capo a loro specifici ed espressi obblighi di controllo. Se la pubblicazione avviene sul web, questo avviene nel caso di una testata telematica soggetta a registrazione; tutti gli altri “siti informatici” dovrebbero, pertanto, essere esclusi dal focus della nuova disposizione. Se tale interpretazione sistematica dovesse essere ritenuta prevalente all’atto di applicazione della legge, il disposto del ddl intercettazioni potrebbe rimanere relegato a una infelice scelta lessicale.</p>
<h5>Chi è il responsabile dei contenuti?</h5>
<p>A conforto di tale interpretazione c’è, comunque, un ulteriore argomento di portata estremamente pratica. Come si fa a individuare la persona a cui deve essere effettuata la richiesta di rettifica nel caso specifico di un “sito informatico”, in mancanza di una disposizione di legge che renda obbligatorio al gestore dei contenuti di un sito di identificarsi? E, se del caso, quale tipo di identificazione sarebbe necessaria? Nome e cognome e un indirizzo fisico o anche un nickname/pseudonimo con una semplice email? Mentre per la stampa tradizionale e la radiotelevisione le leggi impongono l’individuazione e la pubblicazione di indirizzi fisici e di soggetti che hanno istituzionalmente (anche in via indiretta) l’obbligo di ricevere e pubblicare le rettifiche, ciò non è previsto per i siti che non siano testate telematiche o che rientrino tra quello i cui titolari sono soggetti alla <a href="http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03070dl.htm">disciplina sul commercio elettronico</a> e agli obblighi di informazione ivi previsti. Nessuna legge impone che a ogni “sito informatico” debba corrispondere in indirizzo fisico, tantomeno una mail, né l’individuazione di una figura che abbia responsabilità di controllo sui contenuti che vengono pubblicati per il tramite del sito che gestisce. E potremmo passare ore a disquisire su che cosa voglia dire &#8220;gestire&#8221; o &#8220;controllare” un “sito”, visto che il web contemporaneo è più una piattaforma che modularizza contenuti creati da diversi soggetti che una struttura monolitica come, invece, una testata giornalistica o televisiva.</p>
<p>E infatti, se adottiamo la generalità dell’espressione “siti informatici”, la corretta individuazione di chi deve adoperarsi per pubblicare la rettifica è un problema che si pone per un blog, per un social network, per un forum, per un wiki, per un sistema di feed Rss commentabili e così via. A nulla vale l’invocazione del Whois per i domini di primo livello poiché, anche a volere limitare tecnicamente la disposizione a questi ultimi, il titolare del dominio potrebbe non essere la persona fisica che ha accesso ai contenuti del sito, e perché è comunque possibile registrare un dominio senza che appaia l’indirizzo dell’assegnatario.</p>
<h5>L&#8217;incertezza del destinatario</h5>
<p>Se si avvalorasse l’ipotesi dell’estensione della disciplina della rettifica ai “siti informatici” generalmente intesi, come dovrebbe fare la parte offesa a esercitare tale diritto nei confronti di un normale sito amatoriale? Quale la prova diabolica per capire a chi indirizzare la rettifica? Ammesso e non concesso che esista una casella email pubblicata sul sito, come avere la prova legale – offerta ad esempio da una raccomandata – che la richiesta di rettifica è stata inviata? Manca la certezza del destinatario, perché la presunzione legale di appartenenza a un determinato soggetto di una casella di posta c’è solo per la posta elettronica certificata. Non può certamente farsi lo stesso discorso che vale per un nome e cognome con una via e un codice di avviamento postale per un <em>direct message</em> su Twitter. Tornando ancora alla comunicazione via email, il funzionamento dei diversi provider che offrono servizi mail non è garantito, con la conseguenza che una richiesta di rettifica potrebbe essere, ad esempio, riconosciuta come spam e mai letta. E ancora: alla ricezione di una mail, come fa l’ipotetico gestore del sito ad accertarsi che si tratti di una mail inviata dal titolare e non da un buontempone?</p>
<p>In sintesi, sia da un punto di vista giuridico-sistematico, sia da un altro più eminentemente pratico, appare difficile che un tribunale possa applicare la disposizione in materia di rettifica a un sito, a meno che il futuro o la casistica specifica non veda prevalere l’orientamento del tribunale di Modica e preveda integralmente l’applicazione della legge stampa anche alle pubblicazioni telematiche che, in via generale, non vi sarebbero soggette.</p>
<h5>La cura peggiore del male?</h5>
<p>C’è da chiedersi se, nel web, il diritto di rettifica abbia diritto di asilo o debba essere ritenuto inapplicabile, vuoi per un difetto di adeguamento legislativo, vuoi per importanti conseguenze pratiche che le estensioni ipotizzate comporterebbero. Il web è certamente un medium nuovo e diverso dai mezzi tradizionali come giornali radio e televisione, ma ha innegabilmente un ruolo di informazione e di divulgazione presso il pubblico di notizie che possono essere considerate false o, se in modo particolare riferite a un soggetto, lesive della sua reputazione. Come regolare la materia e permettere l’esercizio di un diritto che l’ordinamento riconosce?</p>
<p>A dirla tutta, le leggi già prevedono che a richiesta del magistrato i contenuti eventualmente diffamatori vengano rimossi. Ed è ragionevolmente più efficace auspicare che nel web si operi una rimozione invece che una rettifica. La rettifica ha un suo senso nei mezzi di comunicazione tradizionali. Ha, cioè, lo scopo di porre rimedio a un fatto accaduto nel passato e che si è perpetrato attraverso mezzi fisici, “analogici”, che per loro natura non possono essere modificabili. È impossibile, per fare un esempio chiaro, pretendere che venga rimosso un articolo pubblicato su un giornale cartaceo uscito ieri o un anno fa. L’unica soluzione è rettificare sul giornale di dopodomani. Sul web una reputazione lesa sarebbe meglio tutelata da una rimozione o correzione, anziché da una rettifica che interviene entro i due giorni seguenti la richiesta e che, quindi, ha la potenziale attitudine di continuare a ledere la reputazione della persona offesa. Senza considerare il fatto che la rettifica potrebbe addirittura aumentare la potenzialità lesiva dell&#8217;articolo originale, in quanto può essere letta da un’audience che non aveva avuto conoscenza del contenuto lesivo.</p>
<p>Se il problema è ineliminabile sul cartaceo o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione trasmesso con un palinsesto in un determinato momento della giornata, sul web dunque la situazione è profondamente diversa. E, potremmo aggiungere, non lo è solo perché la tutela dell’offeso si può ottenere con la rimozione dell’evento che lo ha leso, ma anche perché nel web è molto più semplice per l’offeso ribattere a una falsa notizia prendendo la parola attraverso un proprio sito, blog, social network o addirittura commentando &#8211; laddove possibile &#8211; a margine del contenuto stesso. Non resta, comunque, che seguire l’iter del ddl e osservare quali saranno le reazioni della giurisprudenza rispetto all’evoluzione del diritto di rettifica in rete.</p>
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